Grazie sempre puntuale ed efficiente......Per @sgaravagli : l’atto è nullo SOLO se manca la dichiarazione del titolo edilizio o se il titolo dichiarato è falso, o si riferisce ad altro immobile.
Resta valido se l’immobile è difforme, e l’acquirente può solo rivalersi sul venditore, ma senza annullare l’atto.
Ti posto un sunto della spiegazione del notaio, e il link per leggere tutte le considerazioni del caso , dopo l’ultima sentenza della Cassazione , sezioni unite :
Quando l’immobile è incommerciabile e l’atto del notaio nullo
Alla luce di quanto detto, l’immobile è incommerciabile e il relativo atto di trasferimento nullo se:
Quindi l’atto resta valido se il venditore dichiari in atto gli estremi del titolo in forza del quale è stato costruito il fabbricato anche se poi si dimostri che il manufatto è stato realizzato in maniera più o meno difforme rispetto a quanto previsto dal titolo stesso.
- Il venditore non dichiari in atto in forza di quale titolo è stato costruito l’immobile che intende alienare, avendo cura di riportare gli estremi completi del titolo stesso (ad es. Comune che lo ha rilasciato, data e numero di protocollo);
- Il venditore dichiari che l’immobile è stato costruito in forza di un titolo abilitativo che poi si dimostri inesistente o riferito ad un fabbricato diverso da quello venduto;
La nullità degli atti notarili di immobili abusivi secondo le SS.UU. della Cassazione (Cass. 8230/2019)
La Cassazione a Sezioni Unite 8320/2019 chiarisce tutti gli aspetti relativi alla nullità degli atti del notaio di trasferimento degli immobili abusivi. Con testo integrale.mioblog.notaiopescaradambrosio.it
poi qualcuno qui su forum afferma che facciamo chiacchiere da bar