io preferisco tenerli finché non capirò come salvare il pregeressoA questo punto pensate sia utile disinstallare i vari Iris, Siria e Locazione x.x.x
dai PC ??
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io preferisco tenerli finché non capirò come salvare il pregeressoA questo punto pensate sia utile disinstallare i vari Iris, Siria e Locazione x.x.x
dai PC ??
E' pur vero che le istruzioni del RLI parlano di allegazione di:
- copia del contratto sottoscritto dalle parti.
Ma faccio notare che la frase suddetta potrebbe leggersi in due modi:
1- copia del contratto con le firme autografe dei contraenti.
2- copia del contratto, cioè del testo identico a quello sottoscritto dalle parti.
Se ci rifacciamo a quanto ancora in uso , cioè a locazioni 9.5.4, notiamo che anche li il testo del contratto viene trasmesso ed allegato alla registrazione: e le parti sono tenute a scambiarsi e conservare copia sottoscritta del contratto. Ma proprio la procedura aveva l'evidente limite di non permettere la trasmissione del testo liberamente compilato, comprese di firme. Eppure la registrazione era valida a tutti gli effetti, non solo tributari.
Se ciò è stato valido per tutta la durata in cui è stato utilizzato il Sw Locazioni..., sarei portato a concludere, con argomentazioni più logiche che legali, che la pretesa di un documento telematico contenente fisicamente le firme, sia una lettura restrittiva e letterale delle istruzioni, condizionata da una nostra deformazione mentale, ormai condizionata dalle vessazioni della burocrazia.
La stessa che porta alcuni addetti delle AdE a far riferimento solo alle procedure cartacee.
In aggiunta si potrebbe ricordare che in fatto di firme, un autografo scannerizzato non mi pare sia riconosciuto come firma digitale: a maggior ragione quindi la presenza di una immagine plurima di almeno due firme può essere considerata garanzia di autenticità.
L'unica procedura prevista con fiscoonline e Entratel, è proprio l'autenticazione del mittente attraverso la immissione del proprio pin o l'ambiente di sicurezza Entratel: ma riguarda chi effettua la trasmissione.
Riproporrei quindi l'invito di Irene1: chi se la sente di fare la cavia?
Cosa ne pensate?
Articolo 23 - Obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di
locazione ed affitto di beni immobili.
In vigore dal 9 luglio 2003
1. Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia delle ricevute
di cui all'art. 22, commi 4 e 5.
2. I soggetti, di cui all'art. 15, sono tenuti a rilasciare agli utenti
che hanno conferito loro l'incarico di provvedere agli adempimenti previsti
dal presente capo:
a) una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione ovvero
alla esecuzione dei pagamenti delle imposte relative ai canoni per le
annualita' successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle
risoluzioni;
b) due copie delle ricevute di cui all'art. 22, commi 4 e 5;
c) una copia della ricevuta di cui all'art. 22, comma 6.
3. Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall'art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i
contratti unitamente alle ricevute di cui all'art. 22, commi 4, 5 e 6 anche
al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.
Cara Penny, grazie ma in cuor mio speravo mi citassi la benedetta circolare provvedimento o che altro decreto che già all'epoca dell'obbligo di invio telematico con Locazioni 9.5.x esentava (meglio imponeva) l'invio del solo testo, non essendo previsto l'invio di copie firmate.
Poichè anche il RLI cita come riferimento normativo il DM 31/07/1998, sembra valere sempre solo il seguente obbligo:
Sarebbe interessante avere risposte da parte di uffici competenti
Neanche con la consegna del cartaceo non c'era l'obbligo di attestare l'autenticità delle firme se non sbaglio.ra, il soggetto che invia scansiona il documento, comprensivo delle firme, e la scansione, ovviamente, non attesta che quelle firme sono autentiche:
Infatti lo scopo di accesso tramite pin code dovrebbe essere quello...anche se il meccanismo e' tecnicamente debole in quanto non garantisce che la copia ricevuta sia effettivamente quella inviata non essendo previsto nessun meccanismo di firma e integrità degli allegati se non vado errato.In buona sostanza, se questa interpretazione è corretta, è il soggetto stesso che, sotto la sua responsabilità, ufficializza - con il proprio PIN CODE – che quell’atto negoziale che inoltra è relativo ad un contratto reale, originale, controfirmato dalle parti contraenti
Oggi ho poltrito e non ho ancora letto l'ultima "inserzione" di Penny.i eravamo lasciati, prima dell'intermezzo delle fatidiche Idi di Marzo, con la questione delle firme in calce al contratto: ripensando al tema, in vista di una rettifica all'editing della guida, mi è venuta una domanda.
