STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Non sono d'accordo con entrambi.
La sentenza fa una premessa ideologica, che difficilmente si può negare. Spiega il motivo economico per cui nell'ordinamento non è consentita una locazione ultra trentennale, a prescindere da qualunque distinzione o "finta" distinzione concettuale e linguistica:

"L'art. 1573 c.c. è norma di interesse generale e di ordine pubblico (Cass. 22 agosto 1946 n. 1255), che pone un limite di natura sostanziale e non formale all'autonomia privata.

La limitazione legale della durata della locazione si ispira al principio generale, desumibile dall'ordinamento vigente, secondo cui le pattuizioni che riguardano il godimento di cose non possono avere una durata antieconomica ed antisociale, giacchè una durata eccessivamente lunga dei vincoli contrattuali imposti alle cose determinerebbe un inaridimento della fonti di impiego produttivo (vedi l'art. 979 per l'usufrutto) e si tradurrebbe in una limitazione obiettiva del diritto, con chiari accenti reali
".

La Cassazione, quindi, ritiene che non sia economico uno sfruttamento troppo lungo di un bene, da parte di qualcuno. E' proprio alla luce di questo principio, che poi conclude con una regola di diritto, attinente al caso considerato:

"Il limite legale posto dalla norma deve perciò intendersi applicabile sia quando sia stata pattuita ab initio una durata eccedente i trenta anni, che quando il contratto sia stato stipulato per una durata inferiore, ma sia stata in esso inserita la clausola che ne consenta la rinnovazione per un numero indeterminato di volte, quale che sta la condizione alla quale le parti abbiano inteso sottoporre la rinnovazione stessa. La pattuizione della rinnovazione è infatti valida ed efficace solo nei limiti temporali del trentennio. La norma finirebbe altrimenti per consentire alle pattuizioni successive, in che consistono le previste rinnovazioni, proprio ciò che ha inteso escludere per la prima, con conseguente elusione del divieto da essa stabilito".

Voi fate la distinzione tra due situazioni che ritenete diverse:
- il contratto si rinnova in automatico, semplicemente perchè le parti non danno disdetta;
- il contratto, fin dall'inizio, non prevede la possibilità per il locatore di scappare dal vincolo.

In entrambi i casi, si possono superare i 30 anni, superati i quali la Cassazione ritiene non sociale e non economico lo sfruttamento del bene, perché da diritto di godimento si trasformerebbe in diritto di proprietà o simili.

L'obiezione che vi faccio, quindi, e che faccio alla "vostra" personale lettura della norma è questa: come mai se le parti hanno la possibilità di dare disdetta e interrompere il rapporto, ma non lo fanno, l'uso ultratrentennale diventa magicamente economico e socialmente accettabile?

Avv. Stefano Duchemino
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non sono in grado di risponderti in termini giuridici.
For dal legalese ti rispondo col cosiddetto buonsenso.

Se sono libero di disdire o prorogare, sono anche libero di stipulare un nuovo contratto.
E come anche ho letto, rinnovi e proroghe si equivalgono.
Quindi non c’è differenza a prorogare alla sesta (quinta).. volta un contratto sessennale o stipularne uno nuovo allo scadere dei trenta anni

Quindi lo spirito dell’articolo sta nell’ impedire un contratto perpetuo o oltre il limite, non nel numero di proroghe

Poi gli azzeccagarbugli sono bravi ad ingarbugliare le cose
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Non sono in grado di risponderti in termini giuridici.
For dal legalese ti rispondo col cosiddetto buonsenso.

