M

mata

Ospite
Non so, dovrebbero saperlo tu meglio di me: forse circa la presenza o meno nella zona di immobili aventi certe caratteristiche; oppure sulla convenienza o meno di un acquisto in un determinato periodo temporale. Oppure ricerche di mercato di un certo tipo di immobile rispetto ad altri anche rispetto al prezzo richiesto...
 
M

mata

Ospite
Poi non ti lamentare se i professionisti fanno le mediazioni, però.
L'agente immobiliare non può fare attività per le quali esistono albi regolati da apposite disposizioni.
Nei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio per i > "periti ed esperti", vi compaiono esperti in "stime e > valutazioni immobiliari". > > Ricordo che il "ruolo dei periti ed esperti" da > tenere presso le Camere di Commercio provinciali fu > originariamente istituito > dall'art. 32 del R.D. 20/9/1934 n° 2011 e modificato dal Decreto > LegislativoLuogotenenziale 21/9/1944 n° 315. Al comma 3 del > medesimo, esso recitava> " ..... tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per > attività professionali per le quali sussistano albi regolati da > apposite disposizioni". > La successiva regolamentazione di tale ruolo, avvenuta con > D.M. 29/12/1979 riportava al comma 2: "I periti e gli esperti, > iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente > pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n° 3 del testo unico approvato > con R.D. > 20/9/1934 n° 2011, di quelle attività professionali per le quali > sussistono albi regolati da apposite disposizioni".
 
Ultima modifica di un moderatore:

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Poi non ti lamentare se i professionisti fanno le mediazioni, però.
L'agente immobiliare non può fare attività per le quali esistono albi regolati da apposite disposizioni.
Nei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio per i > "periti ed esperti", vi compaiono esperti in "stime e > valutazioni immobiliari". > > Ricordo che il "ruolo dei periti ed esperti" da > tenere presso le Camere di Commercio provinciali fu > originariamente istituito > dall'art. 32 del R.D. 20/9/1934 n° 2011 e modificato dal Decreto > LegislativoLuogotenenziale 21/9/1944 n° 315. Al comma 3 del > medesimo, esso recitava> " ..... tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per > attività professionali per le quali sussistano albi regolati da > apposite disposizioni". > La successiva regolamentazione di tale ruolo, avvenuta con > D.M. 29/12/1979 riportava al comma 2: "I periti e gli esperti, > iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente > pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n° 3 del testo unico approvato > con R.D. > 20/9/1934 n° 2011, di quelle attività professionali per le quali > sussistono albi regolati da apposite disposizioni".
@mata nel momento in cui un agente si iscrive nel "ruolo dei periti esperti per stime e valutazioni immobiliari" significa che potrà effettuare valutazioni e stime immobiliari. Non è così difficile da capire.
E non le effettuerà in qualità di Agente Immobiliare ma di Perito Esperto per stime e valutazioni immobiliari. Come ho fatto io per 2 anni.
Tanto è vero che dovetti aprire una precisa posizione con una partita IVA dedicata a questa attività, in perfetta aderenza alle norme e non in qualità di abusivo.
Tu ritieni che questo non sia corretto. Il mio commercialista, la camera di commercio di Rimini e banca Unicredit la pensavano diversamente da te.
 
M

mata

Ospite
Io ti ho letto le disposizioni di Legge che regolano la questione: se ne hai di diverse, fammele leggere o citale, sennò penso che questa discussione non abbia senso.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Naturalmente @mata la base normativa è, per gli agenti immobiliari, la legge 39/89 art. 3 comma 3 e 4.
In riferimento all'interpretazione della stessa così commenta Marina Tamborrino in "Come si stima il valore degli immobili" Sole24ore - un testo dedicato esclusivamente alla valutazione dei questi aspetti.

"Competenza professionale".
Disposizioni legali. Chi effettua perizie immobiliari deve avere una conoscenza multidisciplinare, cioè, contemporaneamente, tecnica, economica e di mercato, giuridica, fiscale: non esiste, attualmente, alcun titolo di studio a così largo raggio; peraltro, le discipline di vari ordini professionali e la normativa sui ruoli degli agenti immobiliari prevedono la competenza dei rispettivi iscritti in materia di stima immobiliare."
 
M

mata

Ospite
Bene @CheCasa! Vediamo la L. 39/89, modificata dalla 57/01.
Art. 3 c. 3:
"Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici". Si dice:
a) che possono essere affidate perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare (non si parla di stime od operazioni inserite negli ordinamenti professionali e quindi "protette" e riservate solo agli appartenenti ai medesimi");
b) che le stesse possono essere affidate da ENTI PUBBLICI (non privati).
Art. 3 c. 4:
"Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti: tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali". ANCHE QUESTO è NORMALE, MA PER SVOLGERE ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'AI, NON DELL'ARCHITETTO O L'INGEGNERE.
Fin dal 1934, come ti ho già postato, il RD n° 2011, che prevedeva la formazione dei ruoli presso le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato, riportava che tuttavia "in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per i quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni". La successiva modifica, con D.M. 29/12/1979, ribadiva il concetto al c. 2: "I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n° 3 del testo unico approvato con RD 2011/1934, di quelle attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni".
L'art. 4 successivo che al c. 3 riporta:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;
b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;
c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare"
.
La successiva L. 57/01, che ha modificato la L. 39/89 proprio in quel punto, all'art. 18 punto c), riporta:
all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
ANCHE QUESTO è NORMALE, MA PER SVOLGERE ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'AI, NON DELL'ARCHITETTO O L'INGEGNERE.

Mi citi la fonte che stabilisce come la valutazione immobiliare sia attività esclusiva di determinate categorie con l'elencazione delle medesime.
Perché tu parti da questo assunto che è privo di fondamento giuridico.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto