MMirko

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Privato Cittadino
puoi postare la legge per cortesia? Perché la giurisprudenza aiuta in questi casi.

La veranda è considerata, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile che non ha carattere di precarietà trattandosi di opera destinata, non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Dal Punto di vista urbanistico, la trasformazione di un balcone in veranda necessita del rilascio del permesso a costruire da parte dell'amministrazione comunale. E non te lo ripeto più.

Mi sa che state parlando di due cose diverse... se chiudo il terrazzo ma il costruttore non ha lasciato mc disponibili non mi rimane altro che farlo diventare un sotto tetto essendo io all'ultimo piano.
Il sotto tetto non va a fare cumulo sul volume della casa.
Dopo 5 anni facendo il recupero del sotto tetto diventa una camera a tutti gli effetti è lì dovrò si pagare più tasse e spese condominiali ricalcolando i millesimi.

Sbaglio?? Io ho capito così fino ad ora :maligno:
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
In effetti anche l'architetto mi ha detto che trasformando il terrazzo in sotto tetto quindi chiudendo ecc non diventa un 3 locali e non aumenta i m2 della casa e non fa aumentare i millesimi anche perché in proporzione vale di più il terrazzo del sottotetto.

Non sono un architetto, ma come vedi, la linea che ho indicato e' la stessa di quel professionista che si e' espresso, guardando gli atti e le norme.

Se ora c'e' un terrazzo vuoldire che la volumetria lo prevedeva.

Lascia perdere le verande e, il rigiro delle frittate, postate da Rosa & company che nulla constano con la discussione.

Di fatto, l'obiettivo e' realizzare una superficie coperta, della veranda e delle norme che la regolano, non se ne capisce il motivo di discussione.

Alcune persone, pur non sapendo cucinare, sono bravissime a rigirare le frittate.
Dice un vecchio detto della tradizione popolare.
 

Manovale

Membro Attivo
Privato Cittadino
Si si avevo capito però se dopo 5 anni posso cambiare l'uso e far diventare il sotto tetto camera dovrò rifare il calcolo dei millesimi no?

Non è la prima volta che sento dire che dopo 5 anni è possibile cambiare l' uso di un locale, è un uso o regolamento di qualche comune in particolare?
Da quando partono i 5 anni ?
L' argomento mi interessa.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
RIPETO. La volumetria se cambia o se incide lo si può sapere SOLO conoscendo le norme locali: il resto è aria fritta.
I millesimi cambiano eccome. O meglio, in un calcolo di millesimi fatti dal primo babbeo che passa no, perchè non terrà conto di nessun parametro; ma se i millesimi sono fatti come si deve cambiano ECCOME. Non mi vorrai mica dire @PyerSilvio che un ambiente chiuso ha la stessa incidenza di un ambiente aperto, no?

Guarda qui, ad esempio, alla 4a pagina (corrispondente a pag. 64)
http://www.simone.it/catalogo/v118.pdf


I criteri per la formazione delle tabelle millesimali


I primi riferimenti del codice civile che ispirano chi compila le tabelle millesimali, sono il titolo VII capo I (comunione in generale) e II (comunione in condominio) e le norme di attuazione, mentre gli unici riferimenti per il loro calcolo, sono le circolari ministeriali nr. 12480/1966 e la 2945/1993

Dove vengono indicati i criteri di valutazione e specificato il metodo di calcolo a superficie od a volume (che ben pochi conoscono), quest'ultimo aspetto da prendere in considerazione quando ci sono evidenti differenze di altezza tra i piani, come sottotetti talmente elevati da realizzarvi soppalchi.

Nel corso degli anni, i testi si sono moltiplicati sulla base di esperienze e studi in materia, di fatto lo studio ha preso in riferimento gli autorevoli scritti di Vincenzo Gasparelli, dove i coefficienti oltre che in detrazione alle superfici, diventano anche in aumento nel caso in cui certe condizioni diventino un vantaggio per l'unità immobiliare.

In questa sede, si vuole ribadire come non vi siano obblighi normativi nella loro redazione, bensì delle linee guida; rimane sempre a discrezione del tecnico il criterio di calcolo.

Volendo usare una provocazione, nessuno vieta di utilizzare le semplici superfici o i valori catastali.

CIRCOLARE MINISTERIALE 12480/1966
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Non è la prima volta che sento dire che dopo 5 anni è possibile cambiare l' uso di un locale, è un uso o regolamento di qualche comune in particolare?
Da quando partono i 5 anni ?
L' argomento mi interessa.

Una legge regionale in vigore in Lombardia.

Il sottotetto si può recuperare pagando gli oneri.

Nei tetti spioventi, non basta avere le altezze medie e i requisiti aeroluminanti, ma pure i metri cubi, devono risultare capienti per poterli definire locali abitabili e, quindi, nei confini delle volumetrie espresse dalla costruzione.

Il recupero è possibile a patto che il fabbricato sottotetto esista da cinque anni.

Quest'ultima precisazione, ha origini assai piu recenti della norma originale, che è variata nel 2006 assieme a quella che impone la linearità delle gronde dei tetti delle costruzioni.

Circostanza, che non ha piu consentito la realizzazione di balconi o terrazzi, sporgenti dal volume della costruzione, come prima invece era ammesso.

Dovendo questi essere contenuti nel volume dell'intera realizzazione.

In parole povere, per fare un terrazzo che poi commercialmente vale il trenta per cento, occorre una superficie che commercialmente, vale il cento per cento.

Così è, che costruzioni antecedenti al 2006, le vediamo con ampi sfoghi, mansardate con i tetti spioventi ed altezze generose, dove i punti piu bassi potevano arrivare a due metri e 10 e quelli piu alti, fino a 390 (come casa mia).

I costruttori andavano a nozze.

Su un pezzo di terra nuda, edificavano la costruzione e si realizzava un tetto finto, con rispettiva intercapedine sottostante, creando di fatto un sottotetto.

Si fermava la realizzazione della costruzione e si procedeva con la pratica di recupero del sottotetto.
Et voilà in trenta giorni il giuoco era fatto.

Con l'avvento della variazione della norma il "giochetto" non è più possibile farlo.

Giacchè i tempi di attesa per dichiarare un sottotetto come tale, si sono estesi a cinque anni.

Così è, che dopo il 2006, al posto degli ultimi piani mansardati con altezze generose, vediamo palazzine su due livelli, con sottotetti accessori di un metro e cinquanta (se va bene) sui punti piu bassi e i colmi che non superano i due metri e sessanta, che tuttavia vengono utilizzate come camere.

Con balconi romani come sfogo, che non sporgono dai confini della palazzina, oltre cinquanta centimetri.
 
Ultima modifica:

MMirko

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Qualsiasi sotto tetto può essere trasformato in camera dopo 5 anni?? Che caratteristiche deve avere per poterlo trasformare?
 

Rosa1968

Membro Storico
In questa sede, si vuole ribadire come non vi siano obblighi normativi nella loro redazione, bensì delle linee guida; rimane sempre a discrezione del tecnico il criterio di calcolo.
vaglielo a spiegare ai condomini. Il recupero dei sottotetti o trasformazioni d'uso sono sempre oggetto di contenzioso nelle spese condominiali. Ti dirò di più, dove nelle case nuove si vendono gli ultimi piani dove viene specificato che ci si potrà avvalere della legge regionale per il recupero dopo i 5 anni, il notaio scrive che le tabelle saranno a loro cura e spese. Questa dicitura viene inserita nell'atto pilota, mi spiego? E perché mai secondo te?
 

MMirko

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Una legge regionale in vigore in Lombardia.

Il sottotetto si può recuperare pagando gli oneri.

Nei tetti spioventi, non basta avere le altezze medie e i requisiti aeroluminanti, ma pure i metri cubi, devono risultare capienti per poterli definire locali abitabili e, quindi, nei confini delle volumetrie espresse dalla costruzione.

Il recupero è possibile a patto che il fabbricato sottotetto esista da cinque anni.

Quest'ultima precisazione, ha origini assai piu recenti della norma originale, che è variata nel 2006 assieme a quella che impone la linearità delle gronde dei tetti delle costruzioni.

Circostanza, che non ha piu consentito la realizzazione di balconi o terrazzi, sporgenti dal volume della costruzione, come prima invece era ammesso.

Dovendo questi essere contenuti nel volume dell'intera realizzazione.

In parole povere, per fare un terrazzo che poi commercialmente vale il trenta per cento, occorre una superficie che commercialmente, vale il cento per cento.

Così è, che costruzioni antecedenti al 2006, le vediamo con ampi sfoghi, mansardate con i tetti spioventi ed altezze generose, dove i punti piu bassi potevano arrivare a due metri e 10 e quelli piu alti, fino a 390 (come casa mia).

I costruttori andavano a nozze.

Su un pezzo di terra nuda, edificavano la costruzione e si realizzava un tetto finto, con rispettiva intercapedine sottostante, creando di fatto un sottotetto.

Si fermava la realizzazione della costruzione e si procedeva con la pratica di recupero del sottotetto.
Et voilà in trenta giorni il giuoco era fatto.

Con l'avvento della variazione della norma il "giochetto" non è più possibile farlo.

Giacchè i tempi di attesa per dichiarare un sottotetto come tale, si sono estesi a cinque anni.

Così è, che dopo il 2006, al posto degli ultimi piani mansardati con altezze generose, vediamo palazzine su due livelli, con sottotetti accessori di un metro e cinquanta (se va bene) sui punti piu bassi e i colmi che non superano i due metri e sessanta, che tuttavia vengono utilizzate come camere.

Con balconi romani come sfogo, che non sporgono dai confini della palazzina, oltre cinquanta centimetri.
Casa nostra è proprio così... fatta prima del 2006 e il sorto tetto e stato trasformato in casa.
Ma è possibile recuperare un sottotetto ( il nostro terrazzo trasformato in sotto tetto ) in una casa che era già considerata sotto tetto e a cui è già stato concesso il permesso per il recupero dei sottotetti?
:sorrisone:
 

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