Rosa1968

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Scusi avvocato, ma io sono un po' caparbia, e sono sulla tesi di Umberto, ecco perché è scaturita la mia tesi, sul fatto dei due momenti nel quale nel primo è stata versata una somma a titolo di caparra penitenziale, alla scrittura integrativa, quindi in un secondo momento la caparra confirmatoria. Io so che la caparra penitenziale a differenza della caparra confirmatoria, essendo il corrispettivo di recesso, si versa nel momento in cui avviene la rescissione dello stesso, ovvero, non c'è una somma che si versa ... spero che almeno lei capisca quello che voglio dire.
 

studiopci

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Io non sono riuscito a leggere la proposta perché sono al telefono ma penso comunque:
1 - la sentenza della Cassazione ( che l' avv. Polidori mi perdoni ) ha semplicemente ribadito un principio giuridico comunque riferito al caso preso in esame e non per questo valido per tutti, e cioè. .. è nullo obbligarsi ad una obbligazione ... in sintesi: fare 2 contratti per la stessa cosa... è pur vero che la Cassazione fa indirizzo di legge ma, il caso deve essere lo stesso ( per contenuti e forma ) e non simile .
2 - L' Italiano pensiero è stato falsamente convinto che bastasse avere proposta e preliminare per tornare al via senza passare per la galera, niente di più sbagliato.
3 - Oramai alla tanto famosa sentenza ed all' italico pensiero è stato posto il rimedio, nelle proposte si e' aggiunta la dicitura " scrittura integrativa " che di fatto annulla ogni eventuale effetto della sentenza... non si sottoscrive un altro preliminare ma si integra il precedente.
4 - secondo me per il caso in esame, come molto diplomaticamente indicato anche dall' avv. Polidori, credo sia necessario proseguire le obbligazioni prese o affrontare la penalità per un recesso... scorciatoie non esistono.
5 - L' acquisto di una casa è una cosa seria... che implica sacrifici ed aspettative da ambo le parti... chi compra ma anche di chi vende... siamo onesti... esistono i venditori poco chiari ma anche i compratori non sono da meno. Fabrizio
 

Avv Luigi Polidoro

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Non è detto che il corrispettivo del recesso debba essere versato la momento dello stesso e per renderlo efficace.
Molte volte è così, ma non quando le parti pattuiscono una caparra penitenziale: la caparra è una somma di denaro versata subito, per definizione. Non al momento della interruzione del rapporto negoziale.
 

Bagudi

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Che Frank Surax volesse sentirsi dare ragione è perfino troppo ovvio...

Io credo che, perseguendo la strada dell'annullabilità (che io non vedo per niente così chiara, parlandosi di scrittura integrativa...) si stia mettendo in un imbuto da cui non uscirà in fretta, il che gli impedirà comunque a tempi brevi di acquistare il nuovo immobile che gli piace...
 

Rosa1968

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Non è detto che il corrispettivo del recesso debba essere versato la momento dello stesso
Ok avvocato grazie, però io non riesco a leggere una data entro il quale si può recedere. Si può anche scrivere e sottoscrivere che la somma tot è a titolo di caparra penitenziale, ma il recesso entro quando? Entro il preliminare? Sarebbe corretto? Grazie.
Io non sono riuscito a leggere la proposta perché sono al telefono ma penso comunque:
ultimamente sei sempre al telefono!
 

Avv Luigi Polidoro

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Immagino che il termine entro il quale recedere sia quello entro il quale si sarebbe dovuto stipulare il successivo contratto preliminare / scrittura integrativa. Da quel momento e con la dazione della ulteriore somma si sarebbe verificato il mutamento del titolo (in caparra confirmatoria).
 

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