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Aggiungo anche per chiarezza e spero per tacitare chi continua a pensare che la formulazione di una proposta di acquisto redatta in forma forma anonima possa dare diritto alla provvigione che il decreto 21 dicembre 1990 n° 452 recita:
Art. 17
I moduli o formulari indicati nell'art. 5, comma 4, della legge, devono essere chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale. Non possono essere utilizzati se non recano gli estremi della iscrizione nel ruolo dell'agente o, nel caso trattasi di società, del legale 0 dei legali rappresentanti ovvero del preposto.
per ogni altra elugubrazione mentale ritengo opportuno ribadire il concetto che può svolgere attività di mediazione chi è iscritto o abilitato ( art. 3 legge 39 /89 ) e nessun altro... poi l'italico pensiero consente elusioni sotto altre forme di prestazione ma la legge resta tale. Fabrizio
Bravo, continua a leggere, poco più sotto. Vedi che ti serve ascoltare?Il CCNL: Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - direttore commerciale - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo d'iscrizione al ruolo di cui all'art. 2, legge n. 39/89, sezione Agenti immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Si, anche le leggi. Chi fa da se fa per tre è la vostra condanna. Lo pensate solo quando avete da guadagnarci, salvo poi lamentarvi quando chi fa per gli altri non fa per voi.CCNL...sei proprio un sindacalista
nel nostro settore chi fa da se fa per tre....le nostre ragioni ce le sappiamo fare da soli
Pensoperme , mi semnbra che la legge non faccia questa sottile distinzione.La mediazione la può svolgere chiunque, solo che il diritto di riscuotere un compenso per quella ce l'ha solo chi è iscritto. Dille bene le cose.
Lg 39/89 Art. 3
1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria perla conclusione dell'affare.
Sbagli, la legger regolamenta chi ha diritto a avere al tutela da CC, non vieta a chicchessia, che so a un amico , un parente, un conoscente, di svolgere mediazione, nel senso di azione tramite contatto sociale che porta poi a una conclusione di un affare. Se foss e come tu dici, una persona che sentendo un amico o un conoscente dire "cerco casa" compierebbe un illecito a dire "la vende Luigi, vieni te lo presento". Questa è MEDIAZIONE, con tanto di nesso. Ciò che il nostro non potrà fare è chiedere un compenso, ci mancherebbe. Nulla vieta, per assurdo, alle parti di riconoscere un compenso (anche un fiasco d'olio o 100 euro o un viaggio o una chitarra) alla persona che li ha fatti incontrare. Chiaro che se poi uno dietro ci nasconde una attività abusiva continua allora è abusivo punto e basta.Pensoperme , mi semnbra che la legge non faccia questa sottile distinzione.
Leggi più sotto, 4° livello, io lo so quasi a memoria. (poi codesto è la versione vecchia, il nuovo contiene anche dell'altro)...Cavolo l'hai nominato 100 volte il CCNL e adesso ecco quello che dice???Riesci a capire quello che c'è scritto????
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