Se sono libero di disdire o prorogare, sono anche libero di stipulare un nuovo contratto.
E come anche ho letto, rinnovi e proroghe si equivalgono.
Quindi non c’è differenza a prorogare alla sesta (quinta).. volta un contratto sessennale o stipularne uno nuovo allo scadere dei trenta anni

Quindi lo spirito dell’articolo sta nell’ impedire un contratto perpetuo o oltre il limite, non nel numero di proroghe

Poi gli azzeccagarbugli sono bravi ad ingarbugliare le cose
Non mi sembra una risposta molto pertinente, scusami.
Ti ho fatto una domanda precisa. Come mai se poniamo come principio che i diritti di godimento non devono durare talmente tanto da diventare diritti reali di proprietà, poi ammettiamo che le parti possano eludere questo discorso attraverso un semplice meccanismo di rinnovo automatico?
E tu mi hai risposto che si può e basta.
Ecco, io penso che il legalese non c'entri niente, c'entra piuttosto il ragionamento ed è qui che ti richiamo: a rispondermi nel merito.
La persona che ha scritto il post iniziale, infatti, espone un problema concreto: il locatore può mandare via l'inquilino anche senza disdetta? Secondo la giurisprudenza sì. Quindi, con questo dobbiamo confrontarci. Oppure, appunto, argomentare che si tratta di situazioni in cui non si sa come il principio socio economico non vale più.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Adesso sto iniziando il pranzo e sarò breve. Provo nel merito
se poniamo come principio che i diritti di godimento non devono durare talmente tanto
l’art 1573 non stabiliscono quel principio.

Tornando al post iniziale:
Non conosciamo tutto il contratto: ma se la formulazione era standard, il locatore doveva dare disdetta nei termini. Non avendolo fatto il contratto di è prorogato per altri 6 anni (che non sono mai ultratrentennali)
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Adesso sto iniziando il pranzo e sarò breve. Provo nel merito

l’art 1573 non stabiliscono quel principio.

Tornando al post iniziale:
Non conosciamo tutto il contratto: ma se la formulazione era standard, il locatore doveva dare disdetta nei termini. Non avendolo fatto il contratto di è prorogato per altri 6 anni (che non sono mai ultratrentennali)
Tu dici le cose senza alcun supporto, purtroppo.
Ti rimando al passaggio della sentenza della Cassazione, che spiega come si deve in Italia interpretare la norma. Poi, se tu pensi di vivere in un altro paese, allora è un discorso diverso.
Attualmente la norma va interpretata così e non sarai certo tu a fornire nuove e fantasiose interpretazioni, tra l'altro nemmeno argomentate.
Buon pranzo.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Tu dici le cose senza alcun supporto, purtroppo.
L’ho premesso che rispondo applicando solo la mia logica. Che per altro trova riscontro nelle citazioni della medesima sentenza da te citata è riportata dal sito Brocardi, e dalle relazioni dell’ estensore dell’art di cc che sicuramente lui, può raccontarci a cosa mirava l’articolo proposto
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
le pattuizioni che riguardano il godimento di cose non possono avere una durata antieconomica ed antisociale
giacchè una durata eccessivamente lunga dei vincoli contrattuali


Qui si parla di “pattuizioni” e di “vincoli contrattuali”; cioè di qualche elemento contrattuale che impedisca di esercitare la disdetta.
Mentre in un contratto normale, senza vincoli o pattiuzioni del genere, il rinnovo automatico puo sempre essere evitato, se il locatore ne ha interesse, dando regolare disdetta.
Voi fate la distinzione tra due situazioni che ritenete diverse:
- il contratto si rinnova in automatico, semplicemente perchè le parti non danno disdetta;
- il contratto, fin dall'inizio, non prevede la possibilità per il locatore di scappare dal vincolo.
Sono decisamente due situazioni giuridiche differenti; una libera, e una vincolata ( e quindi non permessa).
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Qui si parla di “pattuizioni” e di “vincoli contrattuali”; cioè di qualche elemento contrattuale che impedisca di esercitare la disdetta.
Mentre in un contratto normale, senza vincoli o pattiuzioni del genere, il rinnovo automatico puo sempre essere evitato, se il locatore ne ha interesse, dando regolare disdetta.

Sono decisamente due situazioni giuridiche differenti; una libera, e una vincolata ( e quindi non permessa).
Se ti riferisci al testo che hai citato, pattuizioni di diritti di godimento sono gli accordi, contratti e altro che stabiliscono diritti di godimento, come la locazione.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Credo che a Francesca, tua collega, sia chiaro cosa si intenda per patuizioni in generale , così come le siano chiare le pattuizioni che costituiscano vincoli contrattuali
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto