Seroli

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Agente Immobiliare
ma se non si puo' mettere compra una ADSL satellitare no? costa ormai quanto quella normale............non fare lo spilorcio:D

p.s. sul link dice che puoi verificare anche con l'indirizzo, guarda bene.........

la Relazione tecnica ce l'hai? hai fatto controllare l'urbanistica e il catasto dal tuo geometra?:rabbia:
 

housecrash

Membro Ordinario
Privato Cittadino
ma se non si puo' mettere compra una ADSL satellitare no? costa ormai quanto quella normale............non fare lo spilorcio:D

Lo devo usare per lavoro: a me serve roba performante, non connettività per navigare. Avrei già chiavetta e telefonino allora che uso per passatempo quando sono in giro. A me serve una linea capace di tirar giù 500Mb in pochissimo tempo e ad alta affidabilità

p.s. sul link dice che puoi verificare anche con l'indirizzo, guarda bene.........

Sì, lo so. Tant'è che il browser aveva ancora in memoria i dati ora che ho riprovato (mi ha detto che c'è linea), ma questi strumenti non sono affidabili, poichè finchè non hai la linea non hai mai la certezza che la si possa avere. Fatti servire


la Relazione tecnica ce l'hai? hai fatto controllare l'urbanistica e il catasto dal tuo geometra?:rabbia:

Ancora è presto: sono in ballo per una posizione in una grossa azienda all'estero. O emigro o vado avanti su questa trattativa: ancora un paio di settimane e si saprà molto di più. Comunque la mia idea è quella di coinvolgere un tecnico per fare una perizia ed anche un preventivo per il rifacimento dei 2 bagni.
 

Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
Imbocca al lupo per tutto allora.........e occhio a non guardare troppo le foto degli annunci.....se le guardi troppo poi ti chiedono la provvigione:risata::risata::risata:

p.s. o ma se vai all'estero mica smetti di scrivere vero?

Bonaaaaaaaaaaaaaa:stretta_di_mano:
 

studiopci

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@ housecrash
ho trovato una sentenza della cassazione che chiarisce quello che ti stanno dicendo un pò tutti e che ti tranquillizza in merito al fatto di dover pagare 2 volte la mediazione " a norma dell'art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione (Cass. Sez. III, Sentenza n. 5952 del 18/03/2005)" .
 

housecrash

Membro Ordinario
Privato Cittadino
@ housecrash
ho trovato una sentenza della cassazione che chiarisce quello che ti stanno dicendo un pò tutti e che ti tranquillizza in merito al fatto di dover pagare 2 volte la mediazione " a norma dell'art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione (Cass. Sez. III, Sentenza n. 5952 del 18/03/2005)" .

Grazie. Appena posso la leggo
 

pensoperme

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Privato Cittadino
Cassazione, 17/5/02 n. 7253

Cassazione, 13/8/97 n. 7554

Cassazione, 16/1/97 n. 392

...eccone tre (di tante altre)...

Me l'aspettavo, la segnalazione ecc. ;)

E dimmi, cosa c'entra con quello che sostieni tu? :D

Ti rendi conto che il tuo ragionamento è un processo all'intenzione?

Stai davvero sostenendo insistentemente che a te basta mettere l'annuncio per avere diritto alla provvigione?

Hai una vaga idea di cosa sostieni, deformando il diritto a seconda delle tue convinzioni?

Cassazione, 17/5/02 n. 7253
Nella mediazione, anche la semplice attività consistente nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, quando tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, successivamente valorizzata dalle parti.

Cassazione, 13/8/97 n. 7554
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, semprechè tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.

Deve esserci un rapporto casuale tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare

Cassazione, 6/9/01 n. 11467
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dallo stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che — anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell’affare — la “messa in relazione” da parte del mediatore costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare (nella specie la suprema corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva escluso il diritto a provvigione in un caso in cui una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore era stata interrotta senza conclusione dell’affare, e la ripresa delle trattative era intervenuta successivamente, per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate). L’affare, la cui conclusione per effetto dell’intervento del mediatore genera il diritto di quest’ultimo alla provvigione, deve intendersi in senso generico ed empirico, come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti; condizione perché sorga il diritto alla provvigione è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale (nella specie, il mediatore aveva messo in contatto due società per la vendita di un immobile, successivamente detto bene era stato venduto ad una terza società, che lo aveva poi concesso in leasing alla prima aspirante compratrice; il giudice del merito ha ritenuto insussistente il diritto del mediatore alla provvigione, non ravvisando identità tra l’affare intermediato e quello concluso, essendo irrilevante che la prima società avesse la disponibilità dell’immobile, traendo questa origine da locazione finanziaria; la suprema corte, in applicazione del suesposto principio ha confermato detta decisione).

Cassazione, 2/8/01 n. 10606
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dallo stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che — anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell’affare — la messa in relazione da parte del mediatore costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare (nella specie la suprema corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva escluso il diritto a provvigione in un caso in cui una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore era stata interrotta senza conclusione dell’affare, e la ripresa delle trattative era intervenuta successivamente, per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate).

