Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
La disobbedienza civile ha l'aggettivo "civile" perchè vuole essere costruttiva appunto.

Abbiamo capito che se vai li' a dire :"guarda questa legge è sbagliata perchè ecc.." non ti considerano proprio e allora esiste la sacrosanta "disobbedienza civile", cioè gli addetti ai lavori sono LORO che informano te Governo che stanno disobbedendo, in che modo lo fanno e quindi ci mettono la faccia e son pronti a subirne le sanzioni (che vista la protesta non le faranno mai ma anzi porteranno a un tavolo di riflessione).

Parliamoci chiaro: qui ogni 2 mesi ce lo appoggiano nel di dietro usando la rena piuttosto che la vasellina!

Voglio dire, diamoci una svegliatina perchè il futuro non sara' roseo ne' nell'imminente e forse nemmeno nel medio termine....forse molti di noi chiuderanno......va bene porgere l'altra guancia ma non che questo voglia dire farsi pestare a sangue ogni volta.

Lunedi' vedremo le liberalizzazioni e anche li' saranno pedete nei kojini......forza.

Allora SI alla certificazione energetica ma per tutte le costruzioni realizzate dopo il 01/01/2001.....quelle cioè nelle quali è verosimile trovare una qualche traccia di risparmio energetico, quelle antecedenti chi vuole le puo' autocertificare in classe G. allora SI mi va' bene......e la pubblicita' sara' si ma solo per quelle obbligatoria......e gia' t'ho fatto un regalo.

Il resto Signori miei, son tutti cetrioli volanti, messi aggiro per far lavorare pochi al danno dei cittadini.
 

gio10372

Membro Attivo
Agente Immobiliare
la penso come te!!!:D BRAVO:sorrisone:
La disobbedienza civile ha l'aggettivo "civile" perchè vuole essere costruttiva appunto.

Abbiamo capito che se vai li' a dire :"guarda questa legge è sbagliata perchè ecc.." non ti considerano proprio e allora esiste la sacrosanta "disobbedienza civile", cioè gli addetti ai lavori sono LORO che informano te Governo che stanno disobbedendo, in che modo lo fanno e quindi ci mettono la faccia e son pronti a subirne le sanzioni (che vista la protesta non le faranno mai ma anzi porteranno a un tavolo di riflessione).

Parliamoci chiaro: qui ogni 2 mesi ce lo appoggiano nel di dietro usando la rena piuttosto che la vasellina!

Voglio dire, diamoci una svegliatina perchè il futuro non sara' roseo ne' nell'imminente e forse nemmeno nel medio termine....forse molti di noi chiuderanno......va bene porgere l'altra guancia ma non che questo voglia dire farsi pestare a sangue ogni volta.

Lunedi' vedremo le liberalizzazioni e anche li' saranno pedete nei kojini......forza.

Allora SI alla certificazione energetica ma per tutte le costruzioni realizzate dopo il 01/01/2001.....quelle cioè nelle quali è verosimile trovare una qualche traccia di risparmio energetico, quelle antecedenti chi vuole le puo' autocertificare in classe G. allora SI mi va' bene......e la pubblicita' sara' si ma solo per quelle obbligatoria......e gia' t'ho fatto un regalo.

Il resto Signori miei, son tutti cetrioli volanti, messi aggiro per far lavorare pochi al danno dei cittadini.
 

Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Allora SI alla certificazione energetica ma per tutte le costruzioni realizzate dopo il 01/01/2001.....quelle cioè nelle quali è verosimile trovare una qualche traccia di risparmio energetico, quelle antecedenti chi vuole le puo' autocertificare in classe G

:confuso: Scusa un attimo ... tanto per capire. :confuso:

Io considero:
NUOVO l'immobile proveniente dal costruttore (ACE è indispensabile)
USATO tutti gli altri immobili e quindi ristrutturabili.
AL GREZZO immobili in costruzione e quindi non soggetti a ACE

Domanda: :domanda:
Se considero l'immobile usato da ristrutturare, e quindi alla pari dell'immobile grezzo ...
non dovrei avere più l'obbligo di esporre l'ACE nella pubblicità?
Non credo
nè di commettere violazioni
nè di eludere la legge
nè di non essere trasparente verso il cliente
...
mah!
attendo pareri da chi ha letto la legge e quindi ne sa più di me ...
a proposito qualcuno ha il link del testo normativo di riferimento?
Grazie
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Cercherò la norma nazionale: nel frattempo sono capitato su un link della Lombardia che tratto del medesimo argomento: le delibere abbondano... Non ho ancora letto il contenuto, ma provevdo a girare almeno il link.

