Ok
@santi grazie, prendo le tue affermazioni come parole SANTE, quindi in diritto di proprietà dopo 20 anni non si dovrà pagare nulla (0€) al Comune però bisognerà ugualmente stipulare una nuova convenzione prima di vendere a prezzo di mercato?
Bisogna intendersi su quello che, secondo me, in base alla legge bisognerebbe fare che non è detto corrisponda a quello che, invece, dice il Comune di Roma. Detto questo, tralasciando quello che dice, secondo me, a vanvera, il Comune di Roma , per le convenzioni post Legge 179/1992 non vedo a cosa serva una convenzione sostitutiva, dato che tutti i vincoli sono decaduti.
Per le Convenzioni ante Legge 179/1992, in effetti la convenzione di affrancazione servirebbe, poiché la Convenzione originaria richiederebbe il pagamento di un corrispettivo pari alla differenza fra valore di mercato del suolo e valore pagato a suo tempo a fronte di un esproprio previa rivalutazione ISTAT, ma il problema è che la Deliberazione 40/2016 fissa una percentuale minima del 30%, che, a mio avviso è troppo alta, e stime del valore di mercato completamente sballate che finiscono per vanificare il fine agevolativo del comma in questione poiché il corrispettivo da pagare potrebbe anche risultare maggiore di quello stabilito nella Convenzione originaria in quanto il valore di mercato effettivo del suolo è sicuramente più basso di quello stimato. Ma soprattutto non limita il campo di applicazione alle sole Convenzioni ante Legge 179/1992 come, invece è chiaramente riportato nel comma 49-bis dell'art. 31 della Legge 448/1998. ("
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179"). Riguardo a tale punto, per fortuna, credo che l'ultima Deliberazione 16/2016 abbia "messo una pezza" delimitando il campo di applicazione come stabilito dalla Legge citata, anche se da alcuni post su questo forum sembra che dai Funzionari del Comune di Roma giungano indicazioni contrarie (forse neanche loro hanno capito bene di cosa si parli).