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Non so quanto diversa sia, am una seconda strada, all'inizio con meno problemi, era quella di usare RLI nella versione da installare off-line sul PC.nel caso in cui la versione web non funzionasse vorrei avere una seconda strada.
... e con questa, non resterebbe che augurarci ... buona notte!Vi aggiorno
Per questo suggerivo di usare la procedura da scaricare: vedo il risultato prima dell'invio.Non ho ancora provato ma non volevo fare casini!
Perchè non vuoi condividere con noi questa bellissima discesa all'ADE[DOUBLEPOST=1407167356,1407167131][/DOUBLEPOST]Non ho ancora provato ma non volevo fare casini!
Ti consiglio di sentire l'Ufficio delle Entrate competente per il tuo contratto, con RLI in versione Off Line quando vi è il riepilogo si possono inserire sanzioni e interessi, (in fase di registrazione, non dopo) ma il dubbio che mi viene è quale sia l'importo, ( che non viene calcolato in automatico dal programma) ci sono vari studi di pensiero.....Info per tardiva registrazione contratto locazione cedolare secca tramite RLI.
Le sanzioni possono essere versate per via telematica (con accredito sul conto) o bisogna compilare f24 e portarne copia a mano?
Grazie mille
Con riferimento all’omissione dell’obbligo di registrazione si precisa che, anche a seguito dell’introduzione del nuovo regime di tassazione dellacedolare secca, trova applicazione una sanzione amministrativa commisurata all’imposta di registro dovuta sul contratto. A seguito della contestazione da parte dell’ufficio, i soggetti tenuti alla registrazione del contratto sono, quindi, obbligati al versamento dell’imposta di registro dovuta, al pagamento della sanzione dal 120% al 240% dell’imposta, nonché al pagamento degli interessi.
In caso di tardività nella richiesta di registrazione, trova applicazione l’articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472. Com’è noto, tale disposizione, con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi compreso quello di registro, l’operatività del ravvedimento operoso che consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originalmente previsti, ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate, con una riduzione della sanzione (cfr.circolare del Ministero delle finanze n. 192 del 23 luglio 1998).
Pertanto, nel caso in cui la registrazione del contratto di locazione sia stata eseguita oltre i termini di registrazione (che coincide con il termine di 30 giorni previsto per il pagamento dell’imposta di registro, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del TUR - cfr. circolare del 16 novembre 2000, n. 207, par. 2.2.9), il contribuente che intende beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso ricorrendone le condizioni ivi richiamate, è tenuto al versamento dell’imposta, delle sanzioni ridotte oltre che degli interessi.
Al riguardo appare, tuttavia, opportuno fornire alcuni chiarimenti per i casi in cui il locatore, in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, eserciti l’opzione per il regime della cedolare secca.
Per effetto di tale opzione, infatti, il locatore è tenuto al versamento della cedolare secca che, com’è noto, sostituisce, tra l’altro, per il periodo di durata dell’opzione l’imposta di registro dovuta sul canone di locazione.
Si ritiene, quindi, che, analogamente a quanto avviene nei casi in cui l’opzione sia esercitata in sede di registrazione nei termini del contratto di locazione, anche in caso di registrazione tardiva, a seguito dell’esercizio dell’opzione per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al versamento dell’imposta di registro.
Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell’opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca.
Anche in tal caso, i soggetti obbligati alla registrazione possono beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 al sussistere delle condizioni ivi previste.
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