Il dovere di comunicare alle parti le circostanze a lui note e quelle conoscibili con la media diligenza professionale e di non fornire indicazioni false, sono obblighi posti a carico dell’agente immobiliare, il quale interponendosi in maniera neutrale ed imparziale tra due o più parti, ha l’onere di metterli in relazione (art. 1754 Cod. civ.) appianandone le divergenze e di farli pervenire alla conclusione dell’affare occupando pertanto una delicata posizione che potremmo definire super partes. I soggetti del contratto sono tenuti all’obbligo generale e reciproco della buona fede e l’agente immobiliare, a maggior ragione, con l’uso della diligenza richiesta ad un operatore professionale ha il dovere di fornire tutte le informazioni utili e certe, in suo possesso di cui egli sia a conoscenza, che possano influire sulla sicurezza dell’affare; nel caso in cui dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, si può configurare una sua responsabilità per gli eventuali danni sofferti dal cliente.
Il tuo avvocato preferito in tema di immobiliare si può chiamare anche Gesù (senza offesa per la sensibilità dei credenti), ma se non aggiunge dei riferimenti normativi, delle leggi, delle sentenze, o quant'altro, per me restano opinioni.
Al momento io conosco solo l'art. 1759 c.c. che dà una direttiva a riguardo.
Mi aspetto, però, che i diretti interessati dicano la loro, soprattutto se hanno riferimenti normativi a riguardo.