Giuseppe Di Piero

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Ho trovato l'interessante documento allegato utilizzato da un piccolo comune del nord (Boffalora Sopra Ticino), che con una formuletta di una semplicità disarmante, con 4 moltiplicazioni e una sottrazione, partendo da "quanto stabilito per l’anno in corso come base imponibile per l’applicazione dell’IMU per le aree residenziali" (valore che tutte le Amministrazioni Comunali dovrebbero ben conoscere), calcola il corrispettivo da versare per la trasformazione del Diritto di Superficie.
In sostanza basta aver completato la 2a Elementare e 5 minuti con carta e penna per fare tutti i calcoli necessari, senza scomodare, come, invece, è stato fatto a Roma, un "Gruppo di Esperti" che sono andati a spulciare astruse formule di estimo, attualizzazione, tassi del BOT a 10 anni (che non si capisce cosa abbiano a che fare con la questione in esame) etc ..., ma partendo da considerazioni piuttosto discutibili (abitazioni civili rivalutate "a nuovo") e, soprattutto, prive di congruità con lo stato dei luoghi, hanno ottenuto valori del tutto inaccettabili, che potranno solo generare una marea di ricorsi e cause data l'elevata entità!

Caro @Santi60 bastava che leggevi il punto 2 delle ns. osservazioni alla Delibera DKC-33/2015.
http://www.area167.org/Documenti/Osservazioni delibera.pdf
 
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Santi60

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Ho trovato l'interessante documento allegato utilizzato da un piccolo comune del nord (Boffalora Sopra Ticino), che con una formuletta di una semplicità disarmante, con 4 moltiplicazioni e una sottrazione, partendo da "quanto stabilito per l’anno in corso come base imponibile per l’applicazione dell’IMU per le aree residenziali" (valore che tutte le Amministrazioni Comunali dovrebbero ben conoscere), calcola il corrispettivo da versare per la trasformazione del Diritto di Superficie.
In sostanza basta aver completato la 2a Elementare e 5 minuti con carta e penna per fare tutti i calcoli necessari, senza scomodare, come, invece, è stato fatto a Roma, un "Gruppo di Esperti" che sono andati a spulciare astruse formule di estimo, attualizzazione, tassi del BOT a 10 anni (che non si capisce cosa abbiano a che fare con la questione in esame) etc ..., ma partendo da considerazioni piuttosto discutibili (abitazioni civili rivalutate "a nuovo") e, soprattutto, prive di congruità con lo stato dei luoghi, hanno ottenuto valori del tutto inaccettabili, che potranno solo generare una marea di ricorsi e cause data l'elevata entità!
In allegato il documento preparato da un altro piccolo Comune (Castel Focognano) che utilizza esattamente lo stesso metodo di valutazione del "valore venale" (poche semplici operazioni aritmetiche partendo dal prezzo di esproprio del terreno al mq).
Secondo me, da una ricerca più dettagliata, di questi documenti se ne possono trovare a decine.
Allora c'è da chiedersi, hanno sbagliato tutti gli altri Comuni d'Italia, oppure il Comune di Roma ha trovato il modo di spremere ancora di più i suoi cittadini con stime gonfiate ad arte?
 

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  • relazione-di-stima Castel Focognano.pdf
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Giuseppe Di Piero

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In molte parti d’Italia, il valore venale dell’area viene calcolato prendendo a riferimento i valori venali minimi a cui sono assoggettati le aree edificabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili dato che l’articolo 59 ,comma 1, lettera g), del D.Lgs 446/97 prevede di: “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”

Il Comune di Roma non ha mai fatto nessuna Delibera in tal senso e sorge il dubbio che i proprietari dei suoli edificabili stanno pagando una IMU ridotta rispetto a quello che dovrebbero.

Il Sindaco Nathan, ai suoi tempi, aveva introdotto un interessante metodo per la valutazione dei beni immobili. Tale valutazione era demandata alla completa autonomia del "privato" proprietario del suolo che se (ai fini del pagamento delle tasse) dichiarava un valore inferiore a quello reale rischiava di subire l'esproprio al prezzo autodichiarato.
 

Santi60

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@L


Caro @Santi60 bastava che leggevi il punto 2 delle ns. osservazioni alla Delibera DKC-33/2015.
http://www.area167.org/Documenti/Osservazioni delibera.pdf
@Giuseppe Di Piero Concordo (nella vastità di Internet quel documento mi era sfuggito). Comunque la procedura di calcolo indicata al punto 2, a parte il metodo di rilevazione del costo dell'area a mq come dato iniziale, poi mi sembra simile al documento che ho allegato.

La cosa importante è che anche applicando la formula di valutazione indicata in tale punto 2 (cioè valore venale del terreno pari al 25%, forse il 20% sarebbe meglio :) , del prezzo a mq di immobili dello stesso tipo dei PdZ), come già indicato in un tuo precedente post, non credo che, effettuate le trasformazioni da mq a mc, abbia un risultato congruo con i valori riportati nella Deliberazione n. 40/2016 che sono sicuramente più alti. O mi sbaglio?
Devo fare ancora alcune simulazioni, ma credo proprio che, per ottenere valori accettabili, occorra modificare il procedimento descritto nell'Allegati "A" alla Deliberazione n. 40/2016, utilizzando i valori minimi di alloggi "economici" ed eliminare l'incremento del 15% applicato per rivalutare "a nuovo" gli appartamenti.
 

Santi60

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Ho notato un’interessante “coincidenza” fra quanto riportato a pag. 3 dell’Allegato “A” della Delibera 40/2016:

Alla luce di quanto sopra, è necessario individuare il valore venale, o di mercato, delle aree P.E.E.P. procedendo ad una stima delle stesse. In particolare, relativamente all'individuazione del valore venale o di mercato del bene si ritiene che, lo stesso debba riferirsi al valore di mercato di un'are edificabile, su cui edificare in modalità diretta un fabbricato con simili o assimilabili caratteristiche ubicazionali ed edilizie a quello oggetto di affrancazione senza però considerarne la vetustà e/o l'obsolescenza dello stesso ed ipotizzando che tale immobile non sia gravato dai vincoli di cui alla legge n. 167/1962 e quindi che possa essere liberamente scambiato in una libera contrattazione di mercato. … OMISSIS…Per le particolari tipologie edilizie e costruttive presenti nei piani di zona, si ritiene opportuno fare riferimento !li valori "minimi" di mercato per le diverse destinazioni d'uso prendendo in considerazione i valori di mercato di immobili nuovi. Pertanto i valori da prendere in considerazione, riferiti allo Stato conservativo "NORMALE", verranno incrementati del 15% (rivalutazione a "nuovo"). Per quanto riguarda la correlazione tra le destinazioni d'uso OMI, declinate per le diverse "tipologie", e le destinazioni d'uso urbanistiche previste nei piani di zona si fa riferimento alla seguente tabella: …OMISSIS…

Destinazione d'uso previste nei piani di zona Destinazione e tipologie OMI

Residenziale Residenziale - Abitazioni civili

Non residenziale Media delle destinazioni Commerciale e Terziario


E quanto riportato nel paragrafo “5.6.3. Stime e metodologia di calcolo del diritto di trasformazione sulle areedel documento FormesPA più volte richiamato in questo Forum, dal titolo: “Cessione in proprietà di Aree Peep/Pip concesse in diritto di superficie e in diritto di proprietà vincolata e rimozione dei vincoli gravanti su tali aree” (in allegato):

A tale fine il punto di partenza è l’individuazione del valore venalein comune commercio delle aree Peep.

Si tratta cioè di rideterminare alla data odierna un possibile valore di esproprio delle aree oggetto di trasformazione.

Relativamente all’individuazione dei valori di partenza, si deve procedere alla stima del valore di mercato unitario corrente di un’area edificatoria libera da vincoli di edilizia economica popolare con le stesse caratteristiche ubicazionali in cui è situato l’alloggio oggetto di riscatto, senza considerarne la vetustà e l’obsolescenza. Si può poi stimare che il valore venale dell’area incida per una percentuale del 15% sul valore del prodotto edilizio sulla stessa realizzato.

Si può quindi individuare il valore venale al metro quadro dell’area di riferimento, calcolato considerando un’incidenza del 15% sul valore di mercato al metro quadro di nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali.

