inserisco quanto tratto da "Giurisprudenza e attività di mediazione" pagina 27 edito dalla Fimaa
1.6.2 Se un mediatore mette in contatto due parti contraenti le quali però non perfezionano alcun affare e successivamente interviene un nuovo e diverso mediatore che porta le stesse parti a concludere il medesimo affare (a condizioni diverse) quale dei due mediatori ha diritto alla provvigione?
Nel caso in cui sia sussistente un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell’affare siamo nell’ipotesi trattata precedentemente, nel caso in cui l’affare si sia invece concluso per effetto esclusivo dell’intervento del secondo mediatore
è solo quest’ultimo ad avere diritto a percepire il pagamento del compenso provvigionale.
1.6.3 Vi è l’obbligo in tal caso di divisione della provvigione tra i due mediatori?
Trattandosi in questo caso di un ipotesi di intermediazione semplice, dove l’intervento del primo mediatore è stato puramente accidentale e senza alcun apporto diretto od indiretto per la successiva conclusione dell’affare, appare evidente che detto mediatore non potrà reclamare alcun compenso
provvigionale che resterà per intero a favore del secondo intermediario.
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questa è invece una sentenza della cassazione
Pubblicato il 6-04-2011 13:17
Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.
Cass. Civile - sez. III, Sent. del 08.07.2010 n. 16157
Il consiglio che posso dare, dal mio punto di vista ( che so a priori non essere condiviso da tutti) è di farsi rilasciare un documento con Manleva nei tuoi confronti dalla seconda agenzia, nel caso in cui la prima avesse a pretendere da te delle provvigioni.