CENED - news dgr ctl annunci

Grazie al grande lavoro delle Federazioni Fimaa e Fiaip la Regione Lombardia ha recentemente decretato che anche i privati sono soggetti alle norme di inserimento dell'Indice e dellla Classe Energetica negli annunci di vendita e locazione.
Un po' di giustizia, ameno questo .....................!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ecco il riferimento richiesto da Garbuio. E' l'art. 13 del DLgs 28/2011 che allego per celerità.

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_28-2011.pdf

Aggiunto dopo 5 minuti...

Mi sembra interessante anche allegare direttamente copia delle conclusioni della
DELIBERAZIONE N° IX / 2555 Seduta del 24/11/2011 (Regione Lombardia) che poco sopra citavo.

Quanto a Passutti come privato vi direi ... "ma perchè non vi fate i fatti vostri?" :sorrisone:
lascio a Seroli i commenti dei vostri associati ....


Obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto
di annuncio commerciale per la vendita o la locazione.
1 . L’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di
annuncio commerciale per la vendita o la locazione, previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d)
della l.r. 24/2006, decorre dall’1 gennaio 2012. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci
pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per
conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione,
ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità
immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso ex dpr 412/1993, fatte salve
le esclusioni di cui al punto 4.
Si ricorda che la certificazione energetica degli edifici o delle singole unità immobiliari è
disciplinata dall’art. 25, commi 4 bis e 4 ter della l.r. 24/2006, nonché dalla dgr 5018/2007,
nella versione aggiornata con dgr 8745/2008.
Pertanto, l’attestato di certificazione deve comunque essere predisposto in caso di:
- richiesta del certificato di agibilità o presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui
all’art.5 della l.r. 1/2007, nel caso di edifici di nuova costruzione o che siano stati oggetto
degli interventi di cui al punto 9.1 della dgr 8745/2008 rilevanti interventi di ristrutturazione;
- compravendita di interi edifici o di singole unità immobiliari;
- locazione di interi edifici o di singole unità immobiliari;
- stipula di contratti per la gestione degli impianti termici o di climatizzazione in cui il
committente sia un Soggetto pubblico;
- stipula di Contratti di Servizio Energia e Servizio Energia Plus ex d.lgs 115/2008;
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici;
- sostituzione di generatori di calore con potenza superiore a 100kW.
L’annuncio commerciale relativo alla vendita o alla locazione di edifici o unità immobiliari
esistenti, per i quali siano terminati i lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria, recupero del sottotetto, installazione o ristrutturazione
dell’impianto termico, sostituzione di un generatore di calore con potenza superiore a 100kW
(in pratica, tutte le fattispecie di cui ai punti 6.1 e 9.1 della dgr 8745/2008), dovrà indicare
espressamente la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m
2
per anno o
KW/h/m
3
per anno, a seconda della destinazione d’uso dell’edificio) e la classe energetica
riportata nell’attestato di certificazione energetica, redatto ai sensi della dgr 5018/2007 e s.m.i.
2 . Nel caso di annunci commerciali che riguardino la vendita o la locazione di edifici o di unità
immobiliari per i quali siano in corso i lavori di cui al punto 6.1 o 9.1 della dgr 8745/2008 o
siano in corso lavori che comunque modificano la prestazione energetica per il riscaldamento,
dovrà essere indicato il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/m
2
per anno
o KW/h/m
3
per anno), riportato nella più recente relazione ex art. 28 della l.10/91 depositata
presso il Comune di competenza e la classe energetica corrispondente. Tale relazione dovrà
essere redatta come da allegato alla dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. In
tali annunci va espressamente riportata la dicitura “valore di progetto”, in modo da chiarire che
i valori non fanno riferimento ad un attestato di certificazione energetica ma alla relazione
tecnica di cui all’art.28 della l.10/91.
3. Qualora i lavori in corso non riguardino gli interventi di cui al precedente punto 2, il proprietario
potrà utilizzare i dati contenuti nella certificazione energetica predisposta in passato, a condizione che sia stata redatta ai sensi della dgr 5018/2007 e successive modifiche ed
integrazioni. Si ricorda che la validità dell’attestato di certificazione è di 10 anni, a condizione
che l’edificio o l’unità immobiliare non subisca interventi che comportino la modifica della
prestazione energetica o venga cambiata la sua destinazione d’uso (punto 10.4 della dgr
8745/2008). Nel caso in cui la suddetta certificazione non sia mai stata predisposta, oppure
l’edificio/unità immobiliare abbia subito le modifiche di cui sopra, il proprietario dovrà
provvedere ad incaricare un soggetto certificatore al fine di redigere la certificazione
energetica ai sensi della dgr 5018/2007, come aggiornata con dgr 8745/2008.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le
seguenti fattispecie:
a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del
processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2,
lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla
climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;
Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura
“Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”
5. L’art. 27, comma 1 quater della l.r. 24/2006 prevede che il titolare dell’annuncio commerciale
che non rispetti le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di
dichiarare la classe e l’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità
abitativa posti in vendita mediante l’annuncio commerciale stesso, incorre nella sanzione
amministrativa da 1.000€ a 5.000€. L’accertamento e la contestazione della violazione,
nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato
l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
L’Organismo Regionale di Accreditamento, le cui funzioni sono state definite con dgr
5018/2007 e successive modifiche, è tenuto verificare periodicamente il rispetto dell’obbligo
di cui ai punti 1.1. e 1.2 negli annunci commerciali e le conseguenti misure adottate dai
comuni competenti. Le risultanze di tale verifica saranno trasmesse alla Regione Lombardia
con periodicità annuale
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
l'obbligo di inserire negli annunci (solo ) l'indice energetico e ( solo ) per quelli relativi all'offerta di vendita.
La precisazione che la legge nazionale non obbliga ad indicare la prestazione energetica negli annunci è importante: del resto l'obbligo dell'ACE per le locazioni, al paragrafo immediatamente precedente è un capolavoro pilatesco...
"Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità
immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-
ter e 1-quater. "