Anche alla luce della finalità economico popolare dell’operazione si ritiene di poter considerare quale valore venale di riferimento, i valori minimi, riferiti alle civili abitazioni, estrapolati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) pubblicata dall’agenzia del territorio (ultimo dato disponibile).

Tale valore venale, ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001, va ridotto del 25% (nuova modalità di calcolo dell’indennità di esproprio), in quanto riferito ad interventi di riforma economico sociale.

Questo valore così determinato, va poi decurtato di un ulteriore 60%, nel rispetto del meccanismo previsto dall’art 31 comma 48 L. 448/1998, così come espressamente chiarito dalla delibera n. 22 del 2011 della Corte dei Conti sez. riunite.

Per calcolare il valore di riscatto dell’area al metro cubo, si ritiene congruo provvedere ad applicare un coefficiente di ragguaglio mq/mc che tenga conto di un altezza interpiano di 3 metri, incrementata del 15% (così da includere delle parti comuni e delle entità accessorie).

Il valore al metro cubo così considerato esprime quindi il corrispettivo lordo da riconoscere al Comune per il “riscatto” di un appartamento assegnato in diritto di superficie (o concesso in proprietà vincolata con convenzione stipulata ante 1992).

Si rende necessario calcolare anche i valori di riscatto di pertinenze quali box, cantine, balconi, solai, etc.. Il valore di riscatto di tali pertinenze si può calcolare applicando un coefficiente di ragguaglio del 40% (usualmente adottato dal mercato) sul valore dell’area come sopra individuata.


Dalla coincidenza di alcune parti delle frasi, incluse alcune parole non di uso molto comune quale “ubicazionali” e la frase “senza però considerarne la vetustà e/o l'obsolescenza”, appare quantomeno probabile che il “Gruppo di Esperti” del Comune di Roma ben conosca il citato documento della FormezPA, dal quale ha estratto alcune frasi e concetti con un metodo simile al Copy&Paste. Il problema è che ha solo estrapolato le frasi più “convenienti” per far cassa, tralasciando, credo proprio in modo ben consapevole, tutte le parti che avrebbero potuto produrre una evidente riduzione della stima del valore venale.

In particolare, sono stati omessi:

a) “Si può quindi individuare il valore venale al metro quadro dell’area di riferimento, calcolato considerando un’incidenza del 15% sul valore di mercato al metro quadro di nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali”, che è anche inferiore alle percentuali del 20% o 25% indicati in alcuni post di @Giuseppe Di Piero. Invece, nella relazione del Comune di Roma, si è fatto ricorso ad una complicata formulazione teorica per poter giustificare un’incidenza dell’area, difficilmente valutabile in termini di percentuale del valore dell’edificio, ma sicuramente superiore anche al caso peggiore del 25%, al solo fine di “FARE CASSA”!

b) “Tale valore venale, ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001, va ridotto del 25% (nuova modalità di calcolo dell’indennità di esproprio), in quanto riferito ad interventi di riforma economico sociale.” Al contrario, nella relazione del Comune di Roma, è stato applicato un coefficiente di rivalutazione a nuovo del 15%.

c) “si ritiene congruo provvedere ad applicare un coefficiente di ragguaglio mq/mc che tenga conto di un altezza interpiano di 3 metri, incrementata del 15%(così da includere delle parti comuni e delle entità accessorie).”. Invece come coefficiente di ragguaglio, nella relazione del Comune di Roma, si è utilizzato un fattore di 3,2 (invece di 3,45).

d) “Si rende necessario calcolare anche i valori di riscatto di pertinenze quali box, cantine, balconi, solai, etc.. Il valore di riscatto di tali pertinenze si può calcolare applicando un coefficiente di ragguaglio del 40% (usualmente adottato dal mercato) sul valore dell’area come sopra individuata”. Invece, nella relazione del Comune di Roma, non si considera alcuna riduzione del 40% per tali elementi, calcolando tutto al medesimo prezzo.

Tanto per fare un esempio di calcolo, secondo il metodo semplice e chiaro riportato nel documento FormezPA, consideriamo il PdZ Valmelaina:

1) Il valore di mercato al metro quadro di nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali, ponendoci nel caso più costoso di “Abitazioni civili”, è di 2.700,00 €/mq (è stato considerato il valore minimo alla luce della finalità economico popolare dell’operazione).

