Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Quanti siti vedi con lo sconto in prima? :D[DOUBLEPOST=1370610766,1370610733][/DOUBLEPOST]
devo dire che leggendo il tuo sito ho notato diverse "qualità"....altri operatori invece o nn hanno ancora il sito o se ce l'hanno non sanno nemmeno loro dov è .....

Mi pigli ancora per il deretano anche se non siamo più colleghi? :p ho ribassi anche de 35% in home :p
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
io permaloso? Come ti permetti! :p Diciamo che se me ne fai una, ti perdono, alla seconda ti cancello. :p Se poi fai qualcosa a uno dei miei, ti cancello alla prima, la tolleranza vale solo per i danni alla mia persona :p
 

skywalker

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Mi sono divertito a creare un grafico prendendo i dati del'Agenzia del Territorio.
Visto così fa un po' impressione e spiega parecchie cose che stanno succedendo nel nostro settore, così come chiarisce un concetto a mio modesto modo di vedere: Quest'anno stiamo grattando il fondo del barile perchè andare sotto le 400.000 compravendite non solo segnerebbe la fine di un comparto intero, ma anche e soprattutto che il Paese sarebbe sull'orlo del precipizio (vero stavolta, non rinunciare alle vacanze). Anzi che sarebbe nel precipizio, cosa che da ottimista quale sono non credo avverrà.

Ma sono solo chiacchiere di un meschino agente immobiliare ;)

Vedi l'allegato 5414


Grazie custode per lo sforzo profuso però mi manca il dato di contropartita.
Quanti erano gli operatori del settore nell'85 e quanti oggi?
Perchè vedi, se le compravendite si riducessero anche a 200.000 ma fossimo solo io e te a spartircele, penserei ad andare in pensione anticipata già dopo i primi mesi di attività in questo nuovo scenario...
Il problema a mio avviso è che l'esponenziale crescita del settore dal 2001 in avanti ha attirato al proprio interno una miriade di operatori provenienti da diverse attività che erano già in crisi da prima.
Operatori nuovi che hanno sapientemente sfruttato un momento propizio ma che ora (se il mercato del lavoro glielo consentisse) sarebbero lieti di rivolgersi altrove...
...è che all'orizzonte nuovi eldorado non ve ne sono...
Mi sbaglierò ma penso che pur tornati ai volumi del '85 se fossimo quanti eravamo nel '85...non saremmo qui a parlare del problema.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
ti incollo
Art.59
(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 è sostituito dal seguente: “3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con le attività svolte dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa, nonché dai soggetti che a qualunque titolo esercitano la mediazione per conto dell’impresa, in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, nonché con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, unicamente nel caso in cui tali attività si esplicano in settori (prodotti o servizi) oggettivamente coincidenti, affini, contigui o attinenti a quelli su cui si esercita l’attività di mediazione. A tal fine all’atto di presentazione della SCIA l’impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell’annotazione nel REA, eventuali situazioni di lavoro dipendente o attività professionale o imprenditoriale in settori compatibili ai sensi del primo periodo”.
2. Dopo il comma 3 sono introdotti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater:
“3 bis. In caso di modifiche occorse alla situazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento l’impresa comunica alla Camera la cessazione dell’attività, la cessazione dell’attività di mediazione da parte del o dei soggetti in posizione di incompatibilità, la sostituzione del o dei rappresentanti legali, o richiede l’aggiornamento del REA, qualora le nuove attività non siano incompatibili con l’attività di mediazione ai sensi del comma precedente”.
“3 ter. In ogni caso l’impresa non può accettare mandati per la conclusione di specifici affari con riferimento ai quali si configurino in concreto situazioni di conflitto di interessi”.
“3 quater. La violazione alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 3 ter è sanzionabile ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a) e c) e 19 comma 2 del d.m. 452/1990”.

Secondo me è vendere l'orso prima di averlo preso ma siamo sotto elezioni (federative) ... ;)
 

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