C

Cesco76

Ospite
Sono stato dal famoso ing. Mancini stamane.
queste le risposte:
1) entro il 10 Novembre si dovrebbe saper qualcosa, nel senso che la delibera dovrebbe essere approvata e pronta.
2) conferma che per le zone per cui non è possibile ancora riscattare il terreno il motivo è la non chiusura dell'iter di esproprio.
3) il provvedimento è stato sollecitato in tempi brevi anche dall'assessore Caudo
4) il versamento per l'alienazione del prezzo sarà poi scalato da un futuro riscatto del terreno quando sarà disponibile. nella formula e nei modi da verificare.
5) la legge permette l'alienazione del prezzo anche se non esiste ancora il tariffario per il riscatto del terreno.
6) ha confermato anche lui che la sentenza lascia aperto il discorso per i secondi e terzi acquirenti già a libero mercato, in quanto non menzionato questo specifico caso in pratica ha lasciato un vuoto giuridico al momento, ma bisogna comunque aspettare l'uscita della delibera perché potrebbe dare anche chiarimenti a riguardo.
7) l'avvento del commissario potrebbe paradossalmente accelerare tutto in quanto invece di tutta la giunta sarebbe una persona sola a dover decidere. Anche se al comune sono tutti più che consci del problema e sono ormai tutti convinti dell'urgenza e della necessità di trovale una soluzione che sani il problema

considerazione mia personale a questo punto a chi deve vendere, ed ha la possibilità di riscattare il terreno, conviene aspettare la delibera, in quanto l'alienazione del prezzo dovrebbe essere sicuramente più conveniente del riscatto del terreno.
 

EmiVal

Membro Attivo
Privato Cittadino
considerazione mia personale a questo punto a chi deve vendere, ed ha la possibilità di riscattare il terreno, conviene aspettare la delibera, in quanto l'alienazione del prezzo dovrebbe essere sicuramente più conveniente del riscatto del terreno.

@Cesco76, grazie per le preziose informazioni.

Alla luce di quanto abbiamo scritto fino ad ora, riguardo alla presumibile perdita di commerciabilità dei nostri immobili a fronte di tutta questa storia, non sarebbe meglio lasciar perdere del tutto la delibera e provare a procedere con un riscatto "totale" (ove possibile), in modo da poter offrire agli acquirenti una casa completamente svincolata da tutta questa complicata roba delle convenzioni?

Magari, vista la situazione, provando a farsi aiutare economicamente dal precedente proprietario?
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
provare a procedere con un riscatto "totale" (ove possibile), in modo da poter offrire agli acquirenti una casa completamente svincolata da tutta questa complicata roba delle convenzioni?

Se avete fretta, non credo.

Magari, vista la situazione, provando a farsi aiutare economicamente dal precedente proprietario?

Tu credi sia facile ? Io penso che il precedente proprietario, oltre alla possibilità che non abbia la possibilità economica di farlo, lotterebbe fino alla morte per non farlo, visto che la colpa non è sua , ma del Comune...
 
C

Cesco76

Ospite
@Cesco76, grazie per le preziose informazioni.

Alla luce di quanto abbiamo scritto fino ad ora, riguardo alla presumibile perdita di commerciabilità dei nostri immobili a fronte di tutta questa storia, non sarebbe meglio lasciar perdere del tutto la delibera e provare a procedere con un riscatto "totale" (ove possibile), in modo da poter offrire agli acquirenti una casa completamente svincolata da tutta questa complicata roba delle convenzioni?

Magari, vista la situazione, provando a farsi aiutare economicamente dal precedente proprietario?
per chi ci riesce si, potrebbe. Fermo restando che chi compra va messo al corrente, e comunque sempre a chi compra rimane la possibilità di riscattare il terreno... potrebbe essere messo in chiaro subito
 

Dario77

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao a tutti
ma a voi risulta che per gli appartamenti in 'piena proprietà' (rientranti nella legge 865) il vincolo del prezzo massimo stabilito non sia applicabile alle vendite future (ai secondi acquirenti)? e che comunque basterebbe una 'liberatoria' da parte del comune per poter vendere a prezzo di mercato ed eliminare tale vincolo? Perchè cosi ha detto a me oggi l'addetto alla sportello. Ma da quanto capisco io (che non ho studiato legge!), ad esempio da:

http://www.gaetanopetrelli.it/catal... rivendita nelle convenzioni urbanistiche.pdf

si legge che:

