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Va che l'avvocato italiano non ha paura delle tue denunce. Fai quello che vuoi. Intanto non stai onorando un contratto. Paghi le provvigioni all'agenzia e perdi la caparra. Patrik avvisato
La tutela in caso di inadempimento
Qualora una delle parti si rifiutasse di stipulare il contratto definitivo, senza giustificato motivo, l’ordinamento riconosce alla parte “non inadempiente” specifici strumenti di “reazione” per la tutela dei propri diritti:
innanzitutto la parte “non inadempiente” può rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza sostitutiva del rogito definitivo . È questa l’esecuzione in forma specifica ; in alternativa all’esecuzione in forma specifica la parte “non inadempiente” potrà richiedere, sempre al giudice, la risoluzione del contratto nonché il risarcimento del danno subìto; se nel contratto preliminare è prevista una caparra confirmatoria, la parte “non inadempiente” potrà anche richiedere il recesso dal contratto e avvalersi della caparra, trattenendola o esigendone il doppio; se ci si avvale della caparra confirmatoria, peraltro, non si potrà agire per ottenere il risarcimento dei maggiori danni: i due rimedi (per orientamento giurisprudenziale) non sono cumulabili. Risoluzione e recesso saranno le uniche tutele a disposizione della parte “non inadempiente” laddove non sia oggettivamente possibile richiedere l’esecuzione in forma specifica: si pensi al caso della mancata edificazione dell’immobile promesso in vendita dall’impresa costruttrice entro i termini stabiliti in contratto; ovvero al caso della vendita a terzi dell’immobile promesso in vendita con preliminare non trascritto. Inoltre se il preliminare è trascritto, l’acquirente ha un privilegio sull’immobile (ossia una garanzia particolare simile all’ipoteca) che garantisce il pagamento del doppio della caparra e la restituzione del denaro versato come acconto.
Non hai capito. Se l'inadempiente sei tu, lui non paga assolutamente nulla. Sei TU CHE PAGHI e basta.L'avvocato?
Si, normalmente.
Ho pagato la caparra (=X), devo pagare la caparra per inadempimento, il venditore deve pagare 2 x la caparra. Il venditore pagha 2X, io ho pagato X, devo pagare X per inadempimento, resta = 0 ...
Non hai capito. Se l'inadempiente sei tu, lui non paga assolutamente nulla. Sei TU CHE PAGHI e basta.
Lui paga X2 se è lui l'inadempiente e non è questo caso se lui si presenta al rogito per vendere.
Con la sottoscrizione della presente proposta, comporterà l'obbligo, per le Parti:
di giungere poi alla stipulazione dell’atto pubblico notarile di trasferimento della proprietà, entro e non oltre il 31/07/2015 avanti il Notaio
Con riguardo al caso in cui, per ragioni non dipendenti da un comportamento contrario a buona fede della Proprietà, il sottoscritto Proponente dovesse decidere di non giungere alla sottoscrizione dell’atto pubblico notarile di trasferimento della proprietà, prende atto della circostanza che potrà essere chiamato a risarcire, in favore della proprietà medesima, il danno precontrattuale da quest’ultima sofferto, ai sensi dell’articolo 1337 c.c.. A sua volta, la Proprietà sarà tenuta a risarcire al sottoscritto il danno precontrattuale sofferto (caparra raddoppiata), qualora fosse essa, per cause non dipendenti da un comportamento contrario a buona fede del sottoscritto, a decidere di non giungere alla sottoscrizione dell’atto pubblico notarile di trasferimento della proprietà cui questa Intesa preliminare si riferisce.
Non so, è esattamente quello che ho chiesto al notaio oggi:Eh. Ma chi ha fissato la data del rogito?
Oggi siamo 31/07/2015. Il venditore ha fatto un appuntemento dal notaio per 3/08/2015 = è contraria al proposta d'acquisto.
Acconsentendo a quella data che ti é stata comunicata hai accettato. Diverso era se quando ti é stata comunicata la data avresti chiesto il rispetto di quanto avevi sottoscritto in proposta.
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