L’attestazione di conformità delle planimetrie catastali di U.I.U., a seguito
della legge 122 del 30/7/2010
a cura della Commissione “Stime immobiliari e catasto”
A seguito del DL 31/5/2010 n. 78 art. 19 comma 14 l’art. 29 della legge n. 52 del 27/2/85,
che apporta modifiche al codice civile e norme al servizio ipotecario, risulta cosi variato:
“1. Negli atti in cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere
designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini.
1 bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono
contenere,per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari,
della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei
predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze
dei registri immobiliari.”
Con la conversione in legge del D.L. citato (legge 122 del 30/7/2010) sono state apportate
ulteriori modifiche all’art. 29 della Legge n. 52 del 27/2/85 articolo (in neretto le variazione rispetto
al decreto) :
“1. Negli atti in cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere
designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini.
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1 bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere,per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base della disposizioni vigenti in materia catastale . La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione di atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri
immobiliari.”