@Rosa1968 è un uomo.
O perlomeno, parla di sè al maschile...
mi sa che hai sbagliato a mandare un post privato qui....
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@Rosa1968 è un uomo.
O perlomeno, parla di sè al maschile...
Rosa è un uomo?
MIO DIO!
persona di malafede, qui si scrive tutto in pubblico non in privato. Non abbiamo bisogno di impiegare anche il tempo nei post privati. Noi qui diamo il nostro apporto ed è la prima volta che ci capita un utente che sa tutto e scrive solo per dimostrare che sa .... a se stesso. Un po' quando si ripetono le lezioni davanti allo specchio, ora si scrive nei forummi sa che hai sbagliato a mandare un post privato qui....
un'imbustata@Rosa1968 è un uomo.
O perlomeno, parla di sè al maschile...
. Ti ricordo in fine che è sempre il creditore ad avere l'onere della prova non vice versa!
Il rogito e' la prova Salame nostrano!
La prova regina.
Che dimostra l'azione fraudolenta.
Neppure e’ corretto, quanto riferisce il mio amico romagnolo @CheCasa!;
Benché a più riprese e al contrario di me, abbia dichiarato di frequentare spesso le aule dei tribunali designa procedure diverse, da quelle largamente diffuse.
L’emissione della fattura correttamente rubricata determina la liquidita’ del credito.
Rendendolo Certo ed esigibile.
L’entita’ corretta del credito, riportato in fattura, scaturisce sempre dal dichiarato in atto.
Prova regina inoppugnabile pure per un giudice dei più sgangherati.
Quindi nel caso di specie nessuna azione terrorista.
Poiche’ Il pignoramento è il primo atto dell’esecuzione forzata, con cui il creditore decide di recuperare giudizialmente il proprio credito nei confronti del debitore inadempiente.
Probabilmente, il mio avatar ti distrae tanto, da non comprendere la “razzio”
Il rogito e' la prova Salame nostrano!
La prova regina.
Che dimostra l'azione fraudolenta.
Neppure e’ corretto, quanto riferisce il mio amico romagnolo @CheCasa!;
Benché a più riprese e al contrario di me, abbia dichiarato di frequentare spesso le aule dei tribunali designa procedure diverse, da quelle largamente diffuse.
L’emissione della fattura correttamente rubricata determina la liquidita’ del credito.
Rendendolo Certo ed esigibile.
L’entita’ corretta del credito, riportato in fattura, scaturisce sempre dal dichiarato in atto.
Prova regina inoppugnabile pure per un giudice dei più sgangherati.
Quindi nel caso di specie nessuna azione terrorista.
Poiche’ Il pignoramento è il primo atto dell’esecuzione forzata, con cui il creditore decide di recuperare giudizialmente il proprio credito nei confronti del debitore inadempiente.
Probabilmente, sara’ Per via deil mio avatar che ti disturba cosi’ tanto da non farti comprendere un “razzio”.
piu' che altro mi meraviglio di come la moderatrice permetta di farlo, come quello di usare un certo avatar... dividendo di fatto con te tale "onere"
Mi limito ad affermare che non condivido una parola di quanto scritto dall'amico Pyer... Proprio perchè frequento le aule di tribunale...
Sconsiglio vivamente di ritenere corrette le sue considerazioni effettuando naturalmente i dovuti approfondimenti presso chi possa risultare più competente del sottoscritto...
Si può non essere d'accordo tra di noi... Ma la ricchezza di questo forum è data dal confronto che può essere effettuato solo quando si eviti di censurare chi sostiene ciò che non condividiamo...
Mi limito ad affermare che non condivido una parola di quanto scritto dall'amico Pyer... Proprio perchè frequento le aule di tribunale...
Sconsiglio vivamente di ritenere corrette le sue considerazioni effettuando naturalmente i dovuti approfondimenti presso chi possa risultare più competente del sottoscritto...
Si può non essere d'accordo tra di noi... Ma la ricchezza di questo forum è data dal confronto che può essere effettuato solo quando si eviti di censurare chi sostiene ciò che non condividiamo...
Gianluca caro,
Auspico che oltre ad amarli, trovando larghe intese con gli ovini, tu sia pure d’accordo, con i dettami del civile.
Atteso che gli intermediari vivono di quello.
l’art. 474 , comma 1 c.p.c. prevede che l’esecuzione forzata può aver luogo solo se si è in possesso di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile.
Per certezza del diritto si deve intendere l’esistenza del titolo, per liquidità che il credito sia costituito da un ammontare determinato, oppure determinabile, infine, per esigibile non deve cioè essere sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo.
Sono titoli esecutivi giudiziali “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”(comma 2, n.1, art. 474 c.p.c.). Si tratta delle sentenze di condanna passate in giudicato, delle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive e degli altri atti che la legge dichiara espressamente esecutivi come ad esempio i verbali di conciliazione, i Decreti ingiuntivi.
Gratis per sempre!