In data 16/04/2019 è stato approvato in senato l'art 2 della DDL Europea 2018 che riguarda l'incompatibilità dell'esercizio della professione degli agenti di affari in mediazione che riporto di seguito.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione – Procedura di infrazione n. 2018/2175)
1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Pertanto sarà possibile per gli agenti di affari in mediazione da oggi svolgere anche altre attività imprenditoriali (non da dipendente) purché non ci sia conflitto d'interesse. Su questo visto che è alquanto vago secondo me si apre un mondo.
Faccio presente che non sono stati eliminati i requisiti richiesti, quindi per svolgere la professione di agente di affari in mediazione
sarà comunque obbligatorio superare l'esame presso la Camera di Commercio di residenza.
Di fatto non si tratta, come molti credono, di una liberalizzazione della professione, ma di dare l'opportunità ai mediatori di offrire ulteriori servizi ai clienti.