Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 22903 del 2012, afferma espressamente! che: “scatta la responsabilità del notaio che non informa gli acquirenti dell’ipoteca che grava sui beni immobili. Se però il professionista è assicurato, a pagare sarà direttamente l’assicurazione che dovrà tenerlo indenne da qualsiasi esborso (…)’’.
Insomma, il notaio può svolgere:
- una funzione c.d. “ridotta”: si pensi all’autenticazione di una scrittura privata già completa e formata in ogni sua parte dai clienti. In tale funzione è comunque fermo l’obbligo per il notaio di svolgere un controllo di legalità del contenuto dell’atto – teso a verificare che in esso non siano contenute norme contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. In tal caso la responsabilità del professionista può derivare non dalla mancata effettuazione delle visure ma dalla violazione del dovere di informazione;
- un incarico “pieno”, comprensivo cioè della stesura ed effettiva redazione di un documento formalmente e sostanzialmente idoneo a produrre il risultato pratico perseguito; in tale caso l’opera professionale è del notaio.
Per cui, in tale ultima ipotesi, incorre in evidente colpa professionale il notaio che ometta di effettuare le visure catastali ed ipotecarie.
Da tale discrimine funzionale, testè citato, emerge chiaramente “il diverso grado di partecipazione del notaio alla redazione degli atti”: il professionista – nella sua rilevante attività – può infatti assumere – proporzionalmente – un diverso grado di responsabilità e quindi può essere, evidentemente, assoggettato da parte del cliente-danneggiato ad una formale azione risarcitoria per inadempimento professionale!