L’art. 5, comma 3-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. n. 110 del 13.5.2011), in vigore dal 14 maggio 2011, inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. n. 160 del 12.7.2011), in vigore dal 13 luglio 2011, ha inserito nell’art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al dichiarato fine di “agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari” nell’ambito dell’edilizia convenzionata i seguenti commi 49-bis e 49-ter: “49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Successivamente, l’art. 29, comma 16-undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 48 del 27.2.2012), in vigore dal 28 febbraio 2012, ha modificato la disciplina già contenuta nell’art. 31, commi 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; disponendo che – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – la percentuale ivi prevista (riguardante il corrispettivo da applicarsi per 2 l’affrancazione dei vincoli di prezzo massimo e di canone massimo di locazione, previsti da convenzioni urbanistiche) è stabilita dai comuni. E’, in tal modo, divenuta operativa a tutti gli effetti la suddetta disciplina, in quanto il decreto ministeriale originariamente previsto dal comma 49-bis succitato è stato sostituito da un provvedimento da emanarsi da parte dei singoli comuni.

quindi, con tale liberatoria, potrei acquistare in tranquillità?

grazie!
 

EmiVal

Membro Attivo
Privato Cittadino
Se avete fretta, non credo

Io non ho fretta, non sto vendendo ma ho intenzione di farlo: quindi, parlavo del caso specifico.

Tu credi sia facile ? Io penso che il precedente proprietario, oltre alla possibilità che non abbia la possibilità economica di farlo, lotterebbe fino alla morte per non farlo, visto che la colpa non è sua , ma del Comune...

Credo che non sia per niente facile.

Ma sto cercando di mettere insieme in qualche modo le cose: da una parte, mi sembra chiaro che sarà necessario un mio impegno economico (ancora da quantificare) per poter rivendere l'appartamento a prezzo libero.
Dall'altra, mi sembra naturale coinvolgere il precedente proprietario e verificare con lui la situazione.
Anche perché ormai mi sembra assodato, secondo quanto dice la sentenza, che ho diritto ad un risarcimento, ma bisognerà capire da chi, come e quando...
 
C

Cesco76

Ospite
Ciao a tutti
ma a voi risulta che per gli appartamenti in 'piena proprietà' (rientranti nella legge 865) il vincolo del prezzo massimo stabilito non sia applicabile alle vendite future (ai secondi acquirenti)? e che comunque basterebbe una 'liberatoria' da parte del comune per poter vendere a prezzo di mercato ed eliminare tale vincolo? Perchè cosi ha detto a me oggi l'addetto alla sportello. Ma da quanto capisco io (che non ho studiato legge!), ad esempio da:

http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000517/2012 - Prezzo massimo di rivendita nelle convenzioni urbanistiche.pdf

si legge che:

L’art. 5, comma 3-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. n. 110 del 13.5.2011), in vigore dal 14 maggio 2011, inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. n. 160 del 12.7.2011), in vigore dal 13 luglio 2011, ha inserito nell’art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al dichiarato fine di “agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari” nell’ambito dell’edilizia convenzionata i seguenti commi 49-bis e 49-ter: “49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Successivamente, l’art. 29, comma 16-undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 48 del 27.2.2012), in vigore dal 28 febbraio 2012, ha modificato la disciplina già contenuta nell’art. 31, commi 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; disponendo che – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – la percentuale ivi prevista (riguardante il corrispettivo da applicarsi per 2 l’affrancazione dei vincoli di prezzo massimo e di canone massimo di locazione, previsti da convenzioni urbanistiche) è stabilita dai comuni. E’, in tal modo, divenuta operativa a tutti gli effetti la suddetta disciplina, in quanto il decreto ministeriale originariamente previsto dal comma 49-bis succitato è stato sostituito da un provvedimento da emanarsi da parte dei singoli comuni.

quindi, con tale liberatoria, potrei acquistare in tranquillità?

grazie!
se non sono passati 20 anni dalla stipula della convenzione tra costruttore e comune non basta il solo riscatto del terreno ci vuole anche l'alienazione del prezzo
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Anche perché ormai mi sembra assodato, secondo quanto dice la sentenza, che ho diritto ad un risarcimento, ma bisognerà capire da chi, come e quando...

Assolutamente si.

Mi viene in mente che si potrebbe proporre al Comune uno "sconto " sul prezzo di riscatto a titolo di risarcimento...
Ma temo sia un'idea folle, a meno che non sia sostenuta da una class action...
 

Peppe85

Membro Junior
Privato Cittadino
Ottimo @Cesco76 mi unisco ai ringraziamenti.
Parlando di date, se il 10 Nov. il comune approva/ufficializza la delibera si sa qualcosa sulle tempistiche dei singoli casi? Il comune dovrà mandare le somme da pagare e registrare il tutto in quanti mesi?
Detto in poche parole si potrà rogitare nuovamente tra....??? (sempre i soliti 6/8 mesi?)
 

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