Milky

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La cosa che dispiace di più è che questa situazione sconvolgente venga associata all'edilizia agevolata e alle nostre case.

Ma l'edilizia agevolata esiste in tutta Italia, mentre è il comune di roma che esiste solo qui a roma!

Ragazzi qui siamo alla follia. Io ho bisogno della casa per cui ho pagato la caparra un anno fa al compromesso.
E' possibile in qualche modo contattare il sindaco Virginia Raggi?
 

Santi60

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Ho notato un’interessante “coincidenza” fra quanto riportato a pag. 3 dell’Allegato “A” della Delibera 40/2016:

Alla luce di quanto sopra, è necessario individuare il valore venale, o di mercato, delle aree P.E.E.P. procedendo ad una stima delle stesse. In particolare, relativamente all'individuazione del valore venale o di mercato del bene si ritiene che, lo stesso debba riferirsi al valore di mercato di un'are edificabile, su cui edificare in modalità diretta un fabbricato con simili o assimilabili caratteristiche ubicazionali ed edilizie a quello oggetto di affrancazione senza però considerarne la vetustà e/o l'obsolescenza dello stesso ed ipotizzando che tale immobile non sia gravato dai vincoli di cui alla legge n. 167/1962 e quindi che possa essere liberamente scambiato in una libera contrattazione di mercato. … OMISSIS…Per le particolari tipologie edilizie e costruttive presenti nei piani di zona, si ritiene opportuno fare riferimento !li valori "minimi" di mercato per le diverse destinazioni d'uso prendendo in considerazione i valori di mercato di immobili nuovi. Pertanto i valori da prendere in considerazione, riferiti allo Stato conservativo "NORMALE", verranno incrementati del 15% (rivalutazione a "nuovo"). Per quanto riguarda la correlazione tra le destinazioni d'uso OMI, declinate per le diverse "tipologie", e le destinazioni d'uso urbanistiche previste nei piani di zona si fa riferimento alla seguente tabella: …OMISSIS…

Destinazione d'uso previste nei piani di zona Destinazione e tipologie OMI

Residenziale Residenziale - Abitazioni civili

Non residenziale Media delle destinazioni Commerciale e Terziario


E quanto riportato nel paragrafo “5.6.3. Stime e metodologia di calcolo del diritto di trasformazione sulle areedel documento FormesPA più volte richiamato in questo Forum, dal titolo: “Cessione in proprietà di Aree Peep/Pip concesse in diritto di superficie e in diritto di proprietà vincolata e rimozione dei vincoli gravanti su tali aree” (in allegato):

A tale fine il punto di partenza è l’individuazione del valore venalein comune commercio delle aree Peep.

Si tratta cioè di rideterminare alla data odierna un possibile valore di esproprio delle aree oggetto di trasformazione.

Relativamente all’individuazione dei valori di partenza, si deve procedere alla stima del valore di mercato unitario corrente di un’area edificatoria libera da vincoli di edilizia economica popolare con le stesse caratteristiche ubicazionali in cui è situato l’alloggio oggetto di riscatto, senza considerarne la vetustà e l’obsolescenza. Si può poi stimare che il valore venale dell’area incida per una percentuale del 15% sul valore del prodotto edilizio sulla stessa realizzato.

Si può quindi individuare il valore venale al metro quadro dell’area di riferimento, calcolato considerando un’incidenza del 15% sul valore di mercato al metro quadro di nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali.

Anche alla luce della finalità economico popolare dell’operazione si ritiene di poter considerare quale valore venale di riferimento, i valori minimi, riferiti alle civili abitazioni, estrapolati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) pubblicata dall’agenzia del territorio (ultimo dato disponibile).

Tale valore venale, ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001, va ridotto del 25% (nuova modalità di calcolo dell’indennità di esproprio), in quanto riferito ad interventi di riforma economico sociale.

Questo valore così determinato, va poi decurtato di un ulteriore 60%, nel rispetto del meccanismo previsto dall’art 31 comma 48 L. 448/1998, così come espressamente chiarito dalla delibera n. 22 del 2011 della Corte dei Conti sez. riunite.

Per calcolare il valore di riscatto dell’area al metro cubo, si ritiene congruo provvedere ad applicare un coefficiente di ragguaglio mq/mc che tenga conto di un altezza interpiano di 3 metri, incrementata del 15% (così da includere delle parti comuni e delle entità accessorie).