Capisco molto meno l'OK associato al solo (solo :ok:): dover dare l'indice significa disporre dell'ACE, ecc.: leggiti quindi anche la deliberazione 2554, che stabilisce i criteri di controllo e scelta del campione da verificare ... se gli indici sono troppo vicini al minimo della classe, se l'ACE è redatta da un certificatore che lavora a cottimo, ecc. ecc.

p.s.: se la Lombardia vorrà dar corso a questa direttiva, dovrà assumere un esercito di ispettori ...
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
La precisazione che la legge nazionale non obbliga ad indicare la prestazione energetica negli annunci è importante: del resto l'obbligo dell'ACE per le locazioni, al paragrafo immediatamente precedente è un capolavoro pilatesco...
"Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità
immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-
ter e 1-quater. "


Capisco molto meno l'OK associato al solo (solo :ok:): dover dare l'indice significa disporre dell'ACE, ecc.: leggiti quindi anche la deliberazione 2554, che stabilisce i criteri di controllo e scelta del campione da verificare ... se gli indici sono troppo vicini al minimo della classe, se l'ACE è redatta da un certificatore che lavora a cottimo, ecc. ecc.

Io mi sono espresso solo per la problematica di inserimento negli annunci; l'obbligo dell'ACE e' tutto altro tema !
Per i colleghi Lombardi le sanzioni da 1.00o a 5.000 € mi sembrano pesantissime e l'accertamento sara' effettuato dai Vigili Urbani che notoriamente presidiano il territorio anche per altre funzioni !


p.s.: se la Lombardia vorrà dar corso a questa direttiva, dovrà assumere un esercito di ispettori ...

o mi sono espresso solo per la problematica di inserimento negli annunci; l'obbligo dell'ACE e' tutto altro tema !
Per i colleghi Lombardi le sanzioni da 1.00o a 5.000 € mi sembrano pesantissime e l'accertamento sara' effettuato dai Vigili Urbani che notoriamente presidiano il territorio anche per altre funzioni !

Aggiunto dopo 1...

o mi sono espresso solo per la problematica di inserimento negli annunci; l'obbligo dell'ACE e' tutto altro tema !
Per i colleghi Lombardi le sanzioni da 1.00o a 5.000 € mi sembrano pesantissime e l'accertamento sara' effettuato dai Vigili Urbani che notoriamente presidiano il territorio anche per altre funzioni !
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non capisco l'ultimo messaggio di Luciano: forse perchè il commento è rimasto nella penna.

Se invece volevi far notare che certe notizie le avevi già dette, dico bene e non ho niente da obiettare, ne adesso nè prima: è che non capivo se il solo era sarcastico o senza seconde interpretazioni, perchè più che solo direi basta e avanza ..

LO sospettavo che Formigoni non voleva stare dietro agli Emiliani...: così eccovi sciorinate le modalità di controllo..., sanzionamento, messa a ruolo ecc :

Vedremo gli AI lombardi a scuola dai "vù cumprà": e poi girare per le calli e sussurrare nelle orecchie dei passanti: "che! ti interessa un alloggio senza ace ?"
 

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