C

Cesco76

Ospite
Guarda solo il comune puo fare i calcoli, io ho letto la mia convenzione e c'è scritto solo il prezzo versato dai costruttori all'epoca per la stessa... Bisognerebbe sapere il prezzo di acquisto dell'area... O sentito le più disparate voci. Da 3.000€ a 7.000€ ma e tutto molto aleatorio.
Tra l'altro viene riportato questo:

"valore venale aree P.E.E.P. in diritto di proprietà ovvero in diritto di superficie Euro/mc. x 60%, da moltiplicare per la volumetria del lotto indicato nella convenzione originaria, a cui va sottratto il corrispettivo già versato per l'area, rivalutato sulla base della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli importi ed il mese di stipula della nuova convenzione. L'importo risultante verrà ripartito secondo i millesimi di proprietà, in base alle tabelle millesimali fornite dagli interessati, diviso per il numero degli anni di durata del vincolo e moltiplicato per gli anni residui da affrancare; "

Che si intende per "gli anni di durata del vincolo" e "anni residui da affrancare" ?
Sono i famosi 20 anni?
E nel mio caso che sono passati 23 anni dalla convenzione e 18 dalla realizzazione/passsaggio dell'immobile?
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Date un'occhiata....

Quello che mi lascia perplessa è questo punto:

Che il collegio giudicante ha, in primo luogo, affrontato il problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo, rilevando che vi è stato un primo indirizzo giurisprudenziale (si veda Cassazione, Sezione II, 4 aprile 2011, n. 7630; Cassazione, Sezione II, 2 ottobre 2000, n. 13006) che ha valorizzato l’autonomia negoziale delle parti ed è pervenuto alla conclusione che sia i divieti di alienazione che i criteri normativi di determinazione del prezzo fossero applicabili solo al primo degli aventi causa e cioè al costruttore titolare di una concessione, e non ai successivi subacquirenti;
Che a detto orientamento prevalente si è attenuta l’Amministrazione Capitolina nel non ravvisare vincoli alla libera alienabilità degli alloggi, trascorsi cinque anni dalla data di primo trasferimento degli immobili stessi;

e gli immobili anteriori alla sentenza della cassazione del 2000 che sono sempre stati
venduti liberamente ?
A quale "interpretazione ondivaga" facevano riferimento per venderli a prezzo di mercato ?
 

ASS.NEE "AREA167"

Nuovo Iscritto
Quello che mi lascia perplessa è questo punto:



e gli immobili anteriori alla sentenza della cassazione del 2000 che sono sempre stati
venduti liberamente ?
A quale "interpretazione ondivaga" facevano riferimento per venderli a prezzo di mercato ?

l'interpretazione "ondivaga" è pura invenzione!
A Roma c'è stata una interpretazione costantemente "creativa".
Se il Comune o qualche notaio proverà a farsi scudo con tale asserzione (sbagliata) della S.C. di Cassazione avrà (probabilmente) amare sorprese.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto