Le questioni sono due:
1) compravendita sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio del mutuo
2) conformità urbanistica
Per la 1) il venditore può anche non accettare tale condizione, anche se, a onor del vero, è piuttosto comune e dovrebbe essere interesse dell'agente farla accettare.
Per la 2) non si tratta giuridicamente di una condizione, perché il venditore è obbligato a vendere un bene immobile conforme a tutte le norme di legge, ivi inclusa quella relativa alla agibilità.
Pertanto, che tu indichi o meno una sorta di condizione in tal senso, cioé il perfezionamento della vendita a condizione che sussista l'agibilità, non sposta i termini della questione: se tu versi una caparra e la vendita non si perfeziona a causa della irregolarità urbanistica dell'immobile, è il venditore ad essere inadempiente e tu hai diritto ad ottenere il doppio della caparra versata.
Ovviamente sempre preferibile non andare in lite e risolvere i problemi prima, ma giuridicamente sei già dalla parte della ragione senza necessità di tante clausole.
Piuttosto le cose potrebbero cambiare se il venditore, o l'agente per suo conto, ti avessero dichiarato che l'immobile è privo di agibilità ed intendono venderlo in tali condizioni; in questo caso, se tu accetti (ma non succede mai) sei vincolata ad acquistare anche senza agibilità