marcanto

Membro Senior
Professionista
Devi risalire al primo rogito di trasferimento:
costruttore verso 1° acquirente
Ovviamente valutare anche eventuale esistenza del titolo edilizio che che renderebbe legittimo il sottotetto

Se il primo costruttore non si è riservato il sottotetto, lo stesso è trasferiti in Toto con la villetta e di conseguenza è tale sino all'ultimo rogito
Nel/nei rogiti costituiscono sostanza efficace l'inserimento di frasi tipo:

"L'immobile si trasferisce con le sue servitù attive e passive, con i suoi servizi e pertinenze" etcc etcc
Che integrano il trasferimento anche di parti non citate, vedi il sottotetto.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Nella planimetria del ‘64 la scala c’è, ed è come ora.

Ingresso immobile, subito a destra rampa scale che porta nel locale box / taverna.
Dritti si sale una rampa di scale e sulla sinistra c’è la porta di ingresso nell’appartamento. Proseguendo le scale si fanno due rampe e si arriva ad una porta dove si entra in questo locale che non so cosa è. O cosa dovrebbe essere…

Si si avevo già inteso e ti ripeto: Il problema non esiste.
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
Ingresso immobile, subito a destra rampa scale che porta nel locale box / taverna.
Se hai il catasto sottomano sarebbe utile sapere se la scala è un bcnc o è rappresentata in una planimetria (spesso è bcnc poiché si pagano meno tasse).

Nella planimetria del ‘64 la scala c’è, ed è come ora.
Bene, ma per la legittimità delle ultime rampe queste devono essere rappresentate nel titolo edilizio. Se non esiste la sezione sulla scala, magari se ne può intuire l' esistenza dalla pianta del piano primo.
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
la formula della dichiarazione ante 67 ?
Confermo la dichiarazione "anteriormente al 1 settembre ‘67 e che successivamente non sono state apportate modifiche richiedenti provvedimenti autorizzativi"
"L'immobile si trasferisce con le sue servitù attive e passive, con i suoi servizi e pertinenze" etcc etcc
Che integrano il trasferimento anche di parti non citate, vedi il sottotetto
"La vendita viene fatta a corpo con tutti i diritti, azioni, ragioni e servitù di qualunque natura quali competono ed incombono alla parte venditrice per i suoi titoli di proprietà e possesso e nel preciso stato di fatto e di diritto in cui i beni in contratto trovansi attualmente".
Questa è la completa dicitura.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Questo impedisce la compravendita.
Basta non citare il sottotetto che regolarizzeranno e venderanno in seguito, sempre che nei titoli di compravendita (o dir si voglia) precedenti, sia del venditore attuale che da quello precedente a questi non vi è una citazione che nei vari rogiti è stato dimenticato.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Mi piacerebbe capire se oggi la procedura sarebbe diversa
adesso la prassi è un po' diversa, perché i notai si accorgono della variazione e chiedono lumi.
Che ne sappia io leggendo qui sul forum era prassi non rappresentare in planimetria i locali sottotetto di dimensioni inferiori a cm 150.
come altezza massima, ma hai descritto un altezza massima di 3,15 m e minima di 1,50 m in questo caso abbiamo un'altezza media di 2,35 m circa, per l'epoca di realizzazione e/o il comune dove insiste il fabbricato per le regole e norme poteva benissimo essere considerata ammezzato e/o mansarda.
fidati ad un tecnico che possa visionare i luoghi e la documentazione in possesso dei proprietari e delle risultanze storiche all'ufficio urbanistica, catastale e notarile. Solo avendo tali informazioni potrai avere una risposta più consona.
 
Ultima modifica:

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
Aggiorno la discussione. Ho contattato il mio tecnico del luogo, tale locale sito nel sottotetto va accatastato in quanto tale superficie risulta essere superficie rosa (che vuol dire??) quindi fa volume… si procederà con un accesso agli atti in quanto da un controllo veloce tramite il mio tecnico risulta essere stato rilasciato il “nulla osta” per la costruzione dell’abitazione.
Risulta che, pagando ovviamente gli oneri, il locale può e deve essere accatastato (oltre altre cose a parte).
Grazie a tutti
 
Ultima modifica:

marcanto

Membro Senior
Professionista
In merito all'espressione
"superficie rosa", pare singolare che il tecnico si esprima in quei termini. A prescindere dalle destinazioni d'uso catastali individuate da poligoni a colori che tra l'altro non fanno testo.

"quindi fa volume… si procederà con un accesso agli atti"
Come fa il tecnico a parlare di volume senza accesso agli atti.

A mio avviso, acclarato l'ante 67, il problema è il conferire lo stato legittimo dell'immobile e in particolare del sottotetto, usando le formule che norma e giurisprudenza hanno messo a fuoco.
A questo stato delle cose l'accatastamento è secondario se si ragiona in termini aggettivi e non solo ai soli fini di alienare.

poi volendo fare le cose per bene si dovrebbe assicurare la proprietà del sottotetto in capo agli attuali proprietari usando i criteri avanzati sopra
 

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