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Sunrise

Ospite
La particolarità dei forum è che se non si è offensivi si può scrivere di tutto, pare che questa regola venga ben interpretata alcuni membri che di immobiliare, mediazione e leggi ne sanno be poco ma in compenso favellano blaterando e millantando oscenità. Chi ha orecchie per intendere intenda

vedi che qualche volta siamo d'accordo....a meno che per molti la verità non sia così cruda da sembrare offensiva....ma nn mi sembra il caso tuo, dopo alcuni svarioni iniziali stai riguadagnando punti....ho letto le discussioni e tutto sommato sei utile alle discussioni:ok:
 
S

Sunrise

Ospite
Se quindi la proposta viene accettata dopo la data indicata in applicazione del patto contrattuale i clienti possono evitare di corrispondere la provvigione al mediatore oppure se l'acquirente trova lo stesso immobile in un altra agenzia, non dovrà corrispondere nulla alla prima.

se è vera questa cosa snatura gli articoli di legge sul diritto alla provvigione del mediatore immobiliare.....e sarebbe la fine .
 
S

smoker

Ospite
se è vera questa cosa snatura gli articoli di legge sul diritto alla provvigione del mediatore immobiliare.....e sarebbe la fine .

Se lo avesse scritto un cittadino avremmo potuto sorvolare..........previa dovuta correzione........adesso viene il dubbio sulla qualità dichiarata dall' utente: essere o non essere agente immobiliare, questo è il problema, se sia più nobile d' animo l' agente preparato che non batte chiodo oppure quello che conclude affari, ma non concosce una beata mazza della professione.

Smoker
 

studiopci

Membro Storico
Invece decade, per assurdo ma è così. Se quindi la proposta viene accettata dopo la data indicata in applicazione del patto contrattuale i clienti possono evitare di corrispondere la provvigione al mediatore oppure se l'acquirente trova lo stesso immobile in un altra agenzia, non dovrà corrispondere nulla alla prima.​
Rosa, mi sa che stai interpretando pro modo sua questo aspetto legislativo di fondamentale importanza, il diritto alla mediazione non decade e tantomeno per questo motivi, pensa che il mediatore per legge può pretendere ( ed avere ) la provvigione fino ad un anno dalla conoscenza dell'avvenuto affare... molte oscenità interpretative della legge derivano dal distorto concetto che si ha ... o meglio che fanno percepire alcune associazioni e alcuni colleghi... legislativamente parlando l'Agente Immobiliare è un mediatore il cui compito non è altro che mettere in contatto due o più persone per la conclusione dell'affare... questo è non altro viene normato nel settore, negli anni le associazioni spinte da interessi hanno spinto affinchè si facessero leggi ( per me spaventosamente inutili ) che dessero alla figura dell' AI un aura di professionalità virtuale, senza però nella sostanza cambiare nel concreto la nostra figura... per cui sorgono storture o altro... ma noi purtroppo siamo e resteremo fino a prova contraria ....... mediatori. Se si tiene a mente questo concetto semplice e semplicistico... ci si renderà conto che noi solo per questo e non altro abbiamo diritto al pagamento delle spettanze... cosa che tralaltro ci salva molto spesso dalle furbate quotidiane. Fabrizio
 

Rosa1968

Membro Storico
Ma con la sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto non è così. La proposta limita il diritto alla provvigione a quelle condizion. L'acquirente se il proprietario non accetta è libero, quindi se gli venisse proposta la stessa casa può concludere l'affare senza dover nulla al priimo mediatore, salvo poi verificare la frode o la malafede.
Diverso è se parliamo di revoca di mandato o scadenza del mandato sono d'accordo. questi non mettono in condizione le parti di concludere liberatamente l'affare. Ma ripeto io sto parlando della proposta irrevocabile di acquisto.
 

studiopci

Membro Storico
Scusa Rosa, forse non riesco a spiegarmi bene... ma per evitare che la discussione, seppure interessante possa essere letta come diatriba tra colleghi , ti cito l'art. 1748 del Codice Civile ( che in italia è legge )che spero fughi ogni dubbio al riguardo.

Articolo 1748. L’agente ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l’affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all’agente in proporzione della parte eseguita.
La provvigione dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta.
Fabrizio
 
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smoker

Ospite
Scusa Rosa, forse non riesco a spiegarmi bene... ma per evitare che la discussione, seppure interessante possa essere letta come diatriba tra colleghi , ti cito l'art. 1748 del Codice Civile ( che in italia è legge )che spero fughi ogni dubbio al riguardo.

Articolo 1748. L’agente ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l’affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all’agente in proporzione della parte eseguita.
La provvigione dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta.
Fabrizio​


Hai spiegato i diritti dell' agente di commercio.

Smoker
 
S

Sunrise

Ospite
Come volevasi dimostrare..........non ditemi antipatico ma conosco bene il mondo dell'immobiliare per asserire con certezza che con le regole di adesso gli AI saranno sempre più marginali.....
troppa poca preparazione soprattutto se paragonata agli standard dei paesi a cui vorremmo somigliare a livelio economico.......ognuno dice la sua, chi cita sentenze, chi articoli chi usi della cciaa......troppa confusione ragazzi per fare il salto di qualità ;)
 

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