Il valore al metro cubo così considerato esprime quindi il corrispettivo lordo da riconoscere al Comune per il “riscatto” di un appartamento assegnato in diritto di superficie (o concesso in proprietà vincolata con convenzione stipulata ante 1992).

Si rende necessario calcolare anche i valori di riscatto di pertinenze quali box, cantine, balconi, solai, etc.. Il valore di riscatto di tali pertinenze si può calcolare applicando un coefficiente di ragguaglio del 40% (usualmente adottato dal mercato) sul valore dell’area come sopra individuata.


Dalla coincidenza di alcune parti delle frasi, incluse alcune parole non di uso molto comune quale “ubicazionali” e la frase “senza però considerarne la vetustà e/o l'obsolescenza”, appare quantomeno probabile che il “Gruppo di Esperti” del Comune di Roma ben conosca il citato documento della FormezPA, dal quale ha estratto alcune frasi e concetti con un metodo simile al Copy&Paste. Il problema è che ha solo estrapolato le frasi più “convenienti” per far cassa, tralasciando, credo proprio in modo ben consapevole, tutte le parti che avrebbero potuto produrre una evidente riduzione della stima del valore venale.

In particolare, sono stati omessi:

a) “Si può quindi individuare il valore venale al metro quadro dell’area di riferimento, calcolato considerando un’incidenza del 15% sul valore di mercato al metro quadro di nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali”, che è anche inferiore alle percentuali del 20% o 25% indicati in alcuni post di @Giuseppe Di Piero. Invece, nella relazione del Comune di Roma, si è fatto ricorso ad una complicata formulazione teorica per poter giustificare un’incidenza dell’area, difficilmente valutabile in termini di percentuale del valore dell’edificio, ma sicuramente superiore anche al caso peggiore del 25%, al solo fine di “FARE CASSA”!

b) “Tale valore venale, ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001, va ridotto del 25% (nuova modalità di calcolo dell’indennità di esproprio), in quanto riferito ad interventi di riforma economico sociale.” Al contrario, nella relazione del Comune di Roma, è stato applicato un coefficiente di rivalutazione a nuovo del 15%.

c) “si ritiene congruo provvedere ad applicare un coefficiente di ragguaglio mq/mc che tenga conto di un altezza interpiano di 3 metri, incrementata del 15%(così da includere delle parti comuni e delle entità accessorie).”. Invece come coefficiente di ragguaglio, nella relazione del Comune di Roma, si è utilizzato un fattore di 3,2 (invece di 3,45).

d) “Si rende necessario calcolare anche i valori di riscatto di pertinenze quali box, cantine, balconi, solai, etc.. Il valore di riscatto di tali pertinenze si può calcolare applicando un coefficiente di ragguaglio del 40% (usualmente adottato dal mercato) sul valore dell’area come sopra individuata”. Invece, nella relazione del Comune di Roma, non si considera alcuna riduzione del 40% per tali elementi, calcolando tutto al medesimo prezzo.

Tanto per fare un esempio di calcolo, secondo il metodo semplice e chiaro riportato nel documento FormezPA, consideriamo il PdZ Valmelaina:

1) Il valore di mercato al metro quadro di nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali, ponendoci nel caso più costoso di “Abitazioni civili”, è di 2.700,00 €/mq (è stato considerato il valore minimo alla luce della finalità economico popolare dell’operazione).

2) Considerandone il 15%, indicato da FormezPA, come incidenza del valore venale dell’area, si ottiene (2.700,00 €/mq) x 0,15 = 405,00 €/mq.

3) Tale valore venale calcolato al punto (2), ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001, va ridotto del 25% cioè (405,00 €/mq) x (1 - 0,25) = 303,75 €/mq.

4) Per calcolare il valore di riscatto dell’area al metro cubo (al lordo della successiva riduzione al 60% come da comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998), si applica un coefficiente di ragguaglio mq/mc che tenga conto di un altezza interpiano di 3 metri, incrementata del 15% (così da includere delle parti comuni e delle entità accessorie), cioè (303,75 €/mq) / (3 m x 1,15) = 88,04 €/mc. SI NOTA CON ESTREMA CHIAREZZA CHE TALE VALORE E’ DI GRAN LUNGA INFERIORE A QUELLO DI 239,51 €/mc riportato nella Deliberazione 40/2016 di un fattore pari a 2,72 volte! Ma anche considerando un'incidenza del 25% (invece del 15%) ed un coefficiente di trasformazione mq/mc di 3,2 (invece di 3,45), si otterrebbe comunque un valore pari a 158,20 €/mc che è sempre inferiore di 1,52 volte rispetto a quello della Deliberazione 40/2016!

5) Applicando la riduzione del 60% di cui al comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998, si ottiene 88,04 €/mc x 0,60 = 52,83 €/mc, che è, per inciso, molto simile ai 57,96 €/mc approvati con la Deliberazione n. 297/2012 che, a questo punto, sembra aver ottenuto con 2 anni di anticipo la medesima valutazione a cui si sarebbe poi giunti con la metodologia indicata, ad ottobre 2014, da FormezPA.
Quindi i tecnici che avevano fornito i valori per la Deliberazione n.297/2012 avevano fatto sicuramente un lavoro di tutto rispetto, purtroppo DEVASTATO, successivamente, dal "Gruppo di Esperti" del 2016!

Spulciando le leggi in vigore, credo di aver trovato un’ulteriore prova che i “valori venali” riportati nella Deliberazione n. 40 del 23 maggio 2016, come risultato del complesso metodo di calcolo riportato nell’Allegato “A” della stessa Deliberazione, risultino non congrui e non conformi alla Legge, sulla base del combinato disposto delle seguenti norme considerate nella giusta sequenza:

a) L’ultima frase del comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998 dispone: “Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”.

b) Per le aree cedute in proprietà come sopra richiamato, l’ultima frase del comma 12 dell’art. 35 della Legge 865/1971 dispone: “Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10".

c) Il comma 1 dell’art. 18 del DPR 380/2001, che ha abrogato e sostituito l’art. 8, della Legge n. 10/1977 sopra richiamata, dispone, in particolare al punto (b): “Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
…OMISSIS…
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;”.​

b) Il comma 2 dell’art. 18 del DPR 380/2001 dispone: “La regione stabilisce criteri e parametri perla determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16”.

Da quanto sopra si deduce che:

1) Non può essere il comune a stabilire i criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, come, invece, ha fatto il Commissario Straordinario del Comune di Roma, tramite le Relazioni in Allegato “A” alla Deliberazione 40/2016, ma questo è compito della Regione, mentre il Comune, sulla base dei suddetti criteri, va a solo determinare il costo delle aree. Quindi sembrerebbe illegittimo, rispetto al su esposto combinato disposto, quanto incluso nella Deliberazione 40/2016, dal momento cheCommissario Straordinario aveva solo i poteri dell’Assemblea Capitolina e non quelli del Consiglio Regionale!

2) L’incidenza del costo delle aree non può superare il 20 per cento del costo di costruzione. Invece, riprendendo l’esempio di un mio precedente post relativo al PdZ Valmelaina, e ripercorrendo, a ritroso il procedimento di calcolo, ma partendo dal valore venale di 239,51 €/mc riportato nella Deliberazione 40/2016, si avrebbe:

a. Valore venale dell’area a mq, al netto della riduzione del 25% (ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001): (239,51 €/mc) x (3,45 mc/mq) = 826,31 €/mq

b. Valore venale dell’area a mq, al lordo della riduzione del 25% (ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001): (826,31 €/mq) / (1 – 0,25) = 1.101,75 €/mq

c. Incidenza percentuale del valore venale dell’area rispetto al valore di mercato al metro quadro di 2.700,00 €/mq per le nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali, ponendoci nel caso più costoso di “Abitazioni civili”: 100 x (1.101,75 €/mq) / (2.700,00 €/mq) = 40,81% (invece del 20% massimo). Cioè, almeno per il PdZ preso come esempio, siamo ad oltre il doppio del valore venale ammesso come limite massimo dal combinato disposto delle Leggi sopra citate. Dal momento che per tutti gli altri PdZ sono state utilizzate le medesime formule, si può, pacificamente, ipotizzare lo stesso errore di oltre il doppio del valore venale anche per tutti gli altri casi!


C’è da chiedersi a questo punto: ma la Regione Lazio, che ne aveva e ne ha i poteri ai sensi dell’art. 18 del DPR 380/2001, ha mai approvato “una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali”?


