ma abbiamo anche tante qualità
devo dire che leggendo il tuo sito ho notato diverse "qualità"....altri operatori invece o nn hanno ancora il sito o se ce l'hanno non sanno nemmeno loro dov è .....
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
ma abbiamo anche tante qualità
devo dire che leggendo il tuo sito ho notato diverse "qualità"....altri operatori invece o nn hanno ancora il sito o se ce l'hanno non sanno nemmeno loro dov è .....
Ingelmann lo fa ma chi sa da quando tu testimonio che lo fai da anni!Quanti siti vedi con lo sconto in prima?
Mi pigli ancora per il deretano anche se non siamo più colleghi
non credo che andare sotto le 400 mila ( probabilissimo ) segni la fine di un comparto ma l'inizio di attività economiche diverse nel settore........
Mi sono divertito a creare un grafico prendendo i dati del'Agenzia del Territorio.
Visto così fa un po' impressione e spiega parecchie cose che stanno succedendo nel nostro settore, così come chiarisce un concetto a mio modesto modo di vedere: Quest'anno stiamo grattando il fondo del barile perchè andare sotto le 400.000 compravendite non solo segnerebbe la fine di un comparto intero, ma anche e soprattutto che il Paese sarebbe sull'orlo del precipizio (vero stavolta, non rinunciare alle vacanze). Anzi che sarebbe nel precipizio, cosa che da ottimista quale sono non credo avverrà.
Ma sono solo chiacchiere di un meschino agente immobiliare
Vedi l'allegato 5414
...dimentichi l'incompatibilità...
Che intanto viene ammorbidita... forse
Art.59
(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 è sostituito dal seguente: “3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con le attività svolte dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa, nonché dai soggetti che a qualunque titolo esercitano la mediazione per conto dell’impresa, in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, nonché con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, unicamente nel caso in cui tali attività si esplicano in settori (prodotti o servizi) oggettivamente coincidenti, affini, contigui o attinenti a quelli su cui si esercita l’attività di mediazione. A tal fine all’atto di presentazione della SCIA l’impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell’annotazione nel REA, eventuali situazioni di lavoro dipendente o attività professionale o imprenditoriale in settori compatibili ai sensi del primo periodo”.
2. Dopo il comma 3 sono introdotti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater:
“3 bis. In caso di modifiche occorse alla situazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento l’impresa comunica alla Camera la cessazione dell’attività, la cessazione dell’attività di mediazione da parte del o dei soggetti in posizione di incompatibilità, la sostituzione del o dei rappresentanti legali, o richiede l’aggiornamento del REA, qualora le nuove attività non siano incompatibili con l’attività di mediazione ai sensi del comma precedente”.
“3 ter. In ogni caso l’impresa non può accettare mandati per la conclusione di specifici affari con riferimento ai quali si configurino in concreto situazioni di conflitto di interessi”.
“3 quater. La violazione alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 3 ter è sanzionabile ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a) e c) e 19 comma 2 del d.m. 452/1990”.
Gratis per sempre!