Dico agente di primo pelo perché qualunque agente immobiliare sa che non esiste un modo solo di far concludere affari.
Innanzitutto i moduli, che io sconsiglio sempre di firmare, specie quelli terribili in carta chimica (non si può prendere impegni specifici su moduli standard, a mio parere), non sono affatto necessari, un agente potrebbe scriverli ex-novo ogni volta, senza alcun spazio da riempire (quindi non sarebbero più moduli, ma scritture), e non perdere un filo di professionalità, anzi, a mio parere ne guadagnerebbe parecchia.
Secondo, il modulo, come ho detto, non racchiude in se il diritto alla provvigione, ma semmai, se non registrato alla cciaa, comporta una multa amministrativa.
Terza, il mediatore potrebbe non scrivere nulla benissimo, anche se sconsigliabile, e far scrivere il preliminare a tecnici che magari assistono le parti, senza perdere un filo del diritto che ha maturato, comunque.
I moduli sono relativamente recenti nel mondo della mediazione.
Per quanto riguarda ciò che ha citato PCI, che altro non è che il testo della 39/89, è palese che è una analisi superficiale, se poi uno dice che il CCNL della vostra categoria è fuori legge, allora si capisce il livello al quale si sta discutendo.
Quindi, senza toppe sugli occhi, nessuno può affermare che l'attività dei collaboratori sia una attività abusiva, anzi, personalmente querelerei chiunque lo affermasse se fossi un agente con ditta che, in regola con le leggi vigenti, usufruisse di collaboratori.
Avere collaboratori non è abusivismo, chiunque sia ragionevole può arrivare a capirlo.
Quindi nell'ambito della attività di una agenzia, o è vietato avere collaboratori (e quindi chi fa il reato sarebbe l' agente, non il collaboratore) o non lo è, e se non lo è quindi nell'ambito delle attività permesse, l'attività del collaboratore può far nascere il diritto alla provvigione dell'agente titolare, eccome (es. un collaboratore dell'Agenzia Caio, accompagnatore agli immobili, telefona, fissa appuntamento e fa conoscere un immobile a Tizio, che poi scavalca l'agenzia Caio e compra da Nevio).
Rimane il dubbio sui limiti, cioè su quali siano le azioni riservate sicuramente all'iscritto, che non possono certo esser limitate alla redazione di una proposta, che potrebbe benissimo compilare la segretaria, nemmeno alla produzione della stessa, che potrebbe benissimo esser fatta dal cliente di sua mano o anche esser evitata.
Altra questione è se chi è collaboratore compia azioni riservate agli iscritti (la firma degli incarichi, ad esempio, è una delle azioni riconosciuta come esclusiva agli iscritti, perché è un contratto tra un cliente e un ausiliario abilitato, sembrerebbe quindi non delegabile, ma non ci sono sentenze che abbiano sconfessato incarichi presi da collaboratori a nome di...) che però come si nota sono molto "aleatorie".
In fondo, quindi, rimane solo il nesso causale, il contatto sociale, e l'iscrizione. Questa è la sintesi della mediazione, in queste 3 cose. Il resto (proposte da fare solo da iscritti, collaboratori abusivi) sono cose nate dalla fantasia, per adesso.
La 39/89 è monca, specie dove indica i limiti, che nella interpretazione talebane impedirebbero a chiunque di fare qualunque azione perché tacciabile di abusivismo, invece, alla fine dei santi, l'unica azione "abusiva" è chiedere o riscuotere provvigione senza averne titolo. Chiederla senza il nesso non è abusivismo, è una pretesa infondata.
Qui si intenderebbe, errando (basta guardare fuori dalla finestra) che in caso di scavalco di una agenzia chi usufruisse di collaboratori, nulla si rischia. O che basta che la proposta sia fatta da chi non è agente. Bene, vi invito a farlo e a rivolgervi, per la vostra tutela, a chi lo afferma.