2) Considerandone il 15%, indicato da FormezPA, come incidenza del valore venale dell’area, si ottiene (2.700,00 €/mq) x 0,15 = 405,00 €/mq.

3) Tale valore venale calcolato al punto (2), ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001, va ridotto del 25% cioè (405,00 €/mq) x (1 - 0,25) = 303,75 €/mq.

4) Per calcolare il valore di riscatto dell’area al metro cubo (al lordo della successiva riduzione al 60% come da comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998), si applica un coefficiente di ragguaglio mq/mc che tenga conto di un altezza interpiano di 3 metri, incrementata del 15% (così da includere delle parti comuni e delle entità accessorie), cioè (303,75 €/mq) / (3 m x 1,15) = 88,04 €/mc. SI NOTA CON ESTREMA CHIAREZZA CHE TALE VALORE E’ DI GRAN LUNGA INFERIORE A QUELLO DI 239,51 €/mc riportato nella Deliberazione 40/2016 di un fattore pari a 2,72 volte! Ma anche considerando un'incidenza del 25% (invece del 15%) ed un coefficiente di trasformazione mq/mc di 3,2 (invece di 3,45), si otterrebbe comunque un valore pari a 158,20 €/mc che è sempre inferiore di 1,52 volte rispetto a quello della Deliberazione 40/2016!

5) Applicando la riduzione del 60% di cui al comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998, si ottiene 88,04 €/mc x 0,60 = 52,83 €/mc, che è, per inciso, molto simile ai 57,96 €/mc approvati con la Deliberazione n. 297/2012 che, a questo punto, sembra aver ottenuto con 2 anni di anticipo la medesima valutazione a cui si sarebbe poi giunti con la metodologia indicata, ad ottobre 2014, da FormezPA.
Quindi i tecnici che avevano fornito i valori per la Deliberazione n.297/2012 avevano fatto sicuramente un lavoro di tutto rispetto, purtroppo DEVASTATO, successivamente, dal "Gruppo di Esperti" del 2016!
 

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lupin3

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Ho notato un’interessante “coincidenza” fra quanto riportato a pag. 3 dell’Allegato “A” della Delibera 40/2016:

Alla luce di quanto sopra, è necessario individuare il valore venale, o di mercato, delle aree P.E.E.P. procedendo ad una stima delle stesse. In particolare, relativamente all'individuazione del valore venale o di mercato del bene si ritiene che, lo stesso debba riferirsi al valore di mercato di un'are edificabile, su cui edificare in modalità diretta un fabbricato con simili o assimilabili caratteristiche ubicazionali ed edilizie a quello oggetto di affrancazione senza però considerarne la vetustà e/o l'obsolescenza dello stesso ed ipotizzando che tale immobile non sia gravato dai vincoli di cui alla legge n. 167/1962 e quindi che possa essere liberamente scambiato in una libera contrattazione di mercato. … OMISSIS…Per le particolari tipologie edilizie e costruttive presenti nei piani di zona, si ritiene opportuno fare riferimento !li valori "minimi" di mercato per le diverse destinazioni d'uso prendendo in considerazione i valori di mercato di immobili nuovi. Pertanto i valori da prendere in considerazione, riferiti allo Stato conservativo "NORMALE", verranno incrementati del 15% (rivalutazione a "nuovo"). Per quanto riguarda la correlazione tra le destinazioni d'uso OMI, declinate per le diverse "tipologie", e le destinazioni d'uso urbanistiche previste nei piani di zona si fa riferimento alla seguente tabella: …OMISSIS…

Destinazione d'uso previste nei piani di zona Destinazione e tipologie OMI

Residenziale Residenziale - Abitazioni civili

Non residenziale Media delle destinazioni Commerciale e Terziario


E quanto riportato nel paragrafo “5.6.3. Stime e metodologia di calcolo del diritto di trasformazione sulle areedel documento FormesPA più volte richiamato in questo Forum, dal titolo: “Cessione in proprietà di Aree Peep/Pip concesse in diritto di superficie e in diritto di proprietà vincolata e rimozione dei vincoli gravanti su tali aree” (in allegato):

A tale fine il punto di partenza è l’individuazione del valore venalein comune commercio delle aree Peep.

