Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
E non è il solo, ne sto scoprendo tanti solo leggendo sul forum.

beh se fosse il solo su 50000 saremmo a cavallo..... Sul forum lo leggi perchè lo viene a scrivere chi si lamenta. Coloro ai quali è andato tutto bene difficilmente lo vengono a dire sul forum perchè la considerano un'esperienza conclusa senza bisogno di aggiungere alcunchè.

ne risponde a seconda del danno (dimostrabile) che causa. Ad esempio restituendo una provvigione, ma qst sono cose che deve stabilire un giudice.
 

secerot

Membro Attivo
Privato Cittadino
Era solo per completezza professionale, comunque anche nel mio mestiere ne devo rispondere al giudice... Problema che mi è parso capire è che non esiste un albo o una associazione obbligatoria di categoria che possa Radiare in caso di inadempienza contrattuale, siccome la giurisprudenza attuale vuole togliere l'etichetta di procacciatore ai mediatori, sarebbe giusto che si autotuteli la categoria e non si demandi poi il tutto al diritto.
Lo fanno i medici, i giornalisti, gli avvocati...
 

andrea boschini

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Agente Immobiliare
Però esigete la provvigione, senza avere responsabilità... (sto forse esagerando facendo di tutta l'erba un fascio)... Ma sono troppo amareggiato...
beh sul discorso responsabilita'...sbagli.. e alla grande ! Di responsabilita' ne abbiamo a gogo' ( infatti l'AI la causa l'ha persa e non l'hai pagato ). In merito all'agibilita' non concordo,in quanto non tecnici.

beh direi che come responsabilita' ( o presunte tali ) come ausiliari di commercio ne abbiamo a bizzeffe.
Allora mi sorge un quesito... nell'acquisto fra privati o direttamente privato/impresa ( che sono notoriamente la maggioranza:disappunto: ) tutte ste belle cose chi le fa'? E se invece l'acquisto e' fatto tramite AI professionale vogliamo dirlo che la commissione e' straguadagnata?
 
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secerot

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Privato Cittadino
colui che svolge attività mediatoria non può venire meno all’obbligo di informazione di cui all’art. 1759 c.c.. Pertanto, egli è tenuto a comunicare non solo le circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto (od, a maggior ragione, a quella proposta), ma anche quelle che avrebbero indotto i clienti a concludere quel negozio con diverse condizioni e clausole. Il dovere di imparzialità che incombe sull’ agente immobiliare è violato e da ciò deriva la sua responsabilità, tanto nel caso di omessa comunicazione di circostanze che avrebbero indotto la parte a non concludere l’affare, quanto nel caso in cui la conoscenza di determinate situazioni avrebbe indotto il cliente a concludere l’affare a condizioni diverse.
E ancora:
...Il silenzio maliziosamente tenuto dal mediatore, che assuma efficienza causale nel processo di formazione della volontà della parte, indotta all’acquisto o comunque rassicurata della sua convenienza grazie a tale comportamento omissivo, integra pertanto la condotta di consapevole partecipazione al delitto di truffa.

Dulcis in fundo...

...Anche nell’ipotesi di proposta attribuibile a soggetto non abusivo, la giurisprudenza di merito, ha statuito il principio per cui

In tema di intermediazione immobiliare, non è possibile ricondurre all’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto gli effetti obbligatori propri di un contratto preliminare. Invero la scrittura chiamata atto irrevocabile di acquisto non ha affatto tali caratteristiche per la presenza di clausole che ne escludono tale valenza. La suddetta scrittura deve pertanto intendersi come semplice manifestazione di intenti, resa seria e fondata dal versamento di una somma, al fine di giungere alla stipula di un vero e proprio impegno contrattuale cristallizzato nel contratto preliminare. La proposta irrevocabile di acquisto, se non è seguita dalla stipula di un contratto preliminare non può far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, poiché in detta ipotesi non è possibile ritenere che l’affare si sia concluso.
(Trib. Roma, 21.3.06, n. 6634)

Pertanto, non è possibile ricondurre alla accettazione della proposta gli effetti obbligatori propri di un contratto preliminare. E’ evidente, difatti, che se si dovesse attribuire ad una siffatta proposta irrevocabile gli effetti del preliminare, allora in seguito all’accettazione della medesima si dovrebbe ritenere concluso il contratto definitivo con l’evidente effetto del trasferimento della proprietà, ossia con la conseguenza che l’effetto traslativo dovrebbe ritenersi già verificato per l’effetto dell’accettazione.
 