Cassazione, 21/11/00 n. 15014
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dello stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all’accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata dalle parti; né, una volta concluso l’affare, assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera di detto mediatore, la assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata a termine solo successivamente, e con l’intervento di altro mediatore, non essendo un unico elemento di parziale differenziazione, da solo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l’attività originariamente svolta dal soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l’affare tra le stesse concluso (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema corte ha cassato la sentenza di appello che, in difformità della decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del diritto alla provvigione in capo al mediatore che aveva messo in relazione, per la compravendita di un appartamento, due soggetti, i quali, per iniziale disaccordo sul prezzo, avevano concluso l’affare solo in un momento successivo, e dopo aver affidato al trattativa ad altro mediatore, a seguito di una modesta riduzione, da centotrenta a centoventitrè milioni, del prezzo dell’immobile). Né l’intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e le prime trattative, né il successivo interessamento anche di altri soggetti, sono, in sé, circostanze idonee ad escludere che l’attività iniziale, espletata da colui che pretende la provvigione, costituisca l’antecedente necessario della conclusione dell’affare, e perciò non interrompono il nesso di causalità tra quella e questa. Gli usi normativi, contemplanti dall’art. 1 n. 4 disp. prel. c.c. sono norme giuridiche che il giudice ha l’obbligo si applicare se le conosce, ma non ha l’onere di indagare personalmente per accertarne l’esistenza disponendo ex officio attività istruttorie per sopperire all’inerzia delle parti.

Cassazione, 15/5/00 n. 6220
In tema di mediazione, non possono essere considerati obbligati al pagamento della provvigione ex art. 1754 e 1755 c.c., i soggetti che non hanno partecipato alla conclusione dell’affare.

Cassazione, 25/2/00 n. 2136
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all’accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata dalle parti; né, una volta concluso l’affare, assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera di detto mediatore, la assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata a termine solo successivamente, e con l’intervento di altro mediatore, non essendo un unico elemento di parziale differenziazione, da solo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l’attività originariamente svolta dal soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l’affare tra le stesse concluso (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema corte ha cassato la sentenza di appello che, in difformità della decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del diritto alla provvigione in capo al mediatore che aveva messo in relazione, per la compravendita di un appartamento, due soggetti, i quali, per iniziale disaccordo sul prezzo, avevano concluso l’affare solo in un momento successivo, e dopo aver affidato la trattativa ad altro mediatore, a seguito di una modesta riduzione, da centotrenta a centoventitrè milioni, del prezzo dell’immobile).


La mediazione in differita non esiste, come la mediazione "passiva" (dove tu non fai niente e riscuoti) il contatto sociale dove è?
Lo vedi che il mediatore è sempre presente di persona e attivamente in quelle sentenze?
:D

Mi fermo. :D
 

enrikon

Membro Senior
Una volta un cliente mi chiese: a che altezza di via Aretina?
e io: a meta'
e lui: eh, via aretina va' da arezzo a firenze, a che altezza?
e io: a meta'
:risata::risata::risata: Grande Seroli... anch'io faccio così :^^:

@housecrash: La tua insofferenza verso i problemi della vita la capisco e la potrei anche condividere. Ma il mondo - ci piaccia o no - gira così.

Mi verrebbe da consigliarti: "lascia perdere tutto e trovati un'altra casa senza agenzia". Ma non è detto che ti troveresti necessariamente meglio. I problemi ci sono anche fra privati e a volte sono pure peggiori.

Per quanto riguarda il primo quesito, invece, credo che i malintesi siano nati dal fatto che il racconto dell'autore della discussione puzzicchiava un po' di bruciato. Al naso di un semplice cittadino forse no ma al naso "allenato" di un addetto ai lavori quel racconto faceva acqua da diverse parti :fico:

Maxmatteo è partito da una presunzione di colpevolezza non dando credito al fatto che le cose si fossero svolte realmente così.

Da lì, secondo me, è nato tutto l'equivoco. Per cui, pensoperme, tranquillizzati: nemmeno maxmatteo pensa davvero che basti leggere un annuncio per essere obbligati alla provvigione. ;)
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
:risata::risata::risata: Grande Seroli... anch'io faccio così :^^:

@housecrash: La tua insofferenza verso i problemi della vita la capisco e la potrei anche condividere. Ma il mondo - ci piaccia o no - gira così.

Mi verrebbe da consigliarti: "lascia perdere tutto e trovati un'altra casa senza agenzia". Ma non è detto che ti troveresti necessariamente meglio. I problemi ci sono anche fra privati e a volte sono pure peggiori.

Per quanto riguarda il primo quesito, invece, credo che i malintesi siano nati dal fatto che il racconto dell'autore della discussione puzzicchiava un po' di bruciato. Al naso di un semplice cittadino forse no ma al naso "allenato" di un addetto ai lavori quel racconto faceva acqua da diverse parti :fico:

Maxmatteo è partito da una presunzione di colpevolezza non dando credito al fatto che le cose si fossero svolte realmente così.

Da lì, secondo me, è nato tutto l'equivoco. Per cui, pensoperme, tranquillizzati: nemmeno maxmatteo pensa davvero che basti leggere un annuncio per essere obbligati alla provvigione. ;)

Ottimista, aspettiamo MaxMatteo per conferma ;)

Comunque anche studiopci ha sostenuto che maxmatteo dicesse il giusto, ora, o io capisco male l'italiano, o loro scrivono male. :D

PS, la sua risposta sopra è la risposta a questa mia domanda ;)

Quindi, per non esser tacciato poi di aver frainteso, voi sostenete cha l'annuncio sia una fonte del diritto alla provvigione per quell'agente che lo ha messo su internet o sui giornali.
DA qui si può anche sostenere che chiunque legga quell'annuncio e poi compri quella casa, a prescindere dall'effettiva azione dell'agenzia è tenuto al pagamento della provvigione.
Continuando nel ragionamento, se la casa non era in esclusiva e sono sucasa.it e vedo lo stesso immobile attraverso gli annunci di più agenzie, io sono obbligato a pagarle entrambe, in quota.

Potete rispondere chiaramente a questa domanda, così che possa magari farne un articolo citandovi come fonte?
 

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