E no che non si divide. Per dividere occorre che le agenzie siano a conoscenza e quindi concordi nella collaborazione mentre qui non si tratta di collaborazione bensì di una scorrettezza dell'acquirente (ed eventualmente anche della seconda agenzia, nel caso questa sia a conoscenza dell'intera situazione).
Aggiunto dopo 3 minuti :
La fattispecie prevista dall'art.1758 c.c.
E' opportuno rilevare che l'ipotesi prevista dalla norma di cui sopra ricorre non soltanto quando più mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ma anche quando abbiano agito successivamente ed in modo autonomo, purché l'uno si sia giovato dell'apporto utile dell'altro, limitandosi, da parte sua, ad integrarlo ai fini del raggiungimento dell'accordo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare. La fattispecie in questione, quindi, presuppone che vi sia una pluralità di rapporti intercorrenti tra lo stesso contraente (o gli stessi contraenti) e più mediatori, ciascuno dei quali abbia effettivamente svolto opera di mediazione, contribuendo efficacemente a mettere in rapporto tra loro le parti contraenti; il che non si verifica quando un intermediario si limiti a segnalare l'affare o un possibile cliente ad un altro collega che provveda a procurare l'incontro tra i contraenti o quando, pur essendo stati incaricati diversi mediatori, la conclusione dell'affare non costituisca il frutto di un'azione collettiva ma il risultato di un intervento autonomo di uno di essi da solo sufficiente a far accordare le parti.
buona lettura ..........