topcasa

Membro Storico
La proposta di acquisto per un immobile non è una proposta che fai a un a società di intermediazione per acuistare un bene venduto dalal stessa o una automobile, è un contratto unilaterale che proponi a una controparte, spesso privata. Quindi che consumo è? ;)

Una proposta potrebbe benissimo farla la parte interessata senza rivolgersi a una agenzia.... e potrebbe dire all agente portagliela te... o addirittura non dirgli nulla e passarla direttamente al proprietario... confondere il contratto di agenzia con l'intermediazione è un errore comune... purtroppo lo fanno anche le cciaa.

5. I
L DIRITTO DI RECESSO
Occorre aver presente un fatto che normalmente non è conosciuto: la possibilità

di recedere dal contratto di incarico è regolato in maniera diversa,
a seconda che

il contratto sia stipulato all’interno degli uffici dell’agenzia immobiliare oppure

fuori
.

- Se si è stipulato il contratto di mediazione all’interno degli uffici dell’agenzia

immobiliare non si può esercitare il diritto di recesso, previsto dal Codice

del Consumo per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

- Per tutti gli incarichi firmati fuori dai locali dell’agenzia (es. al domicilio del

venditore, sul posto di lavoro o inviati per posta) è possibile recedere, così

come previsto dagli articoli dal 64 al 67 del D.lgs n° 206 del 6/09/2005

(Codice del Consumo), nel termine di dieci giorni lavorativi dalla firma

dell’incarico di vendita, senza alcuna penalità e senza dover motivare

alcunché inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al mediatore.

media
 

Rosa1968

Membro Storico
Ciao top non sono d'accordo. La proposta irrevocabile d'acquisto é un contratto unilaterale quindi vincolante per chi lo sottoscrive ed é irrevocabile quindi non è soggetta al diritto di recesso proprio perché la sua natura ha una validità dopo il quale perde di efficacia.
 

topcasa

Membro Storico
Ciao top non sono d'accordo. La proposta irrevocabile d'acquisto é un contratto unilaterale quindi vincolante per chi lo sottoscrive ed é irrevocabile quindi non è soggetta al diritto di recesso proprio perché la sua natura ha una validità dopo il quale perde di efficacia.
Cara Rosa dipende dove la firma, se te la firma in ufficio è un conto, se la firma a casa sua o in cantiere cambia.
 

Rosa1968

Membro Storico
A meno che il mediatore non gli sottoponga il modulo al bar magari con una bottiglia di negroni ........ Allora si forse il codice del consumo potrebbe forse far valere la revoca!
 

topcasa

Membro Storico
incarico, è specificato, comunque occhio alle clausole molti, usano clausole vessatorie senza alcun ombra di dubbio.

SERVIZIO CONTROLLO CLAUSOLE VESSATORIE E

PREDISPOSIZIONE CONTRATTI TIPO

C.C.I.A.A. DI MATERA



PARERE RESO DALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLA VESSATORIETA’ DEI CONTRATTI, ISTITUITA PRESSO LA C.C.I.A.A. DI MATERA.

CONFORMITA’ DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI DEI MEDIATORI IMMOBILIARI ALLA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE, DI CUI AGLI ARTICOLI 1469bis E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.



La Commissione di controllo sulla vessatorietà delle clausole contrattuali, costituita presso la Camera di Commercio di Matera, composta dal Dott. Giuseppe Porfido – presidente – e dagli Avv.ti Giancarlo Tonelli, Gaetano Di Caro e Antonio B. Iosca, ha proceduto, d’ufficio, alla verifica dei contratti di mediazione per la vendita immobiliare depositati presso l’Ufficio competente.

La verifica dei moduli in oggetto è stata eseguita nell’ambito delle competenze attribuite alle Camere di Commercio dall’art. 1469sexies del cod. civ. che conferisce, alle stesse, la legittimazione attiva a proporre l’azione inibitoria dell’uso di condizioni generali di contratto vessatorie, nonché dalla disciplina contenuta nell’art. 2, comma 4, lettera c) della legge n. 580/93 .

L’art. 25 della L. 06.02.1996, di recepimento della direttiva UE N. 98/13, ha introdotto nel codice civile il capo XIV bis intitolato “Dei contratti del consumatore”. La novella ha modificato sensibilmente il titolo II, dedicato ai contratti in generale, dettando, negli artt. 1469bis- 1469 sexies una disciplina specifica a tutela del consumatore in materia contrattuale sotto il profilo soggettivo, in quanto il contratto da sottoporre al giudizio di vessatorietà deve essere concluso fra un professionista ed un consumatore.

