Ciao
@Santi60, questa che mi citi è un'interpretazione andata in voga dopo la sentenza 18135 e, probabilmente, recepita acriticamente nella delibera 40. Ma la sentenza, come precisato, sugli alloggi in proprietà non dice (nelle premesse) nulla di più di quanto scritto nella Legge 106/2011. Come ho detto poco sopra, la Legge 106/2011, quando parla di "possibilità di affrancazione dei vincoli " riguardo gli immobili in proprietà, si configura come un contenitore giuridicamente vuoto perché la previsione di vincoli relativi al prezzo massimo di cessione, se mai sia stata inserita , è stata ABROGATA con la Legge 179/1992 e ciò per convenzioni stipulate sia ante che post 1992. Tutto questo è spiegato molto bene (e, ripeto, riepilogato in tabelle inequivocabili) nello
Studio 521-2011/C del Rizzi e sua integrazione, effettuato per spiegare
cosa cambiava dopo la Legge 106/2011.
Quello che rileva è solamente la data di vendita che, ovviamente, deve essere successiva all'entrata in vigore della Legge 179/1992. Cito ancora il
Rizzi: "in realtà, nel caso di specie, non era previsto un prezzo massimo di cessione"; esisteva, piuttosto una prescrizione di inalienabilità per un dato tempo e con la sola possibilità di alienare a soggetti con pari requisiti, inalienabilità garantita dalla NULLITA' dell'atto.
La tesi contraria che pare essere tornata in voga,
vale a dire quella di chi sosteneva la necessità di rimuovere vincoli di determinazione del prezzo di cessione per tali immobili in caso di convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della L. 179/1992, "NON può essere condivisa" perché "i vincoli discendenti dall'art. 35, c. 16 della Legge 865/1971 sono stati soppressi dalla Legge 179/1992 e ciò anche se la convenzione fosse stata stipulata prima di tale data (la disciplina applicabile è quella in vigore al momento della cessione e non quella in vigore al momento della stipula della convenzione)". Nel mio post di ieri, 15/8/2016, ho riportato pressoché integralmente l'esegesi del Rizzi che prelude alla sua assertiva conclusione che, per tale fattispecie, "non vi è alcuna necessità di rimuovere, con la convenzione ex Legge 106/2011, vincoli che non esistono più" motivo per cui, in un mio successivo (quello dove allego lo Studio 521-2011/C integrato) ho definito la 106/2011, relativamente alla "possibilità di affrancare i vincoli" per questo tipo di alloggi, un contenitore giuridicamente vuoto, che non può comprendere quanto non esiste, e cioè vincoli soppressi dalla legge. Senza contare che
"la legge non dispone che per l'avvenire" (quindi non può essere retroattiva) e che la 106/2011 dovrebbe essere stata fatta allo scopo di "agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari" e, pertanto, non essere intesa nel senso che possa andare a ripristinare vincoli soppressi, mentre addirittura, per la
Convenzione Bucalossi (qui parlare di paradosso appare riduttivo), va ad estendere ai proprietari successivi al primo i vincoli che in precedenza erano in capo al solo costruttore. Il tutto in barba al principio dell'irretroattività della legge.
Qualcuno vuole forse che si intasino i tribunali? Non ritenendo si tratti di questo, necessariamente mi esimo dall'esprimermi sulla spiegazione che sarei tentato di dare riguardo tale contraddittoria stratificazione di leggi e giurisprudenza. Per chi volesse approfondire il caso: cfr., in particolare,
Studio 521-C/2011 integrato 2013, pagg 22-24, 27-28, 38-39 e tabelle riepilogative finali che allego nuovamente al presente post.