Si tratta cioè di rideterminare alla data odierna un possibile valore di esproprio delle aree oggetto di trasformazione.

Relativamente all’individuazione dei valori di partenza, si deve procedere alla stima del valore di mercato unitario corrente di un’area edificatoria libera da vincoli di edilizia economica popolare con le stesse caratteristiche ubicazionali in cui è situato l’alloggio oggetto di riscatto, senza considerarne la vetustà e l’obsolescenza. Si può poi stimare che il valore venale dell’area incida per una percentuale del 15% sul valore del prodotto edilizio sulla stessa realizzato.

Si può quindi individuare il valore venale al metro quadro dell’area di riferimento, calcolato considerando un’incidenza del 15% sul valore di mercato al metro quadro di nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali.

Anche alla luce della finalità economico popolare dell’operazione si ritiene di poter considerare quale valore venale di riferimento, i valori minimi, riferiti alle civili abitazioni, estrapolati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) pubblicata dall’agenzia del territorio (ultimo dato disponibile).

Tale valore venale, ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001, va ridotto del 25% (nuova modalità di calcolo dell’indennità di esproprio), in quanto riferito ad interventi di riforma economico sociale.

Questo valore così determinato, va poi decurtato di un ulteriore 60%, nel rispetto del meccanismo previsto dall’art 31 comma 48 L. 448/1998, così come espressamente chiarito dalla delibera n. 22 del 2011 della Corte dei Conti sez. riunite.

Per calcolare il valore di riscatto dell’area al metro cubo, si ritiene congruo provvedere ad applicare un coefficiente di ragguaglio mq/mc che tenga conto di un altezza interpiano di 3 metri, incrementata del 15% (così da includere delle parti comuni e delle entità accessorie).

Il valore al metro cubo così considerato esprime quindi il corrispettivo lordo da riconoscere al Comune per il “riscatto” di un appartamento assegnato in diritto di superficie (o concesso in proprietà vincolata con convenzione stipulata ante 1992).

Si rende necessario calcolare anche i valori di riscatto di pertinenze quali box, cantine, balconi, solai, etc.. Il valore di riscatto di tali pertinenze si può calcolare applicando un coefficiente di ragguaglio del 40% (usualmente adottato dal mercato) sul valore dell’area come sopra individuata.


Dalla coincidenza di alcune parti delle frasi, incluse alcune parole non di uso molto comune quale “ubicazionali” e la frase “senza però considerarne la vetustà e/o l'obsolescenza”, appare quantomeno probabile che il “Gruppo di Esperti” del Comune di Roma ben conosca il citato documento della FormezPA, dal quale ha estratto alcune frasi e concetti con un metodo simile al Copy&Paste. Il problema è che ha solo estrapolato le frasi più “convenienti” per far cassa, tralasciando, credo proprio in modo ben consapevole, tutte le parti che avrebbero potuto produrre una evidente riduzione della stima del valore venale.

In particolare, sono stati omessi:

a) “Si può quindi individuare il valore venale al metro quadro dell’area di riferimento, calcolato considerando un’incidenza del 15% sul valore di mercato al metro quadro di nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali”, che è anche inferiore alle percentuali del 20% o 25% indicati in alcuni post di @Giuseppe Di Piero. Invece, nella relazione del Comune di Roma, si è fatto ricorso ad una complicata formulazione teorica per poter giustificare un’incidenza dell’area, difficilmente valutabile in termini di percentuale del valore dell’edificio, ma sicuramente superiore anche al caso peggiore del 25%, al solo fine di “FARE CASSA”!

b) “Tale valore venale, ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001, va ridotto del 25% (nuova modalità di calcolo dell’indennità di esproprio), in quanto riferito ad interventi di riforma economico sociale.” Al contrario, nella relazione del Comune di Roma, è stato applicato un coefficiente di rivalutazione a nuovo del 15%.

c) “si ritiene congruo provvedere ad applicare un coefficiente di ragguaglio mq/mc che tenga conto di un altezza interpiano di 3 metri, incrementata del 15%(così da includere delle parti comuni e delle entità accessorie).”. Invece come coefficiente di ragguaglio, nella relazione del Comune di Roma, si è utilizzato un fattore di 3,2 (invece di 3,45).

d) “Si rende necessario calcolare anche i valori di riscatto di pertinenze quali box, cantine, balconi, solai, etc.. Il valore di riscatto di tali pertinenze si può calcolare applicando un coefficiente di ragguaglio del 40% (usualmente adottato dal mercato) sul valore dell’area come sopra individuata”. Invece, nella relazione del Comune di Roma, on si considera alcuna riduzione del 40% per tali elementi, calcolando tutto al medesimo prezzo.

