Secondo me la questione è controversa, non univoca.
Di univoco, invece, si è stabilito che la legge non prevede affatto una rinuncia ufficiale ma parla di ordinaria comunicazione.
Il che cambia di parecchio lo scenario.
E comunque, ripeto la domanda: che termine temporale prevede il preliminare? Quest'ultimo punto è essenziale e può (potrebbe) mettere la parola fine
A parte il fatto di rinuncia o comunicazione, resta il fatto che il venditore doveva garantire il decadimento di questo diritto di prelazione sia tramite rinuncia ufficiale sia facendo l'ordinaria comunicazione entro i tempi stabiliti; ed in ogni caso mi sembra grave l'aver omesso questo dettaglio nella proposta d'acquisto.
Come termine temporale la proposta d'acquisto aveva il 30/09 come validità della stessa con subordine di mutuo ottenuto entro tale data, nella proposta non abbiamo indicato la data del rogito ma ovviamente questo deve avvenire entro i tempi di validità della delibera ed inoltre l'agenzia ha dato comunicazione al notaio di fissare il rogito tra 15gg per esigenze della proprietaria e questa data rientra ancora nei tempi di validità della delibera di mutuo.
I tempi per il decadimento della prelazione (conditio sine qua non per rogitare a detta del notaio) sposterebbero il rogito di almeno 20/30gg andando oltre la validità della delibera di mutuo.
Ora mi chiedo, non era responsabilità della venditrice attrezzarsi per tempo ed estinguere questa prelazione? Non era sua responsabilità indicare la presenza di questa prelazione nella proposta d'acquisto?