colui che svolge attività mediatoria non può venire meno all’obbligo di informazione di cui all’art. 1759 c.c.. Pertanto, egli è tenuto a comunicare non solo le circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto (od, a maggior ragione, a quella proposta), ma anche quelle che avrebbero indotto i clienti a concludere quel negozio con diverse condizioni e clausole. Il dovere di imparzialità che incombe sull’ agente immobiliare è violato e da ciò deriva la sua responsabilità, tanto nel caso di omessa comunicazione di circostanze che avrebbero indotto la parte a non concludere l’affare, quanto nel caso in cui la conoscenza di determinate situazioni avrebbe indotto il cliente a concludere l’affare a condizioni diverse.
E ancora:
...Il silenzio maliziosamente tenuto dal mediatore, che assuma efficienza causale nel processo di formazione della volontà della parte, indotta all’acquisto o comunque rassicurata della sua convenienza grazie a tale comportamento omissivo, integra pertanto la condotta di consapevole partecipazione al delitto di truffa.
Dulcis in fundo...
...Anche nell’ipotesi di proposta attribuibile a soggetto non abusivo, la giurisprudenza di merito, ha statuito il principio per cui
In tema di intermediazione immobiliare, non è possibile ricondurre all’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto gli effetti obbligatori propri di un contratto preliminare. Invero la scrittura chiamata atto irrevocabile di acquisto non ha affatto tali caratteristiche per la presenza di clausole che ne escludono tale valenza. La suddetta scrittura deve pertanto intendersi come semplice manifestazione di intenti, resa seria e fondata dal versamento di una somma, al fine di giungere alla stipula di un vero e proprio impegno contrattuale cristallizzato nel contratto preliminare. La proposta irrevocabile di acquisto, se non è seguita dalla stipula di un contratto preliminare non può far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, poiché in detta ipotesi non è possibile ritenere che l’affare si sia concluso.
(Trib. Roma, 21.3.06, n. 6634)
Pertanto, non è possibile ricondurre alla accettazione della proposta gli effetti obbligatori propri di un contratto preliminare. E’ evidente, difatti, che se si dovesse attribuire ad una siffatta proposta irrevocabile gli effetti del preliminare, allora in seguito all’accettazione della medesima si dovrebbe ritenere concluso il contratto definitivo con l’evidente effetto del trasferimento della proprietà, ossia con la conseguenza che l’effetto traslativo dovrebbe ritenersi già verificato per l’effetto dell’accettazione.