Sbagliato.
Cito il Codice Civile:
Art. 1759 Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Sicuramente l'anno di costruzione è una circostanza che è relativa alla valutazione dell'affare, quindi il mediatore non ha assolto coscienziosamente ai suoi compiti.
Come tutti gli AI hanno scritto in questo thread, un addetto ai lavori è perfettamente in grado di riconoscere un immobile degli anni '80 da uno degli anni '60, quindi il mediatore sapeva, ha fornito consapevolmente un'informazione inesatta, e l'errore (guarda caso) va proprio nella direzione della conclusione dell'affare quindi del suo diritto alla provvigione.
Io non so quale accomodamento sia allo studio, niente di meglio se si trova una soluzione bonaria . Ma se non si trova, io proporrei all'agente mezza provvigione e se fa storie gli direi che mostro agli organi del suo albo professionale il cartaceo del suo annuncio.
Gli AI presenti in questo forum, oltre a citare compitamente l'art. 1755 che gli dà diritto alla provvigione, dovrebbero leggersi e ricordarsi bene anche quelli che seguono...
Sbagliato caro mio.
La tua "interpretazione" dell'Art.lo 1759 C.C. non è corretta.
Per "valutazione" si intende ben altro, ovvero la valutazione circa la sicurezza dell'affare e non la valutazione commerciale.
Informati, documentati e se non conosci la materia astieniti. Grazie
Art. 1759 codice civile - Responsabilità del mediatore
Art. 1759 codice civile: Responsabilità del mediatore | La Legge per tutti
E comunque a fronte di un acquirente che probabilmente non potrà invocare o o dimostrare la propria "buona fede" o ingenuità (perchè la legge non ammette ignoranza, e nella fattispecie capire se un immobile è risalente agli anni '60 o '80 è palese ed elementare) e che probabilemnte utilizza la "scusa" per cercare di non pagare il dovuto, un agente sveglio potrebbe dirti che:
1) di non aver mai affermato che l'immobile fosse degli anni '80
2) che l'annuncio pubblicitario fosse riferito ad un altro immobile.
E per inciso gli "organi del suo albo" (quello degli agenti, che per tua informazione non esiste) non sanno cosa faresene di una blanda segnalazione basata unicamente su un annuncio pubblicitario dubbio.
Invece di parlare di truffe ipotetiche o raggiri (cose inesistenti), direi sarebbe meglio parlare di inesattezze o incomprensioni e se tali inesattezze ci sono state da parte dell'agente (ma devono essere provate), allora sarebbe giusto poter chiedere una riduzione della provvigione (ho scritto chiedere e non pretendere) o l'annullamento della proposta (sempre di chiedere sto parlando).
Teniamo inoltre presente che abbiamo sentito solo "una campana" e sarebbe corretto, giusto e doverose sentire anche la versione dell'agente,....... magari scopriremmo cose nuove.