L’attività svolta dalla Commissione, nel rispetto del regolamento adottato (art. 14), ha visto la partecipazione spontanea al procedimento di alcuni dei diretti interessati che, previa comunicazione scritta, si sono presentati presso l’Ufficio chiedendo chiarimenti e delucidazioni e, in alcuni casi, depositando memorie e documenti.

Oggetto di analisi e studio della Commissione, sono stati i formulari contrattuali prestampati di “conferimento d’incarico di mediazione per la vendita”.

Dall’esame dei formulari depositati, si è rilevato ed evidenziato che in alcuni casi risulta violata la precitata disciplina (art. 1469bis c.c. e segg.) in particolare:



1) IRREVOCABILITA’ ED ESCLUSIVITA’ DELL’INCARICO.

La clausola in questione è presente nella quasi totalità degli schemi contrattuali esaminati. L’irrevocabilità e l’esclusività comportano per il venditore-committente l’impossibilità di recedere dal contratto concluso con l’agente, unitamente al “divieto” di pervenire alla vendita dell’immobile in maniera autonoma. Risulta di tutta evidenza che, di fatto, la modulistica prestampata esaminata garantisce la facoltà di recesso al solo mediatore, ponendo a carico del committente un impegno definitivo. Pertanto, mentre l’obbligo di esclusiva, in generale, non risulta violare alcun principio di buona fede, in quanto diretto a proteggere la posizione del mediatore dalle possibili “prevaricazioni” del cliente, interessato a risparmiare gli oneri dell’incarico conferito, sostanzialmente in alcuni dei casi specifici esaminati, determina obblighi e oneri a carico esclusivamente del committente e, di contro, rimette l’esecuzione della prestazione del professionista alla sua esclusiva volontà in evidente contrasto con la previsione di cui all’art. 1469bis c.c., 3° c. n. 4 e 7 c.c..

Inoltre, è stato rilevato che le clausole esaminate prevedono, in caso di violazione, il pagamento di una “penale”. Tale ulteriore obbligo comporta la restrizione della libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi (art. 1469bis, 3° comma, n. 4 – 7), non potendo quest’ultimo concludere in proprio l’affare né, tanto meno, incaricare altro intermediario.

La penale, che di per sé non è elemento vessatorio, nel caso di specie, lo diventa in quanto posta a carico del solo committente. La precitata clausola, inoltre, così come inserita nei diversi schemi negoziali, risulta quantificata in misura pari alla provvigione dovuta in caso di conclusione del contratto. E’ evidente, quindi, che viene a determinarsi una notevole sproporzione nel sinallagma contrattuale ponendo a carico del solo committente una penale di importo manifestamente eccessivo (art. 1469bis 3° c. n.6).

Quanto illustrato evidenzia la vessatorietà della clausola esaminata e la contestuale necessità di provvedere alla modificazione o sostituzione della stessa nei termini di seguito indicati.

L’eventuale conservazione dell’esclusività e dell’irrevocabilità con relativa penale, potrebbe essere consentita laddove fosse rigorosamente limitata nel tempo nonché, oggetto di reale trattativa individuale con la previsione del possibile recesso anche del committente/venditore unitamente alla rideterminazione (riduzione) dell’importo della penale stessa. Inoltre, al fine di compensare lo squilibrio determinato con la precitata prescrizione a carico del solo committente, occorre prevedere l’inserimento di ulteriori oneri a carico del mediatore quali, ad esempio, la rinunzia al rimborso spese, e l’obbligo, a pena d’inadempimento, di particolari e ben dettagliate forme di pubblicità.



2) COMPENSO DELL’AGENTE/MEDIATORE E PENALE (art. 1755 c.c.): “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”.

La provvigione è il compenso spettante al mediatore per l’attività svolta nel consentire alle parti (venditore/acquirente) di concludere l’affare. Occorre innanzitutto evidenziare che, come in ogni contratto, la prestazione (provvigione) deve essere chiaramente determinata sin dall’inizio. I maggiori problemi rilevati dalla Commissione sono legati alla estrema genericità delle formule (espressioni) utilizzate nei prestampati esaminati. Infatti, risulta spesso determinato, in maniera difforme dalla previsione codicistica, il momento della conclusione del contratto. Questo aspetto risulta di notevole importanza, in quanto, solo ed esclusivamente con la stipula dell’atto pubblico – trattandosi di beni immobili – si può dire concluso l’affare. L’art. 1755 c.c. risulta molto chiaro in proposito in quanto, pone a carico del mediatore un’obbligazione di risultato che, qualora non sia raggiunto, non fa sorgere alcun diritto alla provvigione. Va aggiunto, in ogni caso, che nell’ipotesi di mancata conclusione dell’affare, al mediatore spetta comunque il rimborso spese per l’attività prestata così come previsto dall’art. 1756 c.c.. Non è sufficiente, quindi, secondo il dettato codicistico, il semplice reperimento di una proposta d’acquisto conforme all’incarico ricevuto per far sorgere l’obbligo a carico del committente/venditore del pagamento della provvigione, ma è necessario che l’affare sia concluso cioè, che la proposta sia accettata e il contratto si sia formalizzato nell’atto pubblico di vendita.

