@Cavallino62 , anche se con parole e citazioni diverse, non vedo differenze sostanziali con il mio punto di vista.Buon ferragosto a tutti e una lode a chi sta lavorando.
Cedere crediti al Comune? Perdonami @Santi60 ma non mi suona bene: in un caso simile sarebbe un po' come trasferire ad un soggetto X il credito che un soggetto Y ha acquisito grazie ai debiti che un soggetto Z ha contratto a causa del soggetto X.
Ho letto molto di questo forum, tra cui le diverse situazioni generatesi da quasi un anno a questa parte.
Vorrei essere breve nel dire la mia, pur non sapendo che non sarà facile ma sperando possa costituire un pur minimo contributo. Intanto vorrei far notare come chi, ora, da potenziale venditore, si trova a non poter rogitare (se non quando sarà ben definita la problematica dell'affrancazione) si sarebbe trovato, se avesse rogitato solo un giorno prima del fatidico 16 settembre, con beneplacito di Comune e Notaio, nella paradossale situazione di aver consentito all'acquirente di riservarsi la possibilità di agire per la ripetizione dell'indebito (differenza tra prezzo massimo di cessione e prezzo pattuito) e poi affrancare il vincolo del prezzo massimo (quando sarà possibile). In tal caso, si configurerebbe o no la realizzazione di un ingiusto profitto di un soggetto a danno di un altro? Ho esplicitato questo paradosso anche in risposta a chi, troppo sommariamente, parla di "speculazione" riguardo casi analoghi. Se era dovuto un vincolo dall'allora proprietario, questi, a mio parere, dovrebbe senz'altro farsene carico ma, affinché sia stabilito tale principio, occorrerebbe forse un intervento legislativo, possibilmente ben scritto.
@MissRossella, @Santi60, altro punto cruciale su cui vorrei soffermarmi: "gli alloggi realizzati in convenzione P.E.E.P. in piena proprietà (inclusi quelli con convenzione stipulataprima dell'entrata in vigore della L. 179/1992,, relativa all'abolizione di ogni divieto di alienazione). Non io ma una fonte autorevole (Rizzi-Trentin) peraltro successiva alla L. 106/2011 nello Studio 521-2011C e relativa integrazione del 2013 (linkato da @Mobil qualche post addietro):"...oggi non vi è alcuna necessità di rimuovere, con la convenzione ex Legge 106/2011, vincoli che non esistono più" Il tutto è stato, per maggior chiarezza, esplicitato nelle tabelle riepilogative finali. L'applicazione della disciplina introdotta dalla citata L. 179/1992, secondo l'autore (e secondo l'opinione "prevalente e preferibile", cit.), è da applicarsi anche agli "atti aventi per oggetto alloggi costruiti su aree assegnate con convenzione stipulata prima del 15 marzo 1992, "con la conseguenza che ad essi non si applicavano più i divieti di alienazione sanzionati con la nullità" Da notare, appunto, che non di vincoli relativi al prezzo massimo di cessione si trattava, bensì di divieti di alienazione! "I divieti di alienazione in questione non erano generati dalla convenzionema la loro fonte risiedeva eslusivamente lella legge"."...omissis... Debbono pertanto ritenersi validi gli atti di alienazione, perfezionati dopo il 15 marzo 1992, di alloggi costruiti su aree P.E.E.P. concesse in proprietà. e ciò a prescindere dalla data in cui è stata stipulata la relativa convenzione".
Si potrebbe osservare che, successivamente, è intervenuta la sentenza 18135 ma si può rilevare come questariporti un po' sommariamente la disciplina dei vincoli (e loro rimozione (ex Legge 106/2011), ad esempio non riconoscendoli per le Convenzioni Bucalossi che, invece, su disposizione della stessa Legge e contrariamente a com'era prima, ora assoggettano al vincolo del prezzo massimo di cessione anche gli acquirenti successivi al primo (il citato studio Rizzi-Trentin sotto questo profilo ha rilevato che "più che legittimi sono i dubbi di legittimità costituzionale della norma"). La Corte di Cassazione, peraltro, si è pronunciata su una fattispecie di proprietà superficiaria (peraltro non pervenuto al rogito) ribadendo la sussistenza dei vincoli (di fatto inapplicata dal Comune di Roma) e, pertanto, la citazione più o meno esatta delle disposizioni recate nella L. 106/2011 non poteva inficiare il giudizio.
Come pure ha fatto notare, qualche post addietro, @Santi60, se la Legge 106/2011, andava a modificare sostanzialmente la L. 448/1998 al fine di "agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari", come è possibile si sia pervenuti a simili aberrazioni giuridiche, tra un'interpretazione e l'altra, se non ammettendo che quella legge non sia stata scritta benissimo??? Non voglio pensare che l'averla scritta come andava scrittasia stato il solo scopo di trovare frettolosamente la copertura, a favore degli Enti locali, dei minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI prima casa, che peraltro ci siamo ritrovati appena l'anno successivo sotto altro nome... ma questo è un altro discorso
Riguardo alla cessione del credito al comune, andando a leggere nel dettaglio quanto ho scritto, spero che si capisca che si tratterebbe dei pochi casi (forse nessuno) in cui ci sia stata una cessione a prezzo di mrcato senza alcuna "copertura" da parte del comune con i vari nulla osta/chiarimenti/lettera del Comune al Notariato (quella citata da qualcuno in questa discussione con la quale il Comune dichiarava la non necessita di chiedere ogni volta il nulla osta per vendere a prezzo di mercato poiché comunque tale vincolo era scaduto dopo 5 anno dalla prima cessiobe).
Quindi si tratterebbe di casi residuali comunque non già prescritti di comportamenti fuori legge per i quali occorrerebbe anche vedere la responsabilità del notaio.