Le proposte non sono sotto indagine, il diritto non le accettava nemmeno, ha cominciato a occuparsene da quando ha accertato la nullità di molte di esse, le altre o le assimila a contratti sinallagmatici o le tiene nell'ambito pre-contrattuale.
Sotto indagine ci sono gli incarichi, da tempo, esistono studi della vessatorietà dell'incarico, sia del notariato che della cciaa di roma di almeno un lustro fa.
Per le propsote, c'è solo una tesi di vessatorietà, indicata nella pratica di alcune agenzie di NON sospendere il loro lavoro di promozione durante la validità di una proposta irrevocabile redatta per il loro intervento.
PErsonalmente, in presenza di una proposta, l'agenzia sospende altre attività fino a scadenza della stessa( o a sua accettazione) quindi la cosa a me non riguarda...
Ricordo a tutti ch ele proposte non vengon fatte ALL'AGENZIA, ma alla controparte....
Si può benissimo fare una proposta REVOCABILE, ma sicuramente lascia il tempo che trova, agli occhi del proprietario
e non è un buon inizio per cominciare a trattare beni così importanti.
Le proposte irrevocabili sono tali perchè si rifanno a un articolo del CC, per cambiarle bisogna cambiare il codice civile, cambiando la natura di TUTTE le proposte di acquisto.
Se si parla del contenuto la cosa cambia, perchè il contenuto può essere più o meno adatto e corretto all'atto che si sta sottoscrivendo (e non entro nel particolare), ma il contenuto dovrebbe esser controllato dalle CCIAA al momento dell deposito...
Resta il fatto, che le informazioni che passavi sopra sono errate, furovianti e pericolose per l'utenza, che se ci crede, potrebbe agire MALE, con torto.
PEr l'utenza:
Non è al ROGITO che matura il diritto alla provvigione è FALSO!
Il diritto alla provvigione matura nel momento in cui sia sottoscritto un atto a prestazioni corrispettive obbligatorie (sinnalagma) eseguibile ex art.2932 c.c..
Resta valido anch ese le aprti o una di esse si ritira dall'affare.
Rimane in piedi anch ese il mediatore non viene informato della conclusione di esso: il mediatore può, entro un anno dal rogito, interrompere la prescrizione per la richiesta del suo diritto.
Se sottoposto a sospensiva il diritto alla provvigione è anch'esso sospeso, con risolutiva invece permane.