Non mi pare dica nulla di nuovo, anche se è tutto un po' confuso, e non so quanto aggiornato, perché la modifica dell'art. citato è del 2013.Il condominio può acquistare ma la non trascrivibilità dei contratti, a favore e contro i condomini, rende praticamente inopponibili ai terzi il trasferimento dei beni;
Che ne pensate?
Con la legge con cui sono state riformate alcune norme sul condominio (legge 220/2012), è stato modificato l'art. 2659 cc ( con entrata in vigore nel 2013) , che riguarda le trascrizioni.
Questa modifica ha dato adito a qualche problema di interpretazione per quanto riguarda gli atti soggetti a trascrizione effettuati da parte del condominio.
Dottrine e giurisprudenza continuano a ritenere che il condominio non sia un soggetto giuridico, ma una forma di contitolarità di diritti, e che sia necessaria la firma di tutti i condomini, o la procura per atto notarile o scrittura privata autenticata fatta all'amministratore da parte di tutti i condomini, per acquistare/vendere/modificare diritti reali anche minori su beni immobili.
Allego qualche spunto:
Il Diritto degli Affari - Homepage
Rivista quadrimestrale diretta da Bruno Inzitari
www.ildirittodegliaffari.it
Ultima modifica: