ASS.NEE "AREA167"
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Ho parlato con il mio amico avvocato, mi ha detto che il mio ragionamento potrebbe non fare una grinza appena può si studia convenzione e legge ma se fosse così come ho detto io,si spiegerebbe sia la risposta data a voce da un funzionario dell'urbanistica e data anche da un notaio ( che però haribadito che in questo momentodi incertezza sarebbe molto difficile se non impossibile trovare un notaio disposto a rogitare) ovvero IL VINCOLO DI PREZZO NON SI APPLICA A NOI CHE ABBIAMO GIÀ ROGITATO A PREZZO LIBERO DI MERCATO. La motivazione potrebbe stare nel fatto che i venditori, non avendo rispettato il vincolo di prezzo hanno violato le clausole della convenzione e la stessa ha cessato di validità e che quindi il comune dovrebbe rivalersi sul venditore x non aver rispettato i termini della stessa. Mi ha confermato che la sentenza, che lui ha letto, non stride con questa interpretazione, perchè non parla nello specifico del caso in cui la convenzione sia stata già violata e si sia rogitato a prezzo libero, ma ribadisce solo che il vincolo rimane anche agli acquirenti successivi, ovveroche segue l'immobile, ma lascia intendere che valga nel fatto in cui la convenzione abbia ancora validità... Se così fosse poi potremmo vedere quale sia La via legale più breve per avere un pronunciamento a riguardo..... Consiglio a tutti quelli nella stessa mia situazione di chiedere un parere a riguardo al proprio legale e/o notaio per vedere se danno risposte simili....
La decadenza della convenzione si applica solo alla cooperativa/impresa assegnataria del terreno.
Gli aventi causa dall'originario concessionario (acquirenti da imprese/ assegnatari da cooperatve) sono soggetti (in base a quanto stabilito dall'Art. 15 dei "Patti, oneri, ect) allegato allo schema convenzione, alla applicazione della sanzione di quattro volte la differenza tra il prezzo applicabile e quello richiesto.