Pertanto, le clausole che non rispettino tale previsione sono da considerarsi vessatorie in quanto, determinano una palese violazione dell’art. 1755 c.c. nonché un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, privilegiando, palesemente, la posizione del soggetto – mediatore – che di fatto ha redatto la clausola predisponendo il modello prestampato - art. 1469bis 1°c. c.c..

Tuttavia, bisogna tener conto che la sottoscrizione di un contratto preliminare – da cui scaturiscono effetti obbligatori tra le parti contraenti – presuppone una concreta attività d’intermediazione eseguita dal mediatore, per la quale la previsione di un compenso, nella misura di una quota della provvigione non sarebbe in contrasto con la disciplina codicistica a tutela del consumatore. Il saldo della provvigione pattuita dovrà essere corrisposto alla stipula del definitivo, ove questa avvenga.



3) PENALI

In alcuni schemi negoziali esaminati, le agenzie di intermediazione hanno previsto il pagamento di una penale per le ipotesi di rifiuto di vendere alle condizioni stabilite dall’incarico e per altre fattispecie che sono più o meno tipiche: revoca anticipata dell’incarico, rifiuto di collaborazione da parte del venditore, indisponibilità preesistente o sopravvenuta dell’immobile, vendita effettuata autonomamente in pendenza del contratto di mediazione, violazione dell’esclusiva, conclusione del contratto di vendita dopo la scadenza dell’incarico con soggetti già contattati dall’agenzia.

Dall’esame delle suindicate clausole è emerso, in particolare, che in alcuni dei casi anzidetti, il contratto prevede il pagamento integrale della provvigione, mentre, in altri, la penale viene commisurata ad una percentuale della provvigione. Nella seconda ipotesi risulta evidente che non vi sono elementi di contrarietà alla disciplina in esame, salvo quanto in seguito precisato.

La previsione di una penale, di per sé non è illegittima (vessatoria), ma lo diventa qualora abbia ad oggetto o produca l’effetto di imporre al consumatore, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro di importo manifestamente eccessivo a titolo di risarcimento o ad altro titolo equivalente.

Altro aspetto particolare, emerso dall’esame dei formulari è stato quello della previsione dell’obbligo del pagamento della penale, quando il contratto di compravendita immobiliare si è concluso, con persone presentate e/o indicate dall’agenzia, dopo la scadenza del contratto di mediazione.

Tale clausola può essere considerata vessatoria, per la sua estrema genericità, in relazione all’indeterminatezza del periodo di tempo successivo alla scadenza del contratto di mediazione nell’arco del quale il contratto di compravendita immobiliare può essere concluso. Infatti, una clausola siffatta, può avere una giustificazione qualora vi sia l’intento elusivo del committente, diretto a far scadere il contratto di mediazione per evitare il pagamento della provvigione. Ma, naturalmente, una tale previsione se pur legittima, deve essere meglio articolata con l’obbligo posto a carico dell’agente di comunicare al venditore/committente tutti i nominativi di coloro che hanno ispezionato l’immobile e, soprattutto, deve precisare tassativamente l’ambito temporale con l’indicazione di un limite rigoroso.

A titolo esemplificativo, qualora sia stato conferito un incarico della durata di mesi sei per la vendita di un immobile, il venditore, sarà obbligato al pagamento di una penale nel caso in cui, scaduto il contratto di intermediazione, si concluda la vendita – con soggetto presentato dall’agenzia – entro un termine espressamente indicato che, nel caso di specie, potrebbe essere ragionevolmente determinato in tre mesi. Inoltre, risulta vessatorio, perché manifestamente eccessivo l’importo della penale che nella maggior parte dei formulari esaminati, è quantificato in misura pari al corrispettivo dovuto a titolo di provvigione, in contrasto con quanto disposto dall’art. 1469bis 3° c. n. 6.

Pertanto, la “penale” che come detto non deve essere manifestamente sproporzionata dovrà essere determinata in base alla pregnanza degli obblighi imposti a ciascun contraente e non commisurata semplicisticamente, in maniera predeterminata, alla provvigione.



4) CLAUSOLA COMPROMISSORIA


La Commissione, ha rilevato la presenza – in alcuni schemi negoziali – della clausola compromissoria diretta a regolare, in via alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, le controversie eventualmente insorgenti.

E’ noto che l’arbitrato è uno strumento normativo a servizio dell’autonomia privata. Di esso le parti dispongono al fine di sottrarre la cognizione di una controversia, attuale o eventuale, alla giurisdizione ordinaria per rimetterla al giudizio di “giudici” da essa stessa nominati, gli arbitri.

L’art. 1469bis stabilisce una presunzione di vessatorietà a carico di talune clausole contrattuali ivi elencate al 3° comma, presunzione semplice che ammette, dunque, una prova contraria il cui onere è, in questo caso, a carico del professionista predisponente. In particolare, il numero 18 di tale elenco considera, tra le altre, la categoria delle clausole che abbiano per oggetto o per effetto di sancire, a carico del consumatore (…) “deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

La clausola presente nei formulari, si pone, quindi, in contrasto con l’art. 1469bis 3° comma n. 18 c.c. che considera vessatorie, fino a prova contraria, gli accordi che prevedono una deroga alla “competenza dell’autorità giudiziaria”.

Inoltre, bisogna rilevare che il procedimento arbitrale comporta dei costi, a carico delle parti, maggiori rispetto a quelli necessari in sede di giurisdizione ordinaria.

La clausola indicata in oggetto, pertanto, non dovrebbe essere riportata nella modulistica prestampata che, spesso, non consente al committente una piena conoscenza dell’impegno che con la sottoscrizione assume.

La clausola anzidetta dovrebbe essere inserita nel contratto di intermediazione immobiliare soltanto a seguito di trattativa individuale, durante la quale le parti potranno valutare anche la possibilità di ricorrere, in caso di controversia, alla Camera di Conciliazione istituita presso la C.C.I.A.A. di Matera con costi ridotti e predeterminati rispetto al procedimento arbitrale ordinario.



5) FORO COMPETENTE

In alcuni schemi contrattuali il foro eletto, nel caso insorga una controversia, è quello della sede dell’agenzia. In simili ipotesi risulta palese la presunzione di vessatorietà della clausola, difficilmente superabile con l’eventuale prova della trattativa individuale soprattutto in quei casi in cui il venditore risieda in una località diversa da quella della sede dell’agenzia. La clausola si pone in evidente contrasto con l’art. 1469bis 3° c. n.19) che espressamente prevede quale foro competente per le eventuali controversie insorte tra professionista e consumatore, quello del luogo di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.

Pertanto, dovranno essere espunte dai formulari tutte le clausole difformi da tale previsione normativa.

Matera, Agosto 2002

LA COMMISSIONE

Presidente

Dott. Giuseppe PORFIDO



Avv. Giancarlo TONELLI



Avv. Gaetano DI CARO



Avv. Antonio Biagio IOSCA
 

topcasa

Membro Storico
Di certo si fa con la convinzione di stare nel giusto, ovvero di tutelarsi, ma in molti non la pensano così. Un vero dilemma, che fa proliferare le tasche dei legali.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
la proposta di acquisto non la si firma con l'agenzia, ma è rivolta alla controparte, direttamente, questo fatto esclude una revocabilità da una proposta irrevocabile, che non è un acquisto di un bene, ma una proposta appunto a un terzo che può rifiutare.

Non è una prenotazione di un bene a un rivenditore travestita da proposta ;) quindi gli idioti che l'hanno equiparata a tale concetto non conoscono, ignoranti come sono, che il mediatore potrebbe benissimo far sottoscrivere una proposta dove l'agenzia non compare affatto, in quanto non è ne obbligo ne necessario che nella proposta ci sia scritto alcun riferimento all'agente, e la proposta essendo un contratto, quando è tra due soggetti (come è SEMPRE, ANCHE QUANDO C'è IL RIFERIMENTO DELL'AGENZIA), può contenere tutto ciò che la legge permette nella piena libertà di chi li propone e chi li accetta.

Se un privato fa una proposta da solo, o all'insaputa dell'agente o con il suo sostegno, il contratto che viene eventualmente a formarsi non è dunque valido? ;)

In tal modo il problema è completamente annullato, e gli incapaci che confondono il contratto di agenzia con la proposta di acquisto possono tornare a casa con i loro patemi. :)

Questi idioti travestiti da legulei confondono l'agente con un venditore, cioè con un individuo che ha il potere di accettare il contratto.

Diverso è quello che si fa quando si acquista una enciclopedia, o una automobile, si firma una proposta irrevocabile con un distributore o un concessionario direttamente, che chiaramente accetta la proposta eccome :) ecco che in quel caso il recesso ha senso, in quanto l'atto di sottoscrivere la proposta è strumentale a una vendita che avviene immediatamente.

Quelle analisi fatte da chi non conosce il mondo della mediazione non hanno mai prodotto effetti reali, proprio per la loro natura fuori da ogni logica.

Sono cose vecchissime e superate, perfino dove sono state inserite.
 

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