Giusto per alimentare le braci … La Suprema Corte (14/07/2009, n°16382) ha precisato che l’intermediario può svolgere la propria attività sulla base di un vero e proprio mandato (anche se nella pratica è a volte difficile distinguere tra mediazione e mandato, quando l’intermediario agisce su incarico di una parte): in tal caso può chiedersi la provvigione solo a chi ha conferito l’incarico.
Per diletto, si legga la sentenza: http://www.altalex.com/index.php?idnot=46969 e la presa di posizione della FIMAA: http://www.fimaacomo.it/FileHtml/commento%20alla%20sentenza%20cassazione%2016382-2009.PDF
Quanto a me, prima di fare gli auguri ad una special poster, dico, incidentalmente, una sola cosa (magari scontata): il fatto che il mediatore abbia un rapporto privilegiato con una delle parti, crea un attrito evidente con la stessa definizione generale dell’art. 1754 cod. civ., secondo la quale il mediatore non è legato ad alcuna delle parti “da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza”, se non fosse che, nella pratica, bisogna, tuttavia, prendere atto che solitamente l’agente immobiliare agisce su incarico unilaterale, tanto che l’imparzialità non dovrebbe costituire un elemento essenziale, risolvendosi solo nell’obbligo di far conoscere le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell’affare: così recita l’art. 1759 del codice civile.
P.S. Auguri, marziana!
Per diletto, si legga la sentenza: http://www.altalex.com/index.php?idnot=46969 e la presa di posizione della FIMAA: http://www.fimaacomo.it/FileHtml/commento%20alla%20sentenza%20cassazione%2016382-2009.PDF
Quanto a me, prima di fare gli auguri ad una special poster, dico, incidentalmente, una sola cosa (magari scontata): il fatto che il mediatore abbia un rapporto privilegiato con una delle parti, crea un attrito evidente con la stessa definizione generale dell’art. 1754 cod. civ., secondo la quale il mediatore non è legato ad alcuna delle parti “da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza”, se non fosse che, nella pratica, bisogna, tuttavia, prendere atto che solitamente l’agente immobiliare agisce su incarico unilaterale, tanto che l’imparzialità non dovrebbe costituire un elemento essenziale, risolvendosi solo nell’obbligo di far conoscere le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell’affare: così recita l’art. 1759 del codice civile.
P.S. Auguri, marziana!