andrea boschini

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Tanto per fare un paragone...NOI e i NOTAI ...responsabilita'
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 22903 del 2012, afferma espressamente! che: “scatta la responsabilità del notaio che non informa gli acquirenti dell’ipoteca che grava sui beni immobili. Se però il professionista è assicurato, a pagare sarà direttamente l’assicurazione che dovrà tenerlo indenne da qualsiasi esborso (…)’’.
Insomma, il notaio può svolgere:
- una funzione c.d. “ridotta”: si pensi all’autenticazione di una scrittura privata già completa e formata in ogni sua parte dai clienti. In tale funzione è comunque fermo l’obbligo per il notaio di svolgere un controllo di legalità del contenuto dell’atto – teso a verificare che in esso non siano contenute norme contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. In tal caso la responsabilità del professionista può derivare non dalla mancata effettuazione delle visure ma dalla violazione del dovere di informazione;
- un incarico “pieno”, comprensivo cioè della stesura ed effettiva redazione di un documento formalmente e sostanzialmente idoneo a produrre il risultato pratico perseguito; in tale caso l’opera professionale è del notaio.
Per cui, in tale ultima ipotesi, incorre in evidente colpa professionale il notaio che ometta di effettuare le visure catastali ed ipotecarie.
Da tale discrimine funzionale, testè citato, emerge chiaramente “il diverso grado di partecipazione del notaio alla redazione degli atti”: il professionista – nella sua rilevante attività – può infatti assumere – proporzionalmente – un diverso grado di responsabilità e quindi può essere, evidentemente, assoggettato da parte del cliente-danneggiato ad una formale azione risarcitoria per inadempimento professionale!
Fonte LeggiOggi

NOI responsabilita' piena, sempre, in solido sui versamenti delle imposte ante Atto a seguito regitrazione, su ogni titolo iscritto sull'immobile che non dichiariamo, sulle conformita' che barriamo sul preliminare, senza dimenticare l'antiriciclaggio, la dichiarazione in atto dei compensi ( unico caso nel mondo evoluto ) etc etc.
LORO mi par meno..ma magari mi sbaglio:occhi_al_cielo:

In tema di intermediazione immobiliare, non è possibile ricondurre all’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto gli effetti obbligatori propri di un contratto preliminare. Invero la scrittura chiamata atto irrevocabile di acquisto non ha affatto tali caratteristiche per la presenza di clausole che ne escludono tale valenza. La suddetta scrittura deve pertanto intendersi come semplice manifestazione di intenti, resa seria e fondata dal versamento di una somma, al fine di giungere alla stipula di un vero e proprio impegno contrattuale cristallizzato nel contratto preliminare. La proposta irrevocabile di acquisto, se non è seguita dalla stipula di un contratto preliminare non può far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, poiché in detta ipotesi non è possibile ritenere che l’affare si sia concluso.
(Trib. Roma, 21.3.06, n. 6634)
ampliamente superata...LEGGITELA..PUO' ESSERTI UTILE IN FUTURO...
Proposta di Acquisto e “Preliminare del Preliminare”, Cass., civ., Sez. II, 2.4.2009, n. 8038
 
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secerot

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Privato Cittadino
Qui la cosa è assolutamente dubbia, le Agenti Immobiliari hanno adeguato la modulistica al solo scopo di parametrarsi al risultato di una sentenza che nasceva da un contratto risoltosi senza versamento di danaro. Poi gli agenti hanno fatta propria questo risultato incorrendo nella presunzione che il contratto sia concluso con la sola proposta con caparra, ma in realtà non è così, e non lo ho stabilito io,l'una sentenza non esclude l'altra e per definizione resta il problema che se fosse come recita la cassazione di fatto con la proposta si è già proprietari del bene? Non mi pare ragionevole e merita un successivo approfondimento.
 

secerot

Membro Attivo
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Tanto per fare un paragone...NOI e i NOTAI ...responsabilita'
Fonte LeggiOggi

NOI responsabilita' piena, sempre, in solido sui versamenti delle imposte ante Atto a seguito regitrazione, su ogni titolo iscritto sull'immobile che non dichiariamo, sulle conformita' che barriamo sul preliminare, senza dimenticare l'antiriciclaggio, la dichiarazione in atto dei compensi ( unico caso nel mondo evoluto ) etc etc.
LORO mi par meno..ma magari mi sbaglio:occhi_al_cielo:
Non posso fare altro che darti piena ragione . sarà perchè i notai lo sono per titoli esami e nepotismo?
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Qui la cosa è assolutamente dubbia, le Agenti Immobiliari hanno adeguato la modulistica al solo scopo di parametrarsi al risultato di una sentenza che nasceva da un contratto risoltosi senza versamento di danaro. Poi gli agenti hanno fatta propria questo risultato incorrendo nella presunzione che il contratto sia concluso con la sola proposta con caparra, ma in realtà non è così, e non lo ho stabilito io,l'una sentenza non esclude l'altra e per definizione resta il problema che se fosse come recita la cassazione di fatto con la proposta si è già proprietari del bene? Non mi pare ragionevole e merita un successivo approfondimento.
per l'approfondimento basta che ti cerchi le sentenze in merito e i preliminari annullati
 

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