Gianluca caro,
Auspico che oltre ad amarli, trovando larghe intese con gli ovini, tu sia pure d’accordo, con i dettami del Codice di procedura civile.
Atteso che gli intermediari vivono di quello.
l’art. 474 , comma 1 c.p.c. prevede che l’esecuzione forzata può aver luogo solo se si è in possesso di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile.
Per certezza del diritto si deve intendere l’esistenza del titolo, per liquidità che il credito sia costituito da un ammontare determinato, oppure determinabile, infine, per esigibile non deve cioè essere sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo.
Sono titoli esecutivi giudiziali “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”(comma 2, n.1, art. 474 c.p.c.). Si tratta delle sentenze di condanna passate in giudicato, delle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive e degli altri atti che la legge dichiara espressamente esecutivi come ad esempio i verbali di conciliazione, i Decreti ingiuntivi.
Bravo hai ragione! magari invece di copiare parti del Codice Procedura Civile e di mettere il tutto insieme come per magia leggilo...
Vivono di ovini?
Ormai lui se non offende non è contento...è una cosa piu forte di lui... è un suo elemento qualificante!