Interpellato sull'argomento ho letto solo poco fa la discussione.
Vista la confusione ritengo utile per tutti qualche chiarimento.
Siccome spesso mi accusate di arroganza chiedo preventivamente scusa a tutti per essermi permesso.
L'argomento è stato comunque già affrontato più volte dallo studio chiomenti che cito spesso.
L’articolo 1758 c.c. disciplina l’ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione.
Le questioni da affrontare in merito all’interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l’entità della provvigione che spetta a ciascun singolo mediatore.
In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità, per cui ognuno possa giovarsi dell’attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564).
La stessa Corte ammette che l’incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: “l’affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell’incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell’ipotesi in cui l’affare sia concluso in dipendenza dell’attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell’obbligazione relativa alla provvigione” (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437).
Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell’art. 1758 c.c. è che l’attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all’affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443).
Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità, l’attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l’una all’altra, purché però in quest’ultimo caso, l’attività dell’uno abbia tratto beneficio dall’attività svolta dall’altro.
Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell’attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443).
La fattispecie prevista dall’art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: I°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l’affare avrà diritto alla provvigione; II°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall’altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l’incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375).
La Suprema Corte ha anche precisato che “non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate” (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952) Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione l’art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità: è infatti assodato che l’entità della provvigione sia strettamente connessa con l’affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell’affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell’acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484).
La norma del codice dispone infatti che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione.
Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che ”poiché l’art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà, ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l’obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell’obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell’intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest’ultimo per ottenere la propria parte” (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484).
Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l’entità della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che “ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell’affare” (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l’attività e il contributo effettivo alla conclusione dell’affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi.