Rosa1968

Membro Storico
Va che l'avvocato italiano non ha paura delle tue denunce. Fai quello che vuoi. Intanto non stai onorando un contratto. Paghi le provvigioni all'agenzia e perdi la caparra. Patrik avvisato.
 

PatrickDB

Membro Junior
Privato Cittadino
Va che l'avvocato italiano non ha paura delle tue denunce. Fai quello che vuoi. Intanto non stai onorando un contratto. Paghi le provvigioni all'agenzia e perdi la caparra. Patrik avvisato

L'avvocato?

Si, normalmente.

La tutela in caso di inadempimento

Qualora una delle parti si rifiutasse di stipulare il contratto definitivo, senza giustificato motivo, l’ordinamento riconosce alla parte “non inadempiente” specifici strumenti di “reazione” per la tutela dei propri diritti:

innanzitutto la parte “non inadempiente” può rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza sostitutiva del rogito definitivo . È questa l’esecuzione in forma specifica ; in alternativa all’esecuzione in forma specifica la parte “non inadempiente” potrà richiedere, sempre al giudice, la risoluzione del contratto nonché il risarcimento del danno subìto; se nel contratto preliminare è prevista una caparra confirmatoria, la parte “non inadempiente” potrà anche richiedere il recesso dal contratto e avvalersi della caparra, trattenendola o esigendone il doppio; se ci si avvale della caparra confirmatoria, peraltro, non si potrà agire per ottenere il risarcimento dei maggiori danni: i due rimedi (per orientamento giurisprudenziale) non sono cumulabili. Risoluzione e recesso saranno le uniche tutele a disposizione della parte “non inadempiente” laddove non sia oggettivamente possibile richiedere l’esecuzione in forma specifica: si pensi al caso della mancata edificazione dell’immobile promesso in vendita dall’impresa costruttrice entro i termini stabiliti in contratto; ovvero al caso della vendita a terzi dell’immobile promesso in vendita con preliminare non trascritto. Inoltre se il preliminare è trascritto, l’acquirente ha un privilegio sull’immobile (ossia una garanzia particolare simile all’ipoteca) che garantisce il pagamento del doppio della caparra e la restituzione del denaro versato come acconto.

Ho pagato la caparra (=X), devo pagare la caparra per inadempimento, il venditore deve pagare 2 x la caparra. Il venditore pagha 2X, io ho pagato X, devo pagare X per inadempimento, resta = 0 ...
 

ludovica83

Membro Vintage
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L'avvocato?

Si, normalmente.



Ho pagato la caparra (=X), devo pagare la caparra per inadempimento, il venditore deve pagare 2 x la caparra. Il venditore pagha 2X, io ho pagato X, devo pagare X per inadempimento, resta = 0 ...
Non hai capito. Se l'inadempiente sei tu, lui non paga assolutamente nulla. Sei TU CHE PAGHI e basta.
Lui paga X2 se è lui l'inadempiente e non è questo caso se lui si presenta al rogito per vendere.
 

PatrickDB

Membro Junior
Privato Cittadino
Non hai capito. Se l'inadempiente sei tu, lui non paga assolutamente nulla. Sei TU CHE PAGHI e basta.
Lui paga X2 se è lui l'inadempiente e non è questo caso se lui si presenta al rogito per vendere.

Momento!

La proposta d'acquisto è un contratto.

Con la sottoscrizione della presente proposta, comporterà l'obbligo, per le Parti:

di giungere poi alla stipulazione dell’atto pubblico notarile di trasferimento della proprietà, entro e non oltre il 31/07/2015 avanti il Notaio

Oggi siamo 31/07/2015. Il venditore ha fatto un appuntemento dal notaio per 3/08/2015 = è contraria al proposta d'acquisto.

3/08/2015 quando sarebbe la compravendita io sono inadempiente, alora devo pagare la caparra.

La proposta d'acquisto dice :

Con riguardo al caso in cui, per ragioni non dipendenti da un comportamento contrario a buona fede della Proprietà, il sottoscritto Proponente dovesse decidere di non giungere alla sottoscrizione dell’atto pubblico notarile di trasferimento della proprietà, prende atto della circostanza che potrà essere chiamato a risarcire, in favore della proprietà medesima, il danno precontrattuale da quest’ultima sofferto, ai sensi dell’articolo 1337 c.c.. A sua volta, la Proprietà sarà tenuta a risarcire al sottoscritto il danno precontrattuale sofferto (caparra raddoppiata), qualora fosse essa, per cause non dipendenti da un comportamento contrario a buona fede del sottoscritto, a decidere di non giungere alla sottoscrizione dell’atto pubblico notarile di trasferimento della proprietà cui questa Intesa preliminare si riferisce.

Ma il venditore ha sottoscritto per una caparra confirmatoria e il 31/07 sarà passato.
 

Rosa1968

Membro Storico
Acconsentendo a quella data che ti é stata comunicata hai accettato. Diverso era se quando ti é stata comunicata la data avresti chiesto il rispetto di quanto avevi sottoscritto in proposta.
 

Rosa1968

Membro Storico
No perché tu hai accettato la data. Avresti dovuto denunciare la cosa con la data fissata oggi e il notaio avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione che oggi era stato fissato l'atto e lui non si é presentato.
 

PatrickDB

Membro Junior
Privato Cittadino
Acconsentendo a quella data che ti é stata comunicata hai accettato. Diverso era se quando ti é stata comunicata la data avresti chiesto il rispetto di quanto avevi sottoscritto in proposta.

Quello che dici significherebbe un cambiamento degli elementi contenuti nel contratto.

Come può avere un cambiamento d'un contratto firmato senza una formale accettazione di una modifica degli elementi contenuti di esso.

Mi sembra un sistema da truffe.
 

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