Tanto per fare un esempio di calcolo, secondo il metodo semplice e chiaro riportato nel documento FormezPA, consideriamo il PdZ Valmelaina:

1) Il valore di mercato al metro quadro di nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali, ponendoci nel caso più costoso di “Abitazioni civili”, è di 2.700,00 €/mq (è stato considerato il valore minimo alla luce della finalità economico popolare dell’operazione).

2) Considerandone il 15%, indicato da FormezPA, come incidenza del valore venale dell’area, si ottiene (2.700,00 €/mq) x 0,15 = 405,00 €/mq.

3) Tale valore venale calcolato al punto (2), ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001, va ridotto del 25% cioè (405,00 €/mq) x (1 - 0,25) = 303,75 €/mq.

4) Per calcolare il valore di riscatto dell’area al metro cubo (al lordo della successiva riduzione al 60% come da comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998), si applica un coefficiente di ragguaglio mq/mc che tenga conto di un altezza interpiano di 3 metri, incrementata del 15% (così da includere delle parti comuni e delle entità accessorie), cioè (303,75 €/mq) / (3 m x 1,15) = 88,04 €/mc. SI NOTA CON ESTREMA CHIAREZZA CHE TALE VALORE E’ DI GRAN LUNGA INFERIORE A QUELLO DI 239,51 €/mc riportato nella Deliberazione 40/2016 di un fattore pari a 2,72 volte! Ma anche considerando un'incidenza del 25% (invece del 15% ed un coefficiente di trasformazione mq/mc di 3,2, si otterrebbe comunque un valore pari a 158,20 €/mc che è sempre inferiore di 1,52 volte rispetto a quello della Deliberazione 40/2016!

5) Applicando la riduzione del 60% di cui al comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998, si ottiene 88,04 €/mc x 0,60 = 52,83 €/mc, che è, per inciso, molto simile ai 57,96 €/mc approvati con la Deliberazione n. 297/2012 che, a questo punto, sembra aver ottenuto con 2 anni di anticipo la medesima valutazione a cui si sarebbe poi giunti con la metodologia indicata, ad ottobre 2014, da FormezPA.
Quindi i tecnici che avevano fornito i valori per la Deliberazione n.297/2012 avevano fatto sicuramente un lavoro di tutto rispetto, purtroppo DEVASTATO, successivamente, dal "Gruppo di Esperti" del 2016!

SANTI manda tutte quete considerazioni al;la regione!!!!! sei un grande!!!!
 

Bir

Membro Attivo
Privato Cittadino
@Santi60 tanto di cappello per la tua scrupolosità ed attenzione... :applauso:
ma è ora di andare avanti e procedere alla lavorazione delle pratiche. Moltissime persone, troppe, sono in un limbo da un anno in attesa di questa delibera e fermare tutto per rimettere in discussione quanto faticosamente e lentamente fatto in quasi un anno (e non ancora completato!) sarebbe davvero un disastro :basito:
 

Santi60

Membro Attivo
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@Santi60 tanto di cappello per la tua scrupolosità ed attenzione... :applauso:
ma è ora di andare avanti e procedere alla lavorazione delle pratiche. Moltissime persone, troppe, sono in un limbo da un anno in attesa di questa delibera e fermare tutto per rimettere in discussione quanto faticosamente e lentamente fatto in quasi un anno (e non ancora completato!) sarebbe davvero un disastro :basito:

Si lo capisco, ma se per l'affrancazione/ trasformazione si va a pagare un corrispettivo gonfiato ad arte che, alla fine riporta il "prezzo di mercato" al netto di tale corrispettivo ad un valore pari, se non inferiore a quello "calmierato", tanto vale vendere a quest'ultimo (che non richiede nessuna pratica) e non regalare nulla al Comune di Roma che di questa situazione è il principale responsabile!
 

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