Se si, per quale motivo il Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina no si è attenuto a tale criteri e parametri, ma ha dato mandato ad un “Gruppo di esperti” del Comune di ridefinirli?


Se no, per quale motivo, lo stesso Commissario Straordinario, non ha sollecitato in tal senso la Regione Lazio, ma si è preso la responsabilità che sembrerebbe travalicare quella che gli è stata assegnata?


Chi conosce le risposte, per favore, si faccia avanti …
 
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Santi60

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Spulciando le leggi in vigore, credo di aver trovato un’ulteriore prova che i “valori venali” riportati nella Deliberazione n. 40 del 23 maggio 2016, come risultato del complesso metodo di calcolo riportato nell’Allegato “A” della stessa Deliberazione, risultino non congrui e non conformi alla Legge, sulla base del combinato disposto delle seguenti norme considerate nella giusta sequenza:

a) L’ultima frase del comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/1998 dispone: “Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”.

b) Per le aree cedute in proprietà come sopra richiamato, l’ultima frase del comma 12 dell’art. 35 della Legge 865/1971 dispone: “Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10".

c) Il comma 1 dell’art. 18 del DPR 380/2001, che ha abrogato e sostituito l’art. 8, della Legge n. 10/1977 sopra richiamata, dispone, in particolare al punto (b): “Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
…OMISSIS…
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;”.​

b) Il comma 2 dell’art. 18 del DPR 380/2001 dispone: “La regione stabilisce criteri e parametri perla determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16”.

Da quanto sopra si deduce che:

1) Non può essere il comune a stabilire i criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, come, invece, ha fatto il Commissario Straordinario del Comune di Roma, tramite le Relazioni in Allegato “A” alla Deliberazione 40/2016, ma questo è compito della Regione, mentre il Comune, sulla base dei suddetti criteri, va a solo determinare il costo delle aree. Quindi sembrerebbe illegittimo, rispetto al su esposto combinato disposto, quanto incluso nella Deliberazione 40/2016, dal momento cheCommissario Straordinario aveva solo i poteri dell’Assemblea Capitolina e non quelli del Consiglio Regionale!

2) L’incidenza del costo delle aree non può superare il 20 per cento del costo di costruzione. Invece, riprendendo l’esempio di un mio precedente post relativo al PdZ Valmelaina, e ripercorrendo, a ritroso il procedimento di calcolo, ma partendo dal valore venale di 239,51 €/mc riportato nella Deliberazione 40/2016, si avrebbe:

a. Valore venale dell’area a mq, al netto della riduzione del 25% (ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001): (239,51 €/mc) x (3,45 mc/mq) = 826,31 €/mq

b. Valore venale dell’area a mq, al lordo della riduzione del 25% (ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001): (826,31 €/mq) / (1 – 0,25) = 1.101,75 €/mq

c. Incidenza percentuale del valore venale dell’area rispetto al valore di mercato al metro quadro di 2.700,00 €/mq per le nuove costruzioni con le stesse caratteristiche ubicazionali, ponendoci nel caso più costoso di “Abitazioni civili”: 100 x (1.101,75 €/mq) / (2.700,00 €/mq) = 40,81% (invece del 20% massimo). Cioè, almeno per il PdZ preso come esempio, siamo ad oltre il doppio del valore venale ammesso come limite massimo dal combinato disposto delle Leggi sopra citate. Dal momento che per tutti gli altri PdZ sono state utilizzate le medesime formule, si può, pacificamente, ipotizzare lo stesso errore di oltre il doppio del valore venale anche per tutti gli altri casi!


C’è da chiedersi a questo punto: ma la Regione Lazio, che ne aveva e ne ha i poteri ai sensi dell’art. 18 del DPR 380/2001, ha mai approvato “una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali”?


Se si, per quale motivo il Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina no si è attenuto a tale criteri e parametri, ma ha dato mandato ad un “Gruppo di esperti” del Comune di ridefinirli?


Se no, per quale motivo, lo stesso Commissario Straordinario, non ha sollecitato in tal senso la Regione Lazio, ma si è preso la responsabilità che sembrerebbe travalicare quella che gli è stata assegnata?


Chi conosce le risposte, per favore, si faccia avanti …

Aggiungerei al mio post precedente che, secondo me, il famoso "Gruppo di esperti" che ha preparato le stime dei valori venali della Deliberazione 40/2016, molto probabilmente, si era accorto che c'era qualcosa che non quadrava nel fatto che l'incidenza del terreno, rispetto al costo della costruzione, fosse dell'ordine del 40%, come sopra calcolato, invece del 20% massimo previsto comma 2 dell’art. 18 del DPR 380/2001 e, per tale motivo, è stato inserito, per i 14 PdZ, di cui c'era già nelle deliberazioni degli anni precedenti un termine di paragone con stime già deliberate, un fattore di abbattimento del 50% per rientrare nei termini di Legge, spacciandolo per
"coerenza con quanto già previsto dalle precedenti deliberazioni" e limitando tale abbattimento al solo corrispettivo per la "Trasformazione", negandolo, senza alcuna giustificazione, per il corrispettivo di "Affrancazione".
In realtà, a mio avviso, si sarebbe dovuto cercare nelle formulazioni utilizzate qual era stato l'errore che aveva portato alle stime gonfiate e non coerenti con le norme di Legge, ma questo, ovviamente, avrebbe portato ad una revisione al ribasso dei valori venali di TUTTI i PdZ, con una potenziale riduzione degli introiti del Comune di Roma. Anche se, secondo me, questo problema, alla fine dei conti, produrrà proprio un riduzione degli introiti, poiché scoraggerà il ricorso alle "Trasformazioni"/"Affancazioni", che si limiteranno, per di più, ai soli casi attualmente in ballo per i preliminari di compravendita in sospeso non perfezionabili con rogiti definitivi in mancanza dell'"Affrancazione".
 

antari

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Aggiungerei al mio post precedente che, secondo me, il famoso "Gruppo di esperti" che ha preparato le stime dei valori venali della Deliberazione 40/2016, molto probabilmente, si era accorto che c'era qualcosa che non quadrava nel fatto che l'incidenza del terreno, rispetto al costo della costruzione, fosse dell'ordine del 40%, come sopra calcolato, invece del 20% massimo previsto comma 2 dell’art. 18 del DPR 380/2001 e, per tale motivo, è stato inserito, per i 14 PdZ, di cui c'era già nelle deliberazioni degli anni precedenti un termine di paragone con stime già deliberate, un fattore di abbattimento del 50% per rientrare nei termini di Legge, spacciandolo per
"coerenza con quanto già previsto dalle precedenti deliberazioni" e limitando tale abbattimento al solo corrispettivo per la "Trasformazione", negandolo, senza alcuna giustificazione, per il corrispettivo di "Affrancazione".
In realtà, a mio avviso, si sarebbe dovuto cercare nelle formulazioni utilizzate qual era stato l'errore che aveva portato alle stime gonfiate e non coerenti con le norme di Legge, ma questo, ovviamente, avrebbe portato ad una revisione al ribasso dei valori venali di TUTTI i PdZ, con una potenziale riduzione degli introiti del Comune di Roma. Anche se, secondo me, questo problema, alla fine dei conti, produrrà proprio un riduzione degli introiti, poiché scoraggerà il ricorso alle "Trasformazioni"/"Affancazioni", che si limiteranno, per di più, ai soli casi attualmente in ballo per i preliminari di compravendita in sospeso non perfezionabili con rogiti definitivi in mancanza dell'"Affrancazione".
Secondo me questa delibera 40 è da annullare totalmente e sono da rifare tutti i valori venali di tutti i PdZ , questa volta si spera con un reale "GRUPPO DI ESPERTI"
 

Santi60

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Professionista
Secondo me questa delibera 40 è da annullare totalmente e sono da rifare tutti i valori venali di tutti i PdZ , questa volta si spera con un reale "GRUPPO DI ESPERTI"

In realtà, mi sembra di capire che il Gruppo di Esperti dovrebbe essere messo in campo dalla Regione Lazio per stabilire "criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali" (ammesso che ciò non sia già stato fatto).
A quel punto, l'amministrazione Comunale non avrebbe più bisogno di un "Gruppo di esperti", ma di un semplice ragioniere (senza offesa per i ragionieri) che rifaccia i calcoli seguendo i criteri prestabiliti da una Deliberazione Regionale (vincolata al rispetto del 20% di incidenza del costo suolo rispetto alla costruzione).
 

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