PyerSilvio

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si intima al proprietario di consegnare copia delle chiavi entro 15 giorni (così come sarà indicato nel contratto: chiavi in ufficio) e, in caso contrario, lo si considera inadempiente e si domanda il risarcimento del danno o la penale (a seconda di come sia congegnato l'incarico).

..Scusami Gianluca,

Ma davvero a leggere questo passaggio non credo ai miei occhi.

Dubito pure, che un avvocato possa trovare l'ardire, di inviare una intimazione cosi' strutturata.
Che pare provenga da un'altro pianeta.

Detto cio', ad esclusione di uno, significo tutta la mia meraviglia, per i like messi in calce, a questo tuo intervento.

Evidentemente per il compleanno di @francesca63 ci sara' scappato qualche brindisi di troppo.

In linea di principio, la consegna e o la dazione delle chiavi, deve sempre essere verbalizzata.

Perche' la sua mancanza, potrebbe scaturire circostanze, che sconfinano in ambito penale.

Azione ampiamente consentita al proprietario, se e quando fosse necessario andarle a recuperare, da chi le trattiene senza avrerne titolo.

A questo proposito va precisato, che ogni soggetto, dotato di incarico oppure no, per poter accedere in casa di un altro, dovra' esserne espressamente autorizzato.

Che in mancanza di tale consenso l'intruso se ne restera' fuori.

Venire a dire che sia lecito intimare, per di piu' per il tramite di un avvocato, la consegna coatta delle chiavi e quindi di un'alloggio di un terzo, e' una cosa talmente ridicola, che e' meglio riderci sopra.
 
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CheCasa!

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..Scusami Gianluca,

Ma davvero a leggere questo passaggio non credo ai miei occhi.

Dubito pure, che un avvocato possa trovare l'ardire, di inviare una intimazione cosi' strutturata.
Che pare provenga da un'altro pianeta.

Detto cio', ad esclusione di uno, significo tutta la mia meraviglia, per i like messi in calce, a questo tuo intervento.

Evidentemente per il compleanno di @francesca63 ci sara' scappato qualche brindisi di troppo.

In linea di principio, la consegna e o la dazione delle chiavi, deve sempre essere verbalizzata.

Perche' la sua mancanza, potrebbe scaturire circostanze, che sconfinano in ambito penale.

Azione ampiamente consentita al proprietario, se e quando fosse necessario andarle a recuperare, da chi le trattiene senza avrerne titolo.

A questo proposito va precisato, che ogni soggetto, dotato di incarico oppure no, per poter accedere in casa di un altro, dovra' esserne espressamente autorizzato.

Che in mancanza di tale consenso l'intruso se ne restera' fuori.

Venire a dire che sia lecito intimare, per di piu' per il tramite di un avvocato, la consegna coatta delle chiavi e quindi di un'alloggio di un terzo, e' una cosa talmente ridicola, che e' meglio riderci sopra.

Caro Pyer,
nel momento in cui ricevo nel mandato l'affidamento delle chiavi (l'ho indicato tra parentesi perchè do per scontato che la modulistica così indichi) e concordi per iscritto tale modalità di gestione della vendita, alla sostituzione della serratura é legittimo, normale e doveroso che richieda al proprietario di adempiere a quanto indicato sul mandato, facendomi consegnare prontamente un altro mazzo di chiavi e rendendo possibile l'espletamento dell'incarico.
L'ostacolo al mio lavoro potrà in una fase successiva determinare le ragioni per dichiarare appunto risolto il mandato per inadempimento.

Resto invece io stupito che tu Pyer, pur disdegnando il ricorso al giudice per tua scelta personale o professionale, o per aver perso le prime sparute cause affrontate all'inizio della tua carriera, privo di esperienza da tribunale debba venire qui a scrivere di "prassi legali" a chi, per sua scelta, diversa dalla tua, in tribunale ci bazzica tutti i giorni, con più cause, in questi 20 anni tutte vinte all'infuori di una.

Dato il tuo consiglio, legittimo e coerente (in un certo senso apprezzabile anche) di natura generica: "evitate i tribunali", devi anche accettare che esista una seconda via... A te per altro poco conosciuta o del tutto sconosciuta.

La via della legalità. Che, ti posso assicurare, avrei percorso anche a costo di perdere qualche causa in più. Perchè ciò che ai miei occhi appare come un'ingiustizia farebbe più male alla mia salute di quanto non lo farebbe al mio portafoglio.
 

PyerSilvio

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Caro Pyer,
nel momento in cui ricevo nel mandato l'affidamento delle chiavi (l'ho indicato tra parentesi perchè do per scontato che la modulistica così indichi) e concordi per iscritto tale modalità di gestione della vendita, alla sostituzione della serratura é legittimo, normale e doveroso che richieda al proprietario di adempiere a quanto indicato sul mandato, facendomi consegnare prontamente un altro mazzo di chiavi e rendendo possibile l'espletamento dell'incarico.
L'ostacolo al mio lavoro potrà in una fase successiva determinare le ragioni per dichiarare appunto risolto il mandato per inadempimento.

Resto invece io stupito che tu Pyer, pur disdegnando il ricorso al giudice per tua scelta personale o professionale, o per aver perso le prime sparute cause affrontate all'inizio della tua carriera, privo di esperienza da tribunale debba venire qui a scrivere di "prassi legali" a chi, per sua scelta, diversa dalla tua, in tribunale ci bazzica tutti i giorni, con più cause, in questi 20 anni tutte vinte all'infuori di una.

Dato il tuo consiglio, legittimo e coerente (in un certo senso apprezzabile anche) di natura generica: "evitate i tribunali", devi anche accettare che esista una seconda via... A te per altro poco conosciuta o del tutto sconosciuta.

La via della legalità. Che, ti posso assicurare, avrei percorso anche a costo di perdere qualche causa in più. Perchè ciò che ai miei occhi appare come un'ingiustizia farebbe più male alla mia salute di quanto non lo farebbe al mio portafoglio.

Caro Amico Gianluca,

Su questa e altre scorte, non dubito affatto che tu ed altri, anzichè andare a lavorare, frequentiate di più le aule dei tribunali.

Da ciò, appare quantomeno stravagante, che non conosciate la nullità delle clausole vessatorie e o squilibrate.

Ovvero che impongono limitazioni di responsabilità e di facoltà, di recedere dai contratti, di sospenderli e di annullarne l'esecuzione.
Qualsiasi sia il "congegno" formulato dall'intermediario.

La nullità opera a vantaggio del consumatore e viene rilevata d'ufficio dal giudice.

In caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore

A questo proposito, per vostra informazione, ti e vi segnalo, le cosidette liste "grigia" e "nera".
Che vi invito ad andare a consultare, nel mentre che vincete da decenni, tutte le vostre cause.

Così recita il punto 3 dell'art 33 del codice del consumo:

"Si considera vessatorio consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore, se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore ad esigere dal professionista, il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

Al punto 26 dove si delineano le pratiche commerciali cosidette aggressive:

" effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi"

Gianluca,

Forse converrebbe, che tu e qualche anzianotto arrugginito intervenuto in questa discussione, andiate a ricercare case, anzichè divulgare nozioni illeggittime.
 
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Bagudi

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Forse converrebbe, che tu e qualche anzianotto arrugginito intervenuto in questa discussione, andiate a ricercare case, anzichè divulgare nozioni illeggittime.

@PyerSilvio stai decisamente esagerando.
Nessuno ti autorizza a metterti in cattedra.
Nessuno ti autorizza a fare commenti personali di questo tipo e,come ho già detto e ribadisco, al prossimo commento o battibecco con riferimenti a qualche utente del forum, ti metto in moderazione.
 

CheCasa!

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Ciao @bartolotti ,
aggiungo un'altra considerazione, nulla togliendo a chi avverserà i miei convincimenti, a favore della raccomandata da inviare al proprietario.

Questo atto scritto serve non solo per avviare una eventuale successiva richiesta economica di risarcimento (che, per la verità in questi casi, neppure io avanzo) ma anche a formalizzare la risoluzione del contratto imputando al proprietario l'inadempimento.

Nel momento in cui il proprietario infatti ti informa giusto verbalmente e cambia la serratura, senza ritirare le chiavi in ufficio e, di conseguenza, in assenza di alcun verbale di riconsegna, cosa fare di un incarico magari con scadenza a 10 mesi?

Come toglierlo dalla pubblicità, dalla vetrina, dal tuo sito senza che, per assurdo, oltre al danno ci sia la beffa di venir chiamati in causa noi agenti per non aver ottemperato agli obblighi scritti in calce sul contratto?

La raccomandata ci permette quindi, di fronte ad un proprietario un po' prepotente, ed a prescindere che dopo la successiva dichiarazione di risoluzione per inadempimento si decida di procedere per la richiesta giudiziale di un risarcimento,
di mettere per iscritto l'imputazione del mancato espletamento dell'incarico.
 

PyerSilvio

Membro Storico
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Ciao @bartolotti ,
aggiungo un'altra considerazione, nulla togliendo a chi avverserà i miei convincimenti, a favore della raccomandata da inviare al proprietario.

Questo atto scritto serve non solo per avviare una eventuale successiva richiesta economica di risarcimento (che, per la verità in questi casi, neppure io avanzo) ma anche a formalizzare la risoluzione del contratto imputando al proprietario l'inadempimento.

Nel momento in cui il proprietario infatti ti informa giusto verbalmente e cambia la serratura, senza ritirare le chiavi in ufficio e, di conseguenza, in assenza di alcun verbale di riconsegna, cosa fare di un incarico magari con scadenza a 10 mesi?

Come toglierlo dalla pubblicità, dalla vetrina, dal tuo sito senza che, per assurdo, oltre al danno ci sia la beffa di venir chiamati in causa noi agenti per non aver ottemperato agli obblighi scritti in calce sul contratto?

La raccomandata ci permette quindi, di fronte ad un proprietario un po' prepotente, ed a prescindere che dopo la successiva dichiarazione di risoluzione per inadempimento si decida di procedere per la richiesta giudiziale di un risarcimento,
di mettere per iscritto l'imputazione del mancato espletamento dell'incarico.

Sbagliata anche quest'ultima considerazione:

Art.36:

Le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane efficace per il resto.

@PyerSilvio stai decisamente esagerando.
Nessuno ti autorizza a metterti in cattedra.
Nessuno ti autorizza a fare commenti personali di questo tipo e,come ho già detto e ribadisco, al prossimo commento o battibecco con riferimenti a qualche utente del forum, ti metto in moderazione.

Silvana cara, intanto quel commento, non era riferito a chi pensi tu.

Oltre a cio', piu' che a mettermi in cattedra, mi limito a fare un mero copia incolla, dei normative che sono in vigore da oltre dieci anni.

Una prassi che puo' fare anche un alunno di quinta elementare.
 
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PyerSilvio

Membro Storico
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Tra i colleghi anzianotti ci sono anche io, caro PyerSilvio...e non mi risulta di essere arrugginita...

...Infatti ti ho precisato, che l'osservazione, non era riferita a chi pensavi tu...

Ovviamente era una battuta e andava presa come tale.

Più importanti invece sono altre circostanze che sono state esposte.

Di cui, evidentemente, vi guardate bene di tralasciare, tu e i tuoi o i nostri colleghi, di qualsiasi fascia di età essi appartengano e che sono intervenuti, in questa discussione.

Sentenze riportate che in ordine sparso ti ripropongo:
Tribunale di Roma 19 maggio 2016 n.10118 e poi Cass. 15/05/2002, n. 7067
e poi Cass. nn. 11389/1997, 9904/1998, 11244/2003, 5095/2006).

Inoltre, per completezza, ti allego uno stralcio tratto dalla rivista di diritto, dell'università commerciale "L. Bocconi" di Milano.

Che come saprai è la facoltà più prestigiosa d'Italia:

"A titolo di esempio si ricorda la decisione della Suprema Corte del 1974 con cui è stato affermato il principio che la specifica approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto vessatorie è un requisito di forma ad substantiam, di conseguenza la mancanza di tale forma produce la nullità della stessa, eccepibile dallo stesso predisponente e rilevabile d’ufficio.

La modifica all’ordinario processo di formazione della volontà negoziale, proprio in forza di tale diverso schema sul quale è basato il fenomeno contrattuale “normale”, è stata attuata per garantire il bilanciamento non solo delle posizioni contrattuali, ma soprattutto delle posizioni dei contraenti: è evidente, infatti, che se da una parte abbiamo un imprenditore, che si assume il rischio proprio della sua attività, dall’altro lato abbiamo un contraente il quale deve accettare delle condizioni senza che si articoli alcuna trattativa, con l’unica scelta da compiere se concludere l’accordo secondo lo schema predisposto oppure rinunciare ad esso.

Tale disciplina è stata vista, pertanto, come un tentativo del legislatore di evitare le possibili sopraffazioni (facilmente realizzabili ad onor del vero) del contraente forte e per evitare che questo abusi della propria situazione di superiorità sostanziale"

Io nel 1974 avevo quasi un anno.

Mentre invece tu, forse, già lavoravi.

Per i colleghi meno ossidati il consiglio e' sempre quello:

Andate a fare ricerca di case anzichè intimare sciocchezze ai vostri clienti.
 
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