Occorre che chiarisca ciò che per fretta, sicuramente non sono riuscito a chiarire, premettendo che è un parere personale, avallato da quello di altri avvocati ( senza virgolette
) con i quali spesso mi piace confrontarmi... purtroppo come diceva il mio professore di diritto la legge Italiana si legge con un prisma, a seconda di come lo giri così vedi, questo significa che è possibile interpretare giuridicamente un fatto secondo gli occhi, gli umori ed il pensiero di chi è chiamato ad interpretarlo, non spetta a me dichiare se ciò è giusto o meno ma i fatti nella realtà stanno così, questo spiega perchè su accadimenti giuridici che possono sembrare identici chi è chiamato a definire la giustezza giuridica dell'applicazione legislativa ( la Suprema Corte di Cassazione ) molte volte sembra cotraddirsi nelle varie sentenze emanate.
Io ho parlato ( forse impropriamente ) di " mandato di agenzia " nel momento in cui si parla di proposta di acquisto, perchè credo e penso che nel momento in cui un compratore tramite l'agente immobiliare presenta la proposta, potrebbe affidare il mandato a rappresentarlo in quella trattativa... non nego che è un interpretazione molto
sui generis ma in una contestazione potrebbe essere vista come tale.
In linea di massima comunque la mediazione immobiliare è composta di una serie di fasi che credo si possano riassumere giuridicamente così:
" Il mediatore ha diritto alla provvigione (1758 c.c.) da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso (1748 c.c.) per effetto del suo intervento (1757 e 2959 c.c.). La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità (2099, 2225, 2233 c.c.) ".
Va precisato che la provvigione spetta soltanto agli agenti di affari in mediazione iscritti nel Ruolo, pertanto, chi esercita abusivamente ed ha indebitamente percepito la provvigione è tenuto a restituirla; corre l'obbligo di precisare che per aver diritto alla provvigione, basta segnalare l'esistenza dell'affare e mettere in contatto i contraenti.
Elugubrazione questa molto personale e soggetta a contestazione. Fabrizio