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La mia questione e' un altra secondo me un incarico con obbligo firma in caso condizione sospensiva non e' lecito per cui non ha senso tutto il resto
Perché non dovrebbe essere valido un incarico che prevedesse la clausola sospensiva?
L'importante è che le provvigioni siano pagate all'avverarsi della condizione nel rispetto della norma.
perchè secondo me ci sono tante condizioni sospensive, non solo il mutuo e per ognuna tempi indefinibili....potrebbe essere condizione sospensiva anche la vendita dell'appartamento del proponente , o come mi successe anni fa in caso di un terreno edificabile, la condizione di approvazione del progetto.( in questo caso il venditore potrebbe essere costretto ada spettare tempi indefinibili )
Io credo che essere costretto a firmare una condizione sospensiva in proposta perchè lo prescrive l'incarico di vendita e prevedere anche una penale possa ledere i diritti del venditore.
Sono in linea di massimo contrario a queste cose.
Diciamo la stessa cosa e nessuno anela a tali incarichi che...comunque nessun venditore accetterebbe
NO non diciamo la stessa cosa, io ritengo siano "vessatori" anche se si tratta del venditore e comunque illegali, o se li fai in tribunale non credo ti possano dare ragione.
Un conto è dire ciò un conto è dire che se il venditore firma un tale incarico debba poi pagare la penale se non lo onora....
NOn sono vessatori, per nullaNO non diciamo la stessa cosa, io ritengo siano "vessatori" anche se si tratta del venditore e comunque illegali, o se li fai in tribunale non credo ti possano dare ragione.
Il termine “vessatorio”, nel suo proprio significato letterale, ovvero di chi impone o realizza vessazioni, ovvero pone in essere maltrattamenti e angherie a mezzo di soprusi, rende ottimamente l’idea delle sorti di quella parte contrattuale che, suo malgrado, per la sola circostanza di aver sottoscritto un modulo contrattuale (a volte composto di più pagine, spesso con un linguaggio tecnico di non sempre agevole comprensione, ancor più spesso con caratteri di una grandezza tale da essere quasi indecifrabili) si trova soggetta a obbligazioni che mai avrebbe accettato qualora fosse stata messa nelle condizioni di conoscerle, nonché di comprenderle appieno. Si pensi, anticipando uno dei temi che saranno oggetto di questa succinta trattazione, ad un contratto che preveda, tra le varie clausole, quella che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole stesse del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio fornito, senza che vi sia un giustificato motivo indicato nel contratto medesimo.
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