Ad libitum no.
Occorre innanzitutto che non ci sia soluzione di continuità fra la prima visita con l'agenzia e il successivo acquisto.
Facciamo un esempio: Una persona visita un immobile attraverso l'operato di un'agenzia immobiliare, ma non lo trova idoneo. Passa un anno durante il quale l'acquirente smette di cercare casa perchè nel frattempo le sue esigenze sono cambiate. Poi ricomincia, legge sul giornale un annuncio privato di un immobile che corrisponderebbe alla nuova ricerca, contatta il proprietario e fissa un appuntamento di visita. A quel punto riconosce l'immobile visionato un anno prima con chissà quale agenzia (e chi se lo ricorda più...) e, dato che le sue esigenze sono cambiate, quello che non era andato bene un anno prima adesso va bene e conclude l'acquisto direttamente.
In un caso come questo - ad esempio - sono convinto che non sussista obbligo di mediazione.
Di casi come questo che hai descritto ne sono pieni i tribunali di tutta Italia. Salvo casi rari, il giudice dà ragione all'agenzia nella maggior parte delle volte.
Possono essere cambiate le esigenze dell'acquirente rispetto alla visita effettuata con l'agenzia, ma l'immobile, la proprietà e talvolta il prezzo sono rimasti uguali.
Se l'agenzia non se ne accorge, tutto va bene.
Ma se si accorge della frode, invia la raccomandata e non ricevendo riscontro è obbligato a rivolgersi al giudice.
Le parti non possono dire al giudice che non si ricordavano più il nominativo dell'agente immobiliare.
E' frode in danno al mediatore.