E' pur vero che le istruzioni del RLI parlano di allegazione di:
- copia del contratto sottoscritto dalle parti.
Ma faccio notare che la frase suddetta potrebbe leggersi in due modi:
1- copia del contratto con le firme autografe dei contraenti.
2- copia del contratto, cioè del testo identico a quello sottoscritto dalle parti.
Se ci rifacciamo a quanto ancora in uso , cioè a locazioni 9.5.4, notiamo che anche li il testo del contratto viene trasmesso ed allegato alla registrazione: e le parti sono tenute a scambiarsi e conservare copia sottoscritta del contratto. Ma proprio la procedura aveva l'evidente limite di non permettere la trasmissione del testo liberamente compilato, comprese di firme. Eppure la registrazione era valida a tutti gli effetti, non solo tributari.
Se ciò è stato valido per tutta la durata in cui è stato utilizzato il Sw Locazioni..., sarei portato a concludere, con argomentazioni più logiche che legali, che la pretesa di un documento telematico contenente fisicamente le firme, sia una lettura restrittiva e letterale delle istruzioni, condizionata da una nostra deformazione mentale, ormai condizionata dalle vessazioni della burocrazia.
La stessa che porta alcuni addetti delle AdE a far riferimento solo alle procedure cartacee.
In aggiunta si potrebbe ricordare che in fatto di firme, un autografo scannerizzato non mi pare sia riconosciuto come firma digitale: a maggior ragione quindi la presenza di una immagine plurima di almeno due firme può essere considerata garanzia di autenticità.
L'unica procedura prevista con fiscoonline e Entratel, è proprio l'autenticazione del mittente attraverso la immissione del proprio pin o l'ambiente di sicurezza Entratel: ma riguarda chi effettua la trasmissione.
Riproporrei quindi l'invito di Irene1: chi se la sente di fare la cavia?
Cosa ne pensate?
Oggi ho poltrito e non ho ancora letto l'ultima "inserzione" di Penny.
Ci eravamo lasciati, prima dell'intermezzo delle fatidiche Idi di Marzo, con la questione delle firme in calce al contratto: ripensando al tema, in vista di una rettifica all'editing della guida, mi è venuta una domanda.
E' pur vero che le istruzioni del RLI parlano di allegazione di:
- copia del contratto sottoscritto dalle parti.
Ma faccio notare che la frase suddetta potrebbe leggersi in due modi:
1- copia del contratto con le firme autografe dei contraenti.
2- copia del contratto, cioè del testo identico a quello sottoscritto dalle parti.
Se ci rifacciamo a quanto ancora in uso , cioè a locazioni 9.5.4, notiamo che anche li il testo del contratto viene trasmesso ed allegato alla registrazione: e le parti sono tenute a scambiarsi e conservare copia sottoscritta del contratto. Ma proprio la procedura aveva l'evidente limite di non permettere la trasmissione del testo liberamente compilato, comprese di firme. Eppure la registrazione era valida a tutti gli effetti, non solo tributari.
Se ciò è stato valido per tutta la durata in cui è stato utilizzato il Sw Locazioni..., sarei portato a concludere, con argomentazioni più logiche che legali, che la pretesa di un documento telematico contenente fisicamente le firme, sia una lettura restrittiva e letterale delle istruzioni, condizionata da una nostra deformazione mentale, ormai condizionata dalle vessazioni della burocrazia.
La stessa che porta alcuni addetti delle AdE a far riferimento solo alle procedure cartacee.
In aggiunta si potrebbe ricordare che in fatto di firme, un autografo scannerizzato non mi pare sia riconosciuto come firma digitale: a maggior ragione quindi la presenza di una immagine plurima di almeno due firme può essere considerata garanzia di autenticità.
L'unica procedura prevista con fiscoonline e Entratel, è proprio l'autenticazione del mittente attraverso la immissione del proprio pin o l'ambiente di sicurezza Entratel: ma riguarda chi effettua la trasmissione.
Riproporrei quindi l'invito di Irene1: chi se la sente di fare la cavia?
Cosa ne pensate?
Gratis per sempre!