sergio46

Membro Attivo
Privato Cittadino
PEr l'utenza:
.....
Resta valido anch ese le aprti o una di esse si ritira dall'affare.

Rimane in piedi anch ese il mediatore non viene informato della conclusione di esso: il mediatore può, entro un anno dal rogito, interrompere la prescrizione per la richiesta del suo diritto.

Se sottoposto a sospensiva il diritto alla provvigione è anch'esso sospeso, con risolutiva invece permane.

Ti sarei grato se citassi anche - a supporto delle affermazioni di cui sopra - le risultanze giurisprudenziali - eventualmente già pronunciate per le stesse - nei vari gradi di giudizio, stante il mancato loro reperimento di tali disposizioni negli articoli del Codice Civile. (S.E.& O.)
Saluti.
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L'affare si conclude nel momento in cui è sottoscritto un atto eseguibile.

Quell'articolo che è citato non si applica alla mediazione che è terza, i contratti si chiudono tra le parti, non c'è contratto per la mediazione, che nasce dal codice civile.

L'affare non è la transazione, la cessione del diritto,.

La cesione di un diritto reale come la proprietà di un immobile non è l'affare, ma la conseguenza di esso: il rogito è un fatto che si determina alla conclusione di un affare ma non per questo è l'affare in se, ne è solo una parte naturale.

Il diritto alla mediazione permane anche se, una volta sottoscritto preliminare (eseguibile), le parti concordano per il non proseguire il rapporto obbligatorio.

Per le fonti, tra le migliaia metto questa:







Se non si sanno queste cose non vedo come possiamo pretendere di voler far si che la gente venga obbligata a servirsi di noi per sottoscrivere i compromessi.

Oris...se non ci fossi bisognerebbe inventarti:applauso::applauso::applauso: ( non avrei saputo fare di meglio:^^::^^::^^: )
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Considerando che chi ci legge sono persone sia del settore che no...sarebbe buona cosa ( a mio parere ) che chi e' convinto di scrivere verita' " assolute ", di citare anche le fonti delle stesse, onde evitare di dare informazioni sbagliate e fuorvianti che danneggiano sia chi le scrive che chi le legge. Parlo di" verita' o pseudotali "( quindi di diritto / legge / sentenze / etc. ) e non di modus operandi personali, idee e/o opinioni...che anche se a volte possono essere opinabili rimangono tali e quindi vanno sempre rispettate.
Grazie
 
O

Oris

Ospite
Ti sarei grato se citassi anche - a supporto delle affermazioni di cui sopra - le risultanze giurisprudenziali - eventualmente già pronunciate per le stesse - nei vari gradi di giudizio, stante il mancato loro reperimento di tali disposizioni negli articoli del Codice Civile. (S.E.& O.)
Saluti.


Non sono pagato abbastanza ;)

Ti basti quanto ho sopra scritto, il resto, trovatelo.
 

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