Egregio dr. Passuti,
sono a scriverLa in quanto sono in contenzioso, in qualità di acquirente, con un venditore che, dopo aver promesso di vendere l’immobile, si è reso inadempiente.
Il preliminare fu sottoscritto su un modello FIAIP, anno 2001.
Tale modello prevedeva che alla sottoscrizione della proposta diventava un preliminare azionabile ex art. 2932 a prescindere da quale opzione sarebbe stata scelta, cioè se andare direttamente alla stipula, oppure rincontrarsi per una scrittura riproduttiva/integrativa. Le parti, quindi, si obbligarono (…le parti dovranno…) alla stipula di una scrittura riproduttiva/integrativa < ….ove meglio saranno precisati gli elementi secondari dell’accordo raggiunto…….>
………….
Cassazione ha decretato che il contratto è concluso quando le parti si sono messi d’accordo tanto sugli elementi primari che secondari, tranne il caso che le parti abbiano dimostrato di non volere subordinare la perfezione del contratto al successivo accordo su un determinato elemento complementare e sussidiario (secondario), nel qual caso, basta per la perfezione del contratto, che il consenso sia stato raggiunto sugli elementi essenziali del contratto stesso. Cassazione civile, sez. II, 29 marzo 1995, n. 3705.
Secondo cassazione di cui sopra, avendo le parti firmato un preliminare, azionabile ex art. 2932, è evidente che la scrittura riproduttiva/integrativa non è ostativa alla vendita, e che il contratto è concluso a prescindere dalla stipula della stessa.
Avendo chiesto l’esecuzione in forma specifica(2932), la obbligatorietà, o meno, della scrittura secondaria riproduttiva/integrativa è decisiva per il contenzioso, in quanto da ciò deriva se l’offerta del prezzo (somma in acconto prima della stipula) era, o non era, ai sensi dell’art 2932, 2° comma, esigibile al momento della citazione, e quindi se le parti si erano, o meno, obbligati ad un facere, consistente –appunto- nella stipula della scrittura riproduttiva/integrativa prima del pagamento dell’acconto.
Sono a porLe il seguente quesito.
Quesito:
1.la scrittura riproduttiva/integrativa su elementi secondari, può, a questo punto, definirsi obbligatoria per le parti (le parti hanno scrissero <..dovranno…>) oppure è facoltativa ?
2. si può dire che la scrittura riproduttiva doveva precedere il pagamento del prezzo, quando è previsto un pagamento/acconto prima della stipula, ai sensi aertcc 2932/2 comma ?
In attese di Vostre, distinti saluti.
Aggiunto dopo 32 minuti :
Facciamo un po' di chiarezza, almeno utilizzando la nostra MODULISTICA FEDERATIVA.
La proposta di acquisto diventa il, e l'unico, preliminare di vendita a tutti gli effetti con la firma di accettazione da parte del proprietario.
La "eventuale" scrittura riproduttiva e integrativa e' una scrittura privata che ha le sole funzioni di integrare alcune clausole del preliminare con pattuizioni esclusivamente accessorie e secondarie rispetto, alla gia' avvenuta conclusione del contratto ( appunto il preliminare !)