Stato
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gio10372

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Allora riportalo dai!! Infatti non capisco perchè al n° 7 riporta : accompagnatore alle visite immobiliari, quando poi sotto afferma che ci vuole l'iscrizione.:occhi_al_cielo:
Leggi più sotto, 4° livello, io lo so quasi a memoria. ;) (poi codesto è la versione vecchia, il nuovo contiene anche dell'altro)...

quanto pazienza ci vuole con questi NON SACCENTI: :D
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Leggi alla voce "accompagnatori agli immobili senza delega di trattativa", mi rendo conto che è una definizione ridicola, ma mica l'ho scritta io... :D La pappa pronta la do a chi si propone con diverso approccio.

PS.

Quando leggerete il nuovo CCNL, ci sarà da ridere visto come la pensate. :D
 

gio10372

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Senza delega di trattativa non lo dice assolutamente. Sotto dice: che è vietato a qualsiasi dipendente non iscritto al ruolo(EX) accompagnare un cliente a visitare un immobile con delega di trattativa. Questo è proprio quello che ha fatto il nostro CAIo, che ha portato un cliente a visionare un immobile trattando il prezzo e facendo sottoscrivere una proposta che non aveva il diritto di fare!! quindi io sono convinto che ha lavorato da abusivo..e non gli spetta nessuna provvigione, anzi potrebbe rischiare di essere denunciato da parte dell'acquirente.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Inutile darvi la canna, ve la fumate... bisogna darvi sempre il PESCE
C.C.N.L. – Parte speciale

Art.1 Classificazione del personale
Dichiarazione a verbale
Art.2 Orario settimanale
Art.3 Distribuzione dell’orario settimanale
Art.4 Articolazione dell’orario settimanale
Art.5 Flessibilità dell’orario
Art.6 Lavoro notturno
Art.7 Lavoro straordinario
Art.8 Maggiorazione del lavoro straordinario
Nota a verbale
Le parti convengono di incontrarsi entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui all’art.18 della legge 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l’accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminarne congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.
Dichiarazione congiunta
Le parti, al fine di una più delineata identità del settore e nell’ambito di un sistema di relazioni sindacali condiviso, si impegnano ad incontrarsi nel corso delle trattative per il rinnovo del C.C.N.L. del Terziario, al fine di esaminare eventuali problematiche ed esigenze collegate all’andamento del settore.
Art. 1 Classificazione del personale
Ferma restando la disciplina della classificazione del personale prevista al titolo I della Seconda Parte del C.C.N.L. per i dipendenti del Terziario, le parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale.
Quadri
1. preposto ai sensi dell’art. 11 D.M. n. 452/90;
2. capo del personale;
3. responsabile pubbliche relazioni.
4. responsabili di filiale operativa.
1° Livello
1. capi servizio o responsabili settore contratti;
2. capi servizio o responsabili settore vendite;
3. capi servizio o responsabili settore contabilità;
4. capi servizio o responsabili settore pubblicità;
5. capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi.
2° Livello
1. addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all’organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;
2. addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;
3. addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;
4. addetti alle vendite.
3° Livello
1. addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell’ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;
2. addetti all’accettazione clienti nell’ambito della locazione in località turistiche;
3. bozzettisti e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima;
4. impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al IV livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5. disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;
6. visuristi presso l’U.T.E., la Conservatoria Registri Immobiliari e gli uffici tecnici comunali;
7. incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa.
4° Livello
1. addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d’ordine;
2. segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d’ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;
3. accompagnatori alle visite immobiliari senza delega di trattativa;
4. addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici sia pubblici che privati.
5° Livello
1. addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori.
Le qualifiche di responsabile di agenzia – preposto – capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi – responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l’obbligo di iscrizione al ruolo di cui all’art. 2 della L. 39/89, sezione Agenti Immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
 

igorre71

Nuovo Iscritto
Aggiornamento: ho parlato con Caio.
Caio non è iscritto all'albo, dice di avere un contratto di collaborazione con Tizia (sua moglie). Tizia è regolarmente iscritta al ruolo.

L'attività che ad oggi ha svolto Caio è la seguente:
- ha contrattato con me il prezzo (io volevo offrire X lui ma fatto offrire X+1)
- ha contrattato con il venditore il prezzo (voleva vendere al prezzo Y, Caio lo ha convinto a vendere a Y-1)
- mi ha fatto firmare la proposta con clausola di subordinazione. Ha fatto firmare il venditore tale proposta per accettazione. Nella proposta non fa cenno ad alcuna agenzia o agente
- dopo 20 giorni, venuta la clausola di subordinazione, abbiamo firmato una nuova proposta
- mi ha fatto firmare un foglio (non in carta intestata ma bianco) dove c'è scritto che devo dare a CAIO euro XX per compenso concordato
- Ad oggi nessuno (nè io nè il venditore) ha visto Tizia o l'agenzia o la p.IVA dell'agenzia/agente

Lui è convinto di avere ragione, io, da quello che ho letto qui e altrove non sono convinto che abbia ragione al 100% e sinceramente volevo usare questo suo "torto" per un sconto (+IVA cioè in regola); lui ad oggi ha rifiutato questa sorta di transazione

igor
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
penso che Pensaperme non si riferisca alla disciplina della professione di mediatore che ha diritto a una provvigione, ma a un mandatario qualsiasi. Il Mandato si presume oneroso secondo l'art.1709 del c.c.e se non é stabilita dalle parti, é determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza é determinata dal Giudice.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Aggiornamento: ho parlato con Caio.
Caio non è iscritto all'albo, dice di avere un contratto di collaborazione con Tizia (sua moglie). Tizia è regolarmente iscritta al ruolo.

L'attività che ad oggi ha svolto Caio è la seguente:
- ha contrattato con me il prezzo (io volevo offrire X lui ma fatto offrire X+1)
- ha contrattato con il venditore il prezzo (voleva vendere al prezzo Y, Caio lo ha convinto a vendere a Y-1)
- mi ha fatto firmare la proposta con clausola di subordinazione. Ha fatto firmare il venditore tale proposta per accettazione. Nella proposta non fa cenno ad alcuna agenzia o agente
- dopo 20 giorni, venuta la clausola di subordinazione, abbiamo firmato una nuova proposta
- mi ha fatto firmare un foglio (non in carta intestata ma bianco) dove c'è scritto che devo dare a CAIO euro XX per compenso concordato
- Ad oggi nessuno (nè io nè il venditore) ha visto Tizia o l'agenzia o la p.IVA dell'agenzia/agente

Lui è convinto di avere ragione, io, da quello che ho letto qui e altrove non sono convinto che abbia ragione al 100% e sinceramente volevo usare questo suo "torto" per un sconto (+IVA cioè in regola); lui ad oggi ha rifiutato questa sorta di transazione

igor

Concordo con te sull'analisi, più lucida di altre lette qua e ribadisco quanto detto, o transi o vai in causa, se riuscirai a provare la tua posizione uscirai vincitore.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
penso che Pensaperme non si riferisca alla disciplina della professione di mediatore che ha diritto a una provvigione, ma a un mandatario qualsiasi. Il Mandato si presume oneroso secondo l'art.1709 del c.c.e se non é stabilita dalle parti, é determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza é determinata dal Giudice.
NO, non proprio Limpida, io intendo dire che l'utilizzo di collaboratori non inficia il diritto del mediatore alla provvigione, come non lo inficia il non compilare al proposta o farla compilare dalla segretaria, come non lo perde se il modulo che usa non è depositato (prende una multa amministrativa semmai) ... per perdere il diritto bisogna che sia dimostrato che non esiste nesso tra la sua azione, (svolta anche attraverso l'ausilio di collaboratori) e la conclusione dell'affare. Poi chiaro che se ci sono abusi, dovranno e potranno esser dimostrati, nelle giuste sedi.
 

studiopci

Membro Storico
Però io credo , che se prendiamo per assunto quelloche dici , se i signori decideranno di andare innanzi ad giudice, il giudice si chiederà:" Vabbè diamo per possibile che un collaboratore abbia fatto al trattativa... ma perchè è stata redatta una proposta anonima e priva dei riferimenti dell'agente Immobiliare , così come prescritto per legge, questo significa che l'agente immobiliare non sapeva niente e CAIO ha agito in conto proprio , conto proprio che in quanto non iscritto al ruolo non poteva fare, quindi è abusivo e lo condanno alla restituzione della mediazione " !!! credo che sia un discorso ed una giusta considerazione, o no ???
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Però io credo , che se prendiamo per assunto quelloche dici , se i signori decideranno di andare innanzi ad giudice, il giudice si chiederà:" Vabbè diamo per possibile che un collaboratore abbia fatto al trattativa... ma perchè è stata redatta una proposta anonima e priva dei riferimenti dell'agente Immobiliare , così come prescritto per legge, questo significa che l'agente immobiliare non sapeva niente e CAIO ha agito in conto proprio , conto proprio che in quanto non iscritto al ruolo non poteva fare, quindi è abusivo e lo condanno alla restituzione della mediazione " !!! credo che sia un discorso ed una giusta considerazione, o no ???
Beh, ma la cosa non riguarda l'affare, ne il diritto, semmai riguarderebbe il mediatore che sarebbe stato truffato dall'eventuale collaboratore... no? Il non esserci nessun riferimento al mediatore, se fosse una scrittura scritta ex novo, non comporterebbe nemmeno sanzione amministrativa, figurati un po'.
 
Stato
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