@iteleo per quanto riguarda i valori venali, come giustamente scrivi, al fine di individuare il danno erariale, occorrerebbe una definitiva conferma di validità di quelli della Deliberazione 40/2016, ma, a mio avviso, considerando i calcoli che ho inserito nella mia richiesta di parere, ci troveremmo nella situazione opposta (i valori corretti sarebbero quelli precedenti ), quindi, invece di "danno" erariale ci sarebbe ora un "arricchimento illecito" erariale ...Il danno erariale è causato da un funzionario della PA che per negligenza causa un danno economico all'amministrazione cui appartiene. Il Comune è parte lesa.
Il danno viene quantificato a seguito di esposto denuncia anche di un dirigente del Comune. Nel caso in esame il danno sarebbe la differenza tra i valori venali dei terreni dei 14 PdZ tra quelli del 2012 e quelli di oggi. Sempre se fossero veri/confermati i valori della delibera 40.
Comunque, sempre a mio modo di vedere, il danno erariale c'è stato a partire dalle prime compravendite (quelle fra Impresa costruttrice e ptimo acquirente) quando i funzionari del Comune hanno omesso il controllo del rispetto dei vincoli dei prezzi massimi (che erano riportati nelle Convenzioni con una chiarezza cristallina, mentre per le compravendite successive è stata necessaria una Sentenza della Cassazione). Nel mio caso, il controllo sarebbe stato così semplice che anche un bambino della prima elementare poteva calcolarlo (bastava fare una sottrazione fra il prezzo dei rogiti e quello della Lista dei prezzi massimi e moltiplicare il risultato per 4 per ottenere la multa da applicare al costruttore !) Il comune aveva in mano tutte le informazioni necessarie, dato che il Notaio eta obbligato a trasmettere copia dei contratti al Comune entro 30 giorni, quindi bastava notare che mancava un allegato obbligatorio (la lista dei prezzi massimi) e recuperandola dall'archivio o funzionari addetti avrebbero potuto notare la palese differenza di prezzo, che il Costruttore non aveva neppure cercato di nascondere sotto la fantasiosa scusa delle migliorie econseguentemente, applicare le sanzioni previste. Invece ciò non è stato fatto e qui nasce il vero danno erariale! Anzi c'é l'aggravante delle false dichiarazioni, dato che la Lista era stata regolarmente presentata al Comune, mentre i Funzionari comunali avevano dichiarato al nostro Consulente di parte,nell'azione legale in corso, che tale Lista non esisteva in quanto non obbligatoria, e la falsità nasce dal fatto che, in base alla Convenzione fra Comune e Costruttore, la Lista dei prezzi massimi era un obbligo sanzionabile!
A suo tempo c'era stato anche l'esposto (lo avevo fatto io assieme ad un nutrito gruppo di "primi acquirenti" infirizzandolo al Sindaco di Roma ed alla Procura della Repubblica), ma dal Sindaco non è arrivata la benché minima risposta, mentre un Procuratore aveva iniziato l'indagine (io avevo reso la mia dichiarazione davanti ad un Funzionario di Polizia), ma stranamente il Procuratore (che era lo stesso che indagava a suo tempo sullo scandalo delle lenzuola d'oro Dell FF.SS.) è stato trasferito in un piccolo centro del nord Italia (una vera "punizione") e l"indagine è stata insabbiata, come spesso avveniva a quei tempi!
Altro punto che occorrerebbe valutare, sotto il profilo del danno erariale, sarebbe la legittimità dei vari nulla osta e della lettera dal Comune al Notariato con la quale si è data la possibilità, fino al giorno prima della Sentenza della Cassazione, di vendere